Sentenza del 09/02/2022 n. 374 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per IRPEF relativo all'anno 2016: l'Amministrazione aveva accertato, nei confronti della società Rxxxx Txxxx s.r.l., utili extracontabili (ripresa a tassazione di costi ritenuti fittizi per complessivi maggiori ricavi d'impresa pari a euro 103.610,00) e aveva attribuito per presunzione la quota di utili non distribuiti ai soci, ripetendo l'imponibile in capo al socio Cxxxx Sxxxx per reddito di capitale non dichiarato pari a Euro 46.343,40 (parte della somma accertata a livello societario). La CTP di Milano aveva in primo grado annullato l'accertamento in capo al socio ritenendo non adeguatamente provata la presunzione di distribuzione; l'Agenzia ha dunque proposto appello contestando la decisione e sostenendo la legittimità della presunzione in presenza di base sociale ristretta e dell'assenza di prova contraria da parte del socio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione di Milano, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza della CTP n. 3103/13/2020. Ha ritenuto valida ed applicabile la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili per la società a base partecipativa ristretta, atteso che il signor Cxxxx deteneva il 90% delle quote, non aveva presentato dichiarazione per il 2016 e non ha fornito prova contraria. Di conseguenza la CTR ha confermato integralmente gli avvisi di accertamento originari (sia quelli emessi nei confronti della società sia la relativa attribuzione al socio) e ha condannato la parte contribuente alla rifusione delle spese processuali (liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 38
Consente all'Amministrazione finanziaria di esercitare accertamenti anche sulla base di presunzioni; nel caso in esame è stata utilizzata per fondare l'attribuzione ai soci di utili extracontabili accertati in capo alla società, in presenza di base partecipativa ristretta.
D.P.R. n. 600/1973, art. 41-bis
Richiamato come presidio procedurale collegato alle modalità di accertamento e agli effetti dell'atto impositivo nei confronti dei soci; la CTR ha ritenuto corretta l'applicazione degli effetti previsti per l'accertamento sui soci.
TUIR (D.P.R. n. 917/1986), artt. 41 e 42
Norme del TUIR richiamate in relazione alla qualificazione reddituale degli utili e alla soggettività dell'imposizione; la CTR le interpreta in senso coerente alla presunzione di attribuzione agli azionisti/soci in società a base ristretta.
Codice civile, artt. 2697, 2727, 2729
Principi sulla prova e sul relativo onere: la Corte ha richiamato che, ove ricorra la presunzione fondata su fatti noti (ristrettezza della base sociale), grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria.
D. Lgs. n. 546/1992, artt. 59 e 15 e ss.
Norme del processo tributario richiamate per la competenza e per il rito; la sentenza è stata motivata richiamando anche le regole processuali applicabili in sede tributaria.
Giurisprudenza della Suprema Corte (es. Cass. n. 1947/2019, n. 21118/2020, n. 15824/2016 e ss.)
La CTR ha seguito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui, nelle società di capitali a base sociale ristretta, è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, salvo prova contraria da parte del socio; la presunzione non costituisce una illegittima presunzione di secondo grado perché si fonda su un fatto noto (ristrettezza della compagine sociale).
Massime di principio
- In società di capitali con base partecipativa ristretta (poche persone e/o quote rilevanti), è legittima la presunzione che utili extracontabili accertati in capo alla società siano di fatto attribuiti e percepiti dai soci: il contribuente dovrà provare il contrario.
- La presunzione si fonda su elementi oggettivi (quota di partecipazione significativa, numero esiguo di soci, conoscibilità degli affari sociali) e non è vietata come presunzione di secondo grado quando parte da un fatto noto.
- La mancata presentazione della dichiarazione o l'assenza di redditi personali dichiarati nello stesso anno possono corroborare l'accertamento e rafforzare la presunzione a carico del socio.
- Per contrastare efficacemente l'accertamento il socio deve produrre prove documentali chiare che dimostrino l'assenza di distribuzione (es. verbali assembleari, scritture contabili, estratti conto bancari che dimostrino l'assenza di movimenti in favore del socio, documentazione su operazioni intra-societarie regolari e coerenti).
- La presunzione opera con riferimento allo stesso esercizio in cui sono stati accertati gli utili extracontabili; la prova contraria deve riferirsi al medesimo periodo.
- Processualmente, la mancata costituzione o mancata produzione di memorie difensive in sede di appello peggiora la posizione del contribuente e facilita l'accoglimento del gravame da parte dell'Amministrazione.
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