Sentenza del 28/10/2020 n. 323 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della CTP che aveva annullato l'ingiunzione di pagamento relativa all'ICI per gli anni 2006-2007-2008, sostenendo che le notifiche (avvisi di accertamento del 03.06.2010 e le successive ingiunzioni del 12.12.2013) erano tempestive e avevano interrotto la prescrizione. Il contribuente aveva invece dedotto di essersi trasferito presso l'abitazione dei genitori già a seguito della separazione e ha contestato la regolarità delle notifiche effettuate all'indirizzo anagrafico. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo nulle le notifiche delle ingiunzioni perché non dirette alla residenza effettiva; la CTR, all'esame degli atti, ha accertato che le ingiunzioni del 2013 erano state restituite per compiuta giacenza e che su una busta risultava barrato l'indirizzo anagrafico e sostituito con la C.da ..., elemento che deponeva per la conoscenza (almeno al momento della notificazione) dell'effettivo domicilio. Il Comune non ha però esibito le ricevute delle raccomandate informative per dimostrare quale indirizzo fosse stato usato per la comunicazione, così la Commissione ha ritenuto che l'ente sia decaduto dalla potestà impositiva (e, in diversa motivazione, che il credito risultasse prescritto) e ha rigettato l'appello.
La decisione
La CTR ha rigettato l'appello del Comune e confermato l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento pronunciato in primo grado. La Commissione ha ritenuto che l'Amministrazione non abbia provato la regolarità e l'efficacia delle notifiche interruttive (mancata esibizione delle raccomandate informative e evidenze probatorie contrarie sulla busta) e, per ciò, sia decaduta dalla potestà impositiva (la sentenza del primo grado aveva motivato con la prescrizione, ma la CTR ha osservato che andava considerata anche la decadenza ex art. 1, comma 163, L. n. 296/2006). Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (euro 300,00 oltre oneri).
Norme richiamate
art. 2967 cod. civ.
Citato dal Comune per sostenere che, una volta impedita la decadenza, il diritto resta soggetto solo alle regole della prescrizione; il giudice non ha invece accolto l'argomento perché ha ritenuto operante la decadenza dall'azione impositiva ai sensi della normativa tributaria (L. 296/2006).
art. 2945 cod. civ.
Norma sul termine ordinario di prescrizione (10 anni) invocata dall'appellante nella sua ricostruzione del termine quinquennale; la questione della prescrizione è stata comunque superata dalla CTR che ha richiamato la decadenza prevista dalla legge tributaria.
art. 2943 cod. civ.
Norma sull'interruzione della prescrizione: la CTR ha ricordato che una notificazione nulla non interrompe la prescrizione, quindi se le ingiunzioni si rivelano inesistenti/irregolari non producono l'interruzione.
art. 1, comma 163, L. n. 296/2006
Richiamata dalla CTR quale norma che determina la decadenza dalla potestà impositiva: la Commissione ha osservato che, più che la prescrizione, andava considerata la decadenza prevista dalla disciplina tributaria, e ha comunque confermato l'annullamento per mancata prova della regolarità delle notifiche.
art. 60, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
Richiama l'obbligo del contribuente di comunicare la variazione di domicilio/residenza; la CTR riconosce tale obbligo ma sottolinea che l'ente deve comunque provare di aver effettuato le comunicazioni dovute e di aver usato l'ordinaria diligenza nella ricerca del domicilio.
art. 8, legge n. 890/1982
Norma sulla compiuta giacenza delle raccomandate: le ingiunzioni del 2013 risultarono restituite per compiuta giacenza; la CTR ha tuttavia analizzato l'etichettatura delle buste e ha ritenuto che vi fossero indizi (barratura e sostituzione dell'indirizzo) che ponevano in dubbio la regolarità delle notifiche dell'ente.
art. 139 c.p.c.
Richiamato in doglianza dall'ente come obbligo di ricerca del destinatario nel suo comune di residenza o dove ha l'ufficio; la CTR ha precisato che l'ente deve esercitare l'ordinaria diligenza ma resta onere dell'amministrazione provare di aver adottato le misure necessarie per la notifica.
Massime di principio
- La P.A. deve provare la regolarità ed efficacia delle notifiche che intendono interrompere la prescrizione o a fondamento dell'azione esecutiva: mere affermazioni non sostituite da ricevute o documenti postali non sono sufficienti.
- La notifica all'indirizzo anagrafico è validamente utilizzabile, ma non è infallibile: se sussistono elementi oggettivi che indicano una diversa dimora effettiva (es. provvedimenti giudiziali, dichiarazioni fiscali, evidenze sulle buste), il giudice può ritenere invalide le notifiche inviate al solo indirizzo anagrafico.
- Il contribuente ha l'obbligo di comunicare variazioni di domicilio/residenza (art. 60 DPR 600/1973), ma l'ente resta tenuto a usare l'ordinaria diligenza e a conservare le prove delle comunicazioni inviate (raccomandate informative, ricevute).
- La compiuta giacenza restituita non equivarrebbe automaticamente a notifica efficace se emergono elementi contrari o se l'ente non dimostra di aver eseguito le operazioni di notifica in modo corretto (esibizione delle raccomandate informative).
- In presenza di prova documentale del trasferimento del contribuente (verbale di separazione, dichiarazioni fiscali, iscrizione a pubblici albi, ecc.), tali elementi possono essere valutati per individuare la dimora effettiva e quindi la correttezza della notifica.
- Dal punto di vista difensivo, il contribuente dovrebbe conservare e produrre documentazione che dimostri il trasferimento di fatto; dall'altro lato, l'ente dovrebbe sempre conservare e poter esibire le ricevute delle comunicazioni e gli estremi postali delle notifiche.
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