Sentenza n. 14/2026 - Napoli, Sezione 9
per il riconoscimento previa adozione delle misure cautelari ex artt. 55 e 56 c.p.a.: 1) del diritto di -OMISSIS- -OMISSIS- a ricevere dal SSN, per il tramite dell’ASL, il trattamento riabilitativo ABA in regime domiciliare o semiresidenziale per almeno 12 ore di intervento settimanale nel contesto naturale (casa), come evidenziato nella CTU a firma del dott. -OMISSIS- (specialista in Psichiatria), esperita nell’ambito del procedimento di V. G. n. r. g. -OMISSIS- pendente presso il Tribunale civile di Nola, G. T. dott.ssa -OMISSIS-, depositata in data 21.10.2022, come integrata dal Progetto del 29.06.2024 a firma della dott.ssa-OMISSIS- (Psicologa – Psicoterapeuta, Analista del comportamento BCBA presso l’UOSM Terzigno afferente l’ASL Napoli 3 Sud); 2) gradatamente per il riconoscimento del diritto del ricorrente -OMISSIS- -OMISSIS-, in proprio e nella qualità, al ristoro per equivalente monetario dei costi a sostenersi per l’esecuzione del predetto programma riabilitativo nella misura di € 1.400,00 (millequattrocento) ogni quattro settimane, giusta preventivo della menzionata dott.ssa-OMISSIS-; servizi (sia nell’ipotesi di erogazione in forma specifica che indiretta) da modularsi in ragione dell’evoluzione della persona ed oggetto di periodiche rivalutazioni che consentano di modificarne i contenuti ed i contesti, l’intensità e la durata e comunque per un arco temporale non inferiore a sei mesi da rivalutare nel tempo; 3) in ogni caso per la declaratoria di illegittimità dell’omissione provvedimentale dell’amministrazione sulla specifica richiesta di erogazione del trattamento ABA richiesto da parte dell’interessato -OMISSIS-, n. q., con istanza del 12.06.2024; nonché, in via residuale e subordinata: 4) per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione resistente sull’istanza del ricorrente del 12.06.2024 e non conclusosi nel termine di legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio dell’ASL sull’istanza del 12 giugno 2024 volta all’erogazione, diretta o indiretta, del trattamento ABA e al rimborso delle spese sostenute o da sostenere
Esito
Favorevole al ricorrente (tutore di paziente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, in proprio e quale tutore della figlia disabile, ha chiesto il riconoscimento del diritto all’erogazione, da parte del Servizio sanitario nazionale tramite l’ASL, di un trattamento riabilitativo ABA in regime domiciliare o semiresidenziale, nella misura indicata dalla documentazione sanitaria e da una CTU resa in un procedimento tutelare. In subordine ha chiesto il rimborso delle spese sostenute o da sostenere presso una struttura privata e, comunque, l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia dell’amministrazione sull’istanza del 12 giugno 2024. Ha dedotto la violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost., della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, del d.lgs. n. 502/1992, della l. n. 134/2015, dei LEA e del d.P.C.M. 12 gennaio 2017, nonché eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei fatti e illogicità. Ha inoltre dedotto, in via subordinata, la violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990 per mancata conclusione del procedimento entro il termine di legge. L’ASL, pur costituita, non ha fornito un riscontro sostanziale all’istanza né ha dimostrato di avere attivato il procedimento amministrativo volto alla presa in carico della paziente e alla definizione del relativo progetto terapeutico.
La decisione
Il TAR ha respinto le domande principali. Ha riconosciuto che il metodo ABA costituisce una prestazione socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria ricompresa nei LEA, ma ha escluso che tale qualificazione attribuisca al privato un diritto soggettivo perfetto a ottenere il trattamento nella quantità, intensità e durata indicate nella richiesta o nella CTU. La definizione del piano terapeutico compete all’equipe multidisciplinare dell’ASL, nell’esercizio di discrezionalità tecnica, sulla base della valutazione tecnico-scientifica del caso concreto. La CTU resa nel diverso procedimento tutelare e il progetto predisposto da una struttura scelta privatamente non erano quindi sufficienti a fondare il diritto all’erogazione del trattamento secondo quelle specifiche modalità, né il diritto al rimborso delle spese sostenute autonomamente. Il TAR ha invece accolto la domanda subordinata relativa al silenzio: l’ASL, ricevuta l’istanza del 12 giugno 2024, avrebbe dovuto avviare e concludere il procedimento con un provvedimento espresso, valutando la presa in carico della paziente e definendo, mediante le proprie strutture competenti, il percorso terapeutico individuale. L’amministrazione è stata ordinata a provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente preposto alla direzione regionale campana per le politiche sociali e socio-sanitarie, con facoltà di delega. L’ASL è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato. È stata inoltre disposta la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti ai sensi dell’art. 2 l. n. 241/1990.
Norme richiamate
Il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso.
L’ASL, a fronte dell’istanza volta all’erogazione o al rimborso del trattamento, aveva l’obbligo di attivare e concludere il procedimento con una decisione espressa; l’inerzia è illegittima anche quando l’attività amministrativa richiesta implica valutazioni tecniche e non è vincolata.
Richiamati per la domanda cautelare; la richiesta cautelare era stata già respinta con precedente ordinanza.
artt. 2, 3 e 32 Cost.
Invocati dal ricorrente a fondamento del diritto alla tutela della salute e alla presa in carico della persona con disabilità, ma non posti dal TAR a fondamento dell’accoglimento della pretesa sostanziale.
Richiamata quale legge di esecuzione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità; il TAR non ha riconosciuto, sulla sua base, il diritto all’erogazione del trattamento nella misura richiesta.
Invocato dal ricorrente nel quadro della disciplina del Servizio sanitario nazionale; il TAR ha ricondotto la concreta definizione del trattamento alla competenza tecnico-valutativa dell’ASL.
Richiamata in relazione alla diagnosi e al trattamento dei disturbi dello spettro autistico; il riconoscimento dell’ABA nell’ambito delle prestazioni sanitarie non esclude la necessità della valutazione individuale dell’ASL.
d.P.C.M. 12 gennaio 2017
Richiamato per la disciplina dei LEA e delle prestazioni socio-sanitarie; l’inclusione dell’ABA nei LEA non determina automaticamente il diritto a una specifica intensità o modalità di trattamento scelta dal privato.
artt. 6, par. 1, lett. f), e 9, par. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati esclusivamente per giustificare l’oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione della sentenza.
artt. 52 d.lgs. 196/2003 e 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamati esclusivamente per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- L’inclusione del trattamento ABA tra le prestazioni socio-sanitarie comprese nei LEA non attribuisce al privato un diritto soggettivo perfetto a ottenerlo nella quantità, intensità, durata o modalità indicate nella richiesta privata o in una certificazione proveniente da altra struttura.
- La scelta della tipologia, dell’intensità, della frequenza e della durata del trattamento riabilitativo ABA spetta all’equipe multidisciplinare dell’ASL, che deve valutare il caso concreto secondo criteri tecnico-scientifici e nell’ambito del progetto terapeutico individuale.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-sanitarie dell’ASL è circoscritto ai vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti e palese difetto di istruttoria.
- Anche quando la pretesa sostanziale richiede una valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione, il privato ha diritto a ottenere la presa in carico e la conclusione espressa del procedimento instaurato con la propria istanza; l’ASL non può restare inerte.
- L’accertamento dell’illegittimità del silenzio consente al giudice di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e di nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, senza sostituire l’amministrazione nella scelta tecnica spettantele.
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