Sentenza del 09/02/2022 n. 30 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Prestazione professionale - Gratuità - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento relativo a II.DD. e IVA 2013 per maggiori compensi ritenuti percepiti dal professionista in relazione al numero di dichiarazioni dei redditi e prestazioni svolte. Il ricorrente sosteneva che molte prestazioni fossero gratuite o morose e contestava la valutazione probatoria dellUfficio e della Commissione Tributaria di prime cure
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato lappello principale del contribuente e ha accolto lappello incidentale dellUfficio. E stata riformata la sentenza di primo grado: laccertamento basato sul numero di invii e sulle prestazioni registrate e considerato legittimo e conforme alle regole di tutela del contribuente. La CTR ha rilevato che il contribuente non ha fornito prove concrete idonee a dimostrare la gratuità o la mancata corresponsione degli onorari per un numero così rilevante di prestazioni. E stata censurata la parte della sentenza di primo grado che aveva operato una rideterminazione equitativa del quantum, ritenuta illegittima ai sensi dellart. 113 c.p.c. Le spese di giudizio sono compensate per la peculiarità della questione
Norme richiamate
DPR n. 600 del 1973
Richiamato come quadro normativo per gli accertamenti fiscali; utilizzato dallUfficio e dalla CTR per sostenere la legittimità dellavviso di accertamento fondato su presunzioni relative al volume delle prestazioni professionali
art. 113 c.p.c.
Richiamato per contestare luso del criterio equitativo da parte del giudice di primo grado: la CTR ha ritenuto illegittima la rideterminazione in via equitativa del quantum, essendo contraria alle regole processuali
artt. 112 e 132 c.p.c.
Menziati dalle parti sul piano probatorio e processuale; nella controversia sono stati evocati in relazione alla disciplina della prova e alla valutazione delle deduzioni, con la CTR che ha ritenuto comunque incombente sul contribuente l'onere di provare la gratuità delle prestazioni
art. 2679 c.c.
Richiamato nel quadro delle argomentazioni probatorie avanzate dal ricorrente; dalla CTR emerge che le presunzioni e la documentazione prodotta non erano sufficienti a dimostrare sistematiche gratuità
Corte di Cassazione, n. 31120 del 2017
Giurisprudenza citata a supporto della legittimità di accertamenti basati sul numero di prestazioni svolte dal professionista
Corte di Cassazione, n. 6215 del 2018
Richiamata per il principio secondo cui la gratuità delle prestazioni deve essere provata e non può essere data per scontata quando concerne un numero rilevante di casi
Corte di Cassazione, n. 19076 del 2009
Citata in relazione ai limiti delluso dell'equità da parte del giudice; utile a sottolineare lillegittimità di rideterminazioni equitative del quantum tributario
Corte di Cassazione, n. 23714 del 2019
Richiamata per evidenziare profili di illegittimità connessi a decisioni equitative in materia tributaria
Massime di principio
- Quando lUfficio fiscale ricostruisce il reddito di un professionista partendo dal numero di prestazioni svolte, la ricostruzione e legittima se supportata da elementi concreti e coerenti; non basta una mera asserzione di gratuità
- In caso di contestazione il professionista ha lonere della prova in ordine alla sussistenza di gratuità o alla mancata percezione degli onorari: occorrono documenti, dichiarazioni dei beneficiari, corrispondenze, evidenze bancarie o altra prova oggettiva
- Le riduzioni o modifiche del quantum operate dal giudice in via equitativa sono vietate o fortemente limitate in materia tributaria; la valutazione deve fondarsi su regole probatorie e di diritto, non su criteri di equità non previsti dalla legge
- Lattestazione di un numero elevato di prestazioni gratuite suscita sospetto e richiede una prova più rigorosa; le gratuità occasionali e documentate possono essere rilevanti, quelle sistematiche vanno provate con maggior rigore
- La deontologia professionale non legittima la scelta sistematica di prestazioni gratuite per eludere il fisco: l'ammissione generalizzata di gratuità priva di prove non è idonea a contrastare unaccertamento basato su dati numerici
- In sede di impugnazione, la compensazione delle spese puo essere disposta quando la questione presenta profili peculiari e non si risolve in una vittoria netta di una delle parti
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