Cassazione Civile, Ordinanza n. 22566/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società che aveva ottenuto autorizzazioni per la realizzazione e l'ampliamento di un deposito costiero per oli minerali e GPL in area di Chioggia ha contestato il diniego di collaudo, di esercizio provvisorio e di ulteriori titoli concessori, nonché i successivi atti ministeriali applicativi dell'art. 95, comma 24, d.l. n. 104/2020, che ha vietato nei siti UNESCO il rilascio di concessioni e l'avvio dell'esercizio di impianti di stoccaggio GPL. Il Consiglio di Stato aveva ritenuto legittima la disciplina sopravvenuta e l'indennizzo liquidato, escludendo inoltre la fondatezza delle domande risarcitorie per il periodo anteriore al divieto legislativo per difetto di prova sull'effettiva possibilità di completare l'impianto, in particolare del braccio di carico necessario al funzionamento del deposito. In cassazione la società ha dedotto eccesso di potere giurisdizionale del Consiglio di Stato, sostenendo che il giudice amministrativo si fosse pronunciato oltre il thema decidendum, incidendo su atti e questioni relative alla concreta quantificazione dell'indennizzo, già devolute a un diverso giudizio pendente davanti al TAR, e comunque avesse invaso la sfera del merito amministrativo sostituendosi alla Commissione di verifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, formalmente prospettate come violazione dei limiti esterni della giurisdizione, mirassero in realtà a denunciare errori di giudizio, ultrapetizione o violazioni di legge nel modo di esercizio della giurisdizione amministrativa, profili non sindacabili in sede di ricorso ex art. 111 Cost. La Corte ha inoltre escluso che il Consiglio di Stato avesse sconfinato nel merito amministrativo, osservando che il giudice amministrativo si era limitato a rigettare le censure di legittimità senza sostituirsi all'Amministrazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di azione, ma non ritenuto leso dalla sentenza impugnata
art. 103 Cost.
utilizzato per delimitare i limiti esterni della giurisdizione, la cui violazione è configurabile solo in caso di difetto assoluto o relativo di giurisdizione
art. 111 Cost.
base del ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione
richiamato in relazione all'eventuale efficacia di giudicato delle affermazioni del Consiglio di Stato, tema ritenuto però estraneo al sindacato della Corte
evocati dalla ricorrente per sostenere lo sconfinamento del giudice amministrativo oltre i limiti della propria giurisdizione
richiamati nel secondo motivo per prospettare eccesso di potere giurisdizionale e invasione del merito amministrativo
richiamato per affermare che l'onere di provare la possibilità di completare gli interventi mancanti gravava sulla società ricorrente
art. 95, commi 24, 25 e 26, d.l. n. 104/2020
norma ritenuta dal Consiglio di Stato legge-provvedimento che vieta l'esercizio di impianti GPL nei siti UNESCO e prevede un indennizzo
legge di conversione del d.l. n. 104/2020 richiamata quale fonte della disciplina impeditiva
d.m. n. 173/2021
ritenuto meramente ricognitivo della situazione fattuale e delle conseguenze del divieto legislativo, oltre che atto attuativo del regime indennitario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la declaratoria dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo per veri motivi inerenti alla giurisdizione; non consente di sindacare errori di valutazione, ultrapetizione o violazioni di legge nel modo di esercizio della giurisdizione speciale.
- L'eccesso di potere giurisdizionale sussiste solo quando il giudice speciale invade la sfera riservata al legislatore, alla pubblica amministrazione o alla giurisdizione di altro giudice, oppure quando arretra negando la giurisdizione; non ricorre invece per contestazioni sul contenuto della pronuncia o sulla sua correttezza giuridica interna.
- Non integra sconfinamento nel merito amministrativo il rigetto del ricorso con cui il giudice amministrativo valuti la legittimità dell'azione amministrativa, anche se la motivazione contiene apprezzamenti sulla congruità dell'assetto indennitario contestato.
- La deduzione di un giudicato esterno o di una possibile efficacia conformativa di precedenti statuizioni su un diverso giudizio attiene alla ricostruzione del perimetro del giudicato e va verificata nel giudizio successivo, non potendo essere trasformata in vizio di giurisdizione della sentenza precedente.
- Quando si contesta il diniego di risarcimento per mancata realizzazione di un'attività autorizzata, l'onere di provare la concreta possibilità di completare gli interventi necessari nel periodo rilevante grava sul soggetto che chiede il ristoro.
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