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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30533/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una decisione definitiva con cui era stato accertato il diritto al rimborso del 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 da parte di un soggetto colpito dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990. L'amministrazione aveva eseguito solo un rimborso parziale, pari al 50% delle somme dovute, richiamando la disciplina sopravvenuta dell'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, che prevede la riduzione dei rimborsi in caso di insufficienza delle risorse stanziate. L'erede del contribuente aveva quindi promosso giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992 per ottenere l'integrale esecuzione del giudicato. La CTR aveva accolto l'istanza ritenendo che l'Amministrazione non avesse provato l'effettivo superamento del tetto di spesa e che comunque il limite del 50% operasse solo per i rimborsi effettuati nel triennio 2015-2017, non per un pagamento successivo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione delle norme sul rimborso, sostenendo che la riduzione era già desumibile dal provvedimento direttoriale del 26 settembre 2017 e che il giudice di ottemperanza avrebbe dovuto applicare la disciplina sopravvenuta nella fase esecutiva, verificando la capienza dei fondi e le modalità attuative del pagamento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione. Ha affermato che l'art. 16-octies del d.l. n. 91/2017, come modificato, si applica alla fase di ottemperanza ed esecuzione del rimborso, non al titolo sostanziale del diritto già accertato, e che il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi e, se necessario, attivare le procedure contabili speciali, anche mediante commissario ad acta, per dare piena attuazione al giudicato senza falcidiare il credito del contribuente. La CTR, negando in radice l'applicabilità della norma sopravvenuta e non individuando il corretto quomodo dell'esecuzione, è stata quindi cassata per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. n. 546/1992

    giudizio tributario di ottemperanza

    attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere-dovere di dare concreta attuazione al giudicato tributario, anche precisando le modalità esecutive del comando.

  • art. 16-octies d.l. n. 91/2017 conv. in L. n. 123/2017

    i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute

    la norma sopravvenuta disciplina la fase esecutiva/attuativa del rimborso e non incide sul diritto sostanziale già accertato; in caso di incapienza dei fondi impone di regolare l'esecuzione secondo le modalità previste dalla contabilità pubblica.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190/2014

    costituisce la base dello stanziamento destinato ai rimborsi fiscali per i soggetti colpiti dagli eventi calamitosi; il giudice deve verificarne la disponibilità in sede di ottemperanza.

  • art. 29 d.l. n. 162/2019

    richiamato come ulteriore modifica della disciplina dei rimborsi, da considerare nel controllo della capienza e delle modalità di esecuzione.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997

    speciale ordine di pagamento in conto sospeso

    può essere utilizzato per consentire il pagamento in presenza di provvedimenti esecutivi e mancanza di disponibilità finanziaria nel pertinente capitolo.

  • art. 1, comma 361, L. n. 244/2007

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la pubblicazione sul sito internet può valere quale forma di pubblicità del provvedimento direttoriale.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza, le norme sopravvenute che limitano o modulano i rimborsi non incidono sul diritto sostanziale già riconosciuto dal giudicato, ma regolano le sole modalità di attuazione del comando.
  • Il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi destinati al rimborso e, se le risorse sono incapienti, deve adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione effettiva della decisione, anche tramite commissario ad acta e strumenti di contabilità pubblica.
  • La mancanza o insufficienza delle risorse stanziate non estingue né riduce definitivamente il credito accertato in giudicato, ma impone un diverso quomodo dell'adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria il potere del giudice è attuativo e ricostruttivo: entro i limiti del giudicato, egli può precisarne il contenuto e individuare gli obblighi accessori e le modalità pratiche di esecuzione.
  • La disciplina dei limiti quantitativi ai rimborsi fiscali va interpretata in modo da evitare una falcidia dei diritti patrimoniali già giudizialmente accertati, consentendo comunque la piena esecuzione secondo gli strumenti contabili disponibili.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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