Cassazione Civile, Ordinanza n. 25589/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento TARI per l'anno 2015 emesso nei confronti di una società operante in area interportuale. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma la CTR ha riformato la decisione ritenendo dovuto integralmente il tributo. La CTR ha affermato, da un lato, che non vi fosse prova dell'inadempienza del Comune o dello svolgimento improprio della raccolta, dall'altro che fosse irrilevante la produzione di fatture relative a un servizio privato di smaltimento, perché ciò non escludeva la presenza del servizio pubblico; inoltre ha individuato il presupposto impositivo nella mera occupazione dell'immobile. La ricorrente ha proposto cinque motivi: con il primo ha dedotto la violazione del giudicato esterno, sostenendo che un precedente giudicato tra le stesse parti relativo a un'annualità diversa dovesse vincolare anche l'annualità 2015; con il secondo, terzo, quarto e quinto motivo ha denunciato violazione della normativa TARI e della disciplina locale, lamentando che nelle aree interportuali, per il periodo rilevante, il servizio pubblico di raccolta e smaltimento non era svolto e che il Comune non aveva provato di averlo effettivamente attivato e reso disponibile nell'area interessata, mentre la CTR aveva erroneamente valorizzato la sola occupazione dell'immobile e svalutato la gestione privata dei rifiuti da parte della società.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il giudicato esterno formatosi su un'annualità diversa non potesse estendersi automaticamente al 2015, poiché le modalità di svolgimento del servizio di raccolta rifiuti e la misura dell'eventuale riduzione sono elementi variabili nel tempo e non fatti permanenti o tendenzialmente permanenti. Ha invece accolto il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, rilevando che la CTR si era discostata dai principi già affermati in materia di TARI: quando il Comune abbia istituito e attivato il servizio nell'area, la tassa è dovuta anche se il contribuente gestisca in proprio i rifiuti, ma in tal caso può operare una riduzione ai sensi dell'art. 59, comma 4, del d.lgs. 507/1993; inoltre, pur gravando sull'Amministrazione la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, spetta al contribuente dimostrare i presupposti per riduzioni o esenzioni. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È stata richiamata come base dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge e vizio motivazionale.
Invocato per il giudicato esterno; la Corte ne ha escluso l'applicabilità automatica a periodi d'imposta diversi quando i fatti rilevanti sono variabili nel tempo.
L. 147/2013, art. 1, commi 656 e 657
Richiamata dalla ricorrente per contestare la debenza della TARI e la valutazione delle condizioni per riduzione/esenzione.
D.L. 201/2011, art. 14, conv. in L. 214/2011
Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della disciplina della tariffazione/riscossione dei rifiuti.
Utilizzato dalla Corte per affermare che, in presenza di gestione privata dei rifiuti pur con servizio pubblico istituito e attivato, il tributo resta dovuto ma può spettare una riduzione della superficie tassabile.
Richiamato dalla ricorrente nella censura relativa alla disciplina dei rifiuti.
Richiamato per valorizzare il precedente specifico in materia.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato esterno relativo a una diversa annualità può estendersi a periodi d'imposta successivi o precedenti solo se riguarda fatti costitutivi della pretesa tributaria aventi carattere permanente o tendenzialmente permanente; non opera invece quando il decisum attenga a elementi variabili nel tempo, come le concrete modalità di erogazione di un servizio pubblico o la misura di una riduzione.
- In materia di tributi sui rifiuti, la mera occupazione o detenzione dell'immobile integra il presupposto generale dell'imposizione, ma non esaurisce la verifica quando il contribuente invochi riduzioni o esenzioni fondate su circostanze specifiche dell'area o del servizio.
- Quando il Comune abbia istituito e attivato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona interessata, il tributo è dovuto anche se il contribuente provveda in proprio alla gestione dei rifiuti; in tale ipotesi può rilevare una riduzione, non l'esenzione totale, se ne ricorrono i presupposti normativi.
- In tema di TARI/TARSU, l'onere di provare la fonte dell'obbligazione tributaria grava sull'Amministrazione, ma incombe sul contribuente l'onere di dimostrare i presupposti specifici per ottenere riduzioni della superficie tassabile o l'esenzione, trattandosi di eccezioni alla regola generale del pagamento del tributo.
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