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Sentenza

Sentenza del 09/02/2022 n. 71 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Convenzione Italia - Germania contro le doppie imposizioni - Le prestazioni lavorative rese dal contribuente nell'ambito di un rapporto lavorativo svolte prevalentemente in Italia alle dipendenze di datore di lavoro residente in territorio nazionale sono tassate in Italia - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha chiesto il rimborso di ritenute IRPEF relative al 2011 (importo complessivo indicato nell'atto pari a euro 131.601,31), sostenendo di essere residente fiscale in Germania nell'anno 2011 e che i redditi da lavoro dipendente erano stati assoggettati a tassazione in Germania ai sensi dell'art. 15 par. 1 della Convenzione Italia-Germania; deduceva quindi la doppia imposizione e l'illegittimo ulteriore prelievo in Italia. L'Amministrazione eccepiva, tra l'altro, intempestività dell'istanza e soprattutto la carenza di prova della residenza estera e della effettiva imposizione in Germania, nonché l'assenza del certificato ufficiale dell'Amministrazione tedesca richiesto dalla Convenzione.

La decisione

Il giudice di primo grado (CTP Pescara) rigettava il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale Abruzzo (sez. Pescara) in sede di appello ha confermato il rigetto. I giudici hanno ritenuto che le prestazioni lavorative erano svolte prevalentemente in Italia alle dipendenze di un datore di lavoro residente in Italia e pertanto correttamente tassate in Italia ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 23 comma 1 del TUIR (DPR 917/86) e art. 15 della Convenzione Italia-Germania. Le trasferte estere sono state considerate accessorie e prive di autonomia rispetto al rapporto di lavoro principale. Inoltre l'appellante non ha fornito l'idoneo attestato ufficiale dell'Amministrazione tedesca (ex art. 29 par. 2 della Convenzione) né prova certa della coincidenza dei redditi e del pagamento definitivo delle imposte in Germania; perciò la richiesta di rimborso è stata respinta. Il contribuente è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania contro le doppie imposizioni

    art. 15 (redditi da lavoro dipendente), art. 29 par. 2 (certificato dell'Amministrazione competente)

    Art. 15: i redditi da lavoro dipendente sono tassati nello Stato ove il lavoro è effettivamente svolto; se l'attività è svolta prevalentemente in Italia alle dipendenze di un datore di lavoro italiano, la tassazione ricade in Italia. Art. 29 par. 2: l'applicazione delle esenzioni/crediti convenzionali può richiedere un certificato ufficiale dell'Amministrazione dello Stato di residenza per provare la tassazione estera; la mancanza di tale certificato ostacola l'accoglimento di istanze di rimborso.

  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    art. 23 comma 1 (criteri per la tassazione dei redditi di lavoro dipendente), art. 3 (residenza fiscale)

    Art. 23(1): per la determinazione del luogo di tassazione si tiene conto, tra l'altro, della sede del datore di lavoro e del luogo in cui il lavoro è reso; se il rapporto è ancorato alla sede dell'impresa italiana, la tassazione si applica in Italia. Art. 3: la residenza fiscale è onere probatorio che grava sul contribuente quando deduce la residenza estera.

Massime di principio

  • Le prestazioni di lavoro dipendente rese prevalentemente in Italia alle dipendenze di un datore di lavoro residente in Italia sono imponibili in Italia anche se l'attività si concreta in alcune trasferte temporanee all'estero: le trasferte accessorie non spostano la fonte del reddito.
  • L'onere della prova circa la residenza fiscale estera, l'effettiva imposizione all'estero e il pagamento definitivo delle imposte grava sul contribuente che richiede il rimborso o l'esenzione.
  • Per avvalersi delle esenzioni/crediti convenzionali è spesso necessario produrre certificati ufficiali rilasciati dall'Amministrazione fiscale dello Stato di residenza (es. art. 29 par. 2 della Convenzione): documentazione generica o non specifica sui periodi/redditi contestati non è sufficiente.
  • La semplice dichiarazione estera o la documentazione fiscale generale dello Stato di residenza non dimostra automaticamente la coincidenza dei redditi oggetto di imposizione in Italia con quelli tassati all'estero né prova il pagamento definitivo delle imposte; servono attestazioni specifiche sui medesimi redditi e sull'imposta effettivamente liquidata.
  • In casi simili è utile raccogliere prima dell'istanza documentazione dettagliata: contratto di lavoro, prospetti paga, certificazioni dei giorni/lavoro svolto all'estero, e soprattutto il certificato ufficiale dell'amministrazione fiscale dello Stato estero che specifichi i redditi e le imposte riferite all'anno oggetto di rimborso.
  • La tempestività e la correttezza formale dell'istanza di rimborso sono rilevanti: eccezioni di intempestività possono essere sollevate dall'Amministrazione e devono essere valutate insieme alla prova del diritto al rimborso.

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