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Sentenza

Sentenza del 09/02/2022 n. 148 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Condoni e sanatorie - provvedimenti del giudice - Voluntary Disclosure - Art. 5 quater, 5 septies D.L. 167/1990 - Imposta e Sanzioni - Avvenuto integrale pagamento - Ricorso proposto ai fini di evitare il "raddoppio dei termini" di accertamento - Irrilevanza - Avvenutopagamento integrale - Rilevanza - Ricorso - Inammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava quattro avvisi di accertamento per gli anni 2010-2013 contestando la mancata perfezione della "voluntary disclosure" (art.5‑quaterss. D.L. 167/1990) e chiedendo il riconoscimento dei benefici premiali; deduceva nullità degli atti per sottoscrizione da parte di soggetto non delegato, vizio di notifica (luogo diverso dal domicilio fiscale) e scusabilità dell'errore nel ritardo del versamento dovuto alla ricezione in unica PEC di più atti. Prima o durante il giudizio il contribuente aveva comunque versato integralmente le imposte indicate negli inviti all'adesione e aveva definito in via agevolata (ex art.17 D.Lgs.472/1997) le sanzioni pagando un terzo di esse. Con il giudizio di appello l'Ufficio eccepiva l'inammissibilità per difetto d'interesse, sostenendo che la definizione delle sanzioni e il pagamento delle imposte rendevano privo di effetto concreto il ricorso.

La decisione

La Commissione d'Appello ha accolto l'appello dell'Ufficio e dichiarato inammissibili i ricorsi di primo grado per carenza di interesse. Il Collegio ha ritenuto che, al momento del giudizio, nulla fosse più dovuto a titolo d'imposta (le imposte erano già state versate in base agli inviti all'adesione) e che le somme richieste con gli avvisi riguardassero solo la differenza di sanzioni; tali sanzioni erano state però già definite dall'esponente ex art.17 co.2 D.Lgs.472/1997 mediante il pagamento agevolato, che, secondo la giurisprudenza richiamata, definisce irrevocabilmente la questione sanzionatoria precludendo sia l'irrogazione di maggiori sanzioni da parte dell'Amministrazione sia la ripetizione di quanto versato da parte del contribuente. Di conseguenza il contribuente non aveva un interesse attuale e concreto a proseguire l'impugnazione neppure per "salvare il principio" relativo ai benefici della voluntary. Sono state compensate parzialmente le spese e condannato il ricorrente al rimborso del contributo unificato all'Ufficio.

Norme richiamate

  • art. 5‑quater, 5‑septies D.L. 167/1990

    Disciplina la "voluntary disclosure" per il rientro di attività finanziarie detenute all'estero; i benefici premiali rilevati nel caso riguardano il profilo sanzionatorio (riduzione delle sanzioni) e possono incidere sulle regole di decadenza/termine per l'accertamento (rischio di "raddoppio" dei termini se si perde il beneficio)

  • art. 17 D.Lgs. n. 472/1997 (co.2)

    La definizione agevolata delle sanzioni ex art.17 co.2, mediante il pagamento della somma stabilita, definisce irrevocabilmente le questioni relative all'aspetto sanzionatorio, impedendo sia all'Amministrazione di irrogare maggiori sanzioni sia al contribuente di chiedere la restituzione di quanto pagato

  • art. 42 DPR 600/73

    Secondo l'Ufficio non vigeva l'obbligo di allegare la delega al sottoscrittore nell'atto, ma solo l'obbligo di menzionarne l'esistenza; l'obbligo di produzione della delega sussiste in giudizio se contestata

  • art. 6 comma 3 Statuto del Contribuente

    La CTP di primo grado aveva ritenuto violato il comma 3 (presumibilmente in tema di correttezza/professionalità dell'azione amministrativa), ma la questione di merito non è stata approfondita in appello perché il Collegio ha dichiarato inammissibili i ricorsi per difetto di interesse

  • artt. 43 e 57 (richiamati) DPR n. 633/72

    Nel provvedimento è richiamato il concetto di "raddoppio dei termini" di accertamento che l'Amministrazione potrebbe utilizzare qualora venisse meno il regime premiale della voluntary; il contribuente insisteva a voler "salvare" questo effetto, ma il pagamento delle somme ha reso astratto tale interesse

Massime di principio

  • Se il contribuente, prima o durante il giudizio, versa integralmente le imposte oggetto di accertamento e definisce le sanzioni in via agevolata (art.17 D.Lgs.472/1997), può venir meno l'interesse concreto a proseguire l'impugnazione: il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
  • La definizione agevolata delle sanzioni ex art.17 co.2 è rilevante e spesso considerata "irrevocabile": chi paga la somma stabilita non può poi ottenere il rimborso né contestare ulteriormente l'aspetto sanzionatorio.
  • I benefici della "voluntary disclosure" sono prevalentemente di natura sanzionatoria; il pagamento delle imposte richiamate dall'invito all'adesione non sottrae automaticamente l'interesse a impugnare se permangono questioni attuali e concrete (es. sanzioni non definite), ma se anche queste sono state definite l'interesse si estingue.
  • Il mero interesse a "salvare il principio" non è sufficiente a conservare la legittimazione ad agire quando tutti gli effetti concreti della controversia sono stati eliminati dal comportamento del contribuente (pagamenti/definizioni).
  • Se si intende contestare l'atto e preservare futuri benefici procedurali (es. evitare il raddoppio dei termini), è prudente non definire le sanzioni o non effettuare pagamenti che possano estinguere l'interesse a procedere prima di aver valutato la strategia difensiva.
  • Le contestazioni formali (vizi di notifica, deleghe del sottoscrittore) devono essere tempestivamente dedotte e supportate da prove: tuttavia, anche se fondate, tali questioni possono diventare ininfluenti se il contribuente elimina gli effetti economici dell'atto con pagamenti.
  • La documentazione di eventuali "errori scusabili" (es. confusione dovuta a invio in unica PEC di più files) va raccolta e valorizzata, ma il riconoscimento di scusabilità è discrezionale e può non essere accolto, soprattutto se il ritardo nel versamento è rilevante.

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