Sentenza del 09/02/2022 n. 149 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Contributo unificato nel processo amministrativo - motiviaggiunti - considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia - debenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società C.M. S.r.l. impugnava la richiesta di pagamento del contributo unificato di euro 6.000,00 relativa ai motivi aggiunti depositati nel giudizio R.G. n. 793/2017. La contribuente sosteneva che i motivi aggiunti non avevano ampliato l'oggetto della domanda iniziale né introdotto questioni sostanzialmente diverse; la parte pubblica invece contestava che i motivi aggiunti impugnavano provvedimenti successivi e autonomamente lesivi (note dell'Arsenale del 03/11/2017 prot. nn. 18488 e 18494, di rigetto di atti di significazione e diffida) e che ciò determinava un "considerevole ampliamento" dell'oggetto della controversia, richiedendo quindi un ulteriore contributo.
La decisione
La decisione di primo grado, che aveva dato ragione alla società ritenendo assente un considerevole ampliamento dell'oggetto del giudizio, è stata integralmente riformata in appello. Il giudice d'appello, richiamando le pronunce della Cassazione nn. 23528/2020 e 23530/2020, ha ritenuto che i motivi aggiunti abbiano effettivamente impugnato atti diversi e autonomamente lesivi (rigetto di istanze di autotutela) e che la connessione tra i provvedimenti fosse di tipo debole e non tale da escludere l'assoggettabilità al contributo unificato; pertanto l'appello della pubblica amministrazione è stato accolto e la decisione favorevole alla società riformata. Spese compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 6-bis
Disciplina l'assoggettabilità o l'esenzione del contributo unificato per i motivi aggiunti nel processo amministrativo; applicato per valutare se i motivi aggiunti determinino un'obbligazione tributaria autonoma in caso di 'considerevole ampliamento' dell'oggetto della controversia.
d.lgs. n. 50/2016, art. 97 commi 3 e 3-bis
Norme sul procedimento di gara e sui requisiti di trasparenza/imparzialità cui la ricorrente ha fatto riferimento per censurare le note dell'Arsenale; rilevanti per qualificare l'autonomia e la lesività dei provvedimenti successivi impugnati.
Cass. nn. 23528/2020 e 23530/2020
Giurisprudenza di legittimità che distingue tra connessione 'forte' e 'debole' tra provvedimenti: solo la connessione forte (necessaria/qualificata, con rapporto di pregiudizialità) esclude l'assoggettabilità dei motivi aggiunti al contributo unificato; connessioni deboli non esentano.
Circolare del Segretariato Generale n. 20766/2015
Indirizzo amministrativo secondo cui impugnare un provvedimento ulteriore con motivi aggiunti configura un distinto e ulteriore 'oggetto' del giudizio; citata dalla parte appellante come supporto argomentativo (ma non determinante rispetto al principio di diritto fissato dalla Cassazione).
Massime di principio
- Verificare sempre la natura della 'connessione' fra l'atto inizialmente impugnato e l'atto aggiuntivamente contestato: solo una connessione forte (pregiudizialità/necessità) consente di escludere il pagamento di un ulteriore contributo.
- Se i motivi aggiunti impugnano atti successivi autonomamente lesivi (es. rigetto di istanze di autotutela, provvedimenti con vizi propri) sussiste di norma un "considerevole ampliamento" dell'oggetto della controversia e dunque l'obbligo di versare il contributo unificato aggiuntivo.
- Motivi aggiunti che limitano la loro portata a chiarimenti, precisazioni o approfondimenti strettamente funzionali al tema già dedotto nel ricorso iniziale e che non introducono nuovi atti autonomi sono più facilmente qualificabili come esenti dal nuovo contributo.
- La valutazione deve essere sostanziale (thema decidendum): considerare se il nuovo atto introduce una fattispecie giuridica autonoma o esercita effetti giuridici indipendenti rispetto all'atto originario.
- Nel dubbio strategico, per evitare l'obbligo di nuovo contributo, conviene impugnare fin dall'origine tutti gli atti che si prevedono rilevanti o motivare esplicitamente l'interdipendenza/necessità delle questioni sorte successivamente, documentando la pregiudizialità per ottenere l'esenzione.
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