Cassazione Civile, Ordinanza n. 28376/2022 del 29/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (investitore)
La controversia
La controversia nasce dalla sottrazione, da parte di un promotore finanziario operante per una società di intermediazione, di somme consegnategli da una cliente per investimenti in valori mobiliari. Il Tribunale aveva condannato in solido il promotore e la società a risarcire la cliente, rigettando le domande di manleva verso altro intermediario; la Corte d'appello, in parziale riforma, ha ridotto l'importo dovuto ma ha confermato la responsabilità solidale della società. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con quattro motivi sostanzialmente sovrapponibili, violazione di legge e vizi motivazionali sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nell'escludere il concorso colposo della cliente ex art. 1227 c.c.: la cliente avrebbe consegnato assegni intestati al promotore anziché alla SIM, avrebbe affidato al medesimo somme ingenti con modalità irregolari, avrebbe tollerato l'assenza di controlli e non si sarebbe attivata per verificare l'andamento dell'investimento; si invocavano inoltre la sua esperienza in materia finanziaria, il suo contesto socio-economico e la reiterazione dei rapporti con il promotore. La Corte di cassazione ha ritenuto che il ricorso, pur prospettando tali circostanze, non specificasse adeguatamente se e in quali termini esse fossero state dedotte in appello, chiedendo in sostanza una nuova valutazione di merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura sulla mancata configurazione del concorso di colpa si fondava su fatti ulteriori rispetto a quelli considerati dalla Corte territoriale, ma il ricorrente non aveva indicato con precisione se, quando e come tali fatti fossero stati devoluti al giudice di appello. La decisione richiama il consolidato orientamento secondo cui la mera consegna di denaro al promotore con modalità difformi dalle regole non interrompe il nesso causale con l'attività del promotore né integra, di per sé, colpa concorrente dell'investitore, salvo elementi di anomalia, collusione o consapevole acquiescenza alle violazioni. Conseguentemente la società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori della controricorrente.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998
La responsabilità dell'intermediario preponente verso il cliente richiede il nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito del promotore e l'esercizio delle attività proprie di quest'ultimo.
art. 5, comma 8, lett. f), d.lgs. n. 58 del 1998
La regola di condotta è posta a tutela dell'investitore; non può essere trasformata in un onere di diligenza del cliente.
È applicabile solo se l'intermediario provi una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione delle regole da parte del promotore; la mera irregolarità della consegna del denaro non basta.
Richiamato dalla ricorrente in tema di imputazione della responsabilità per il fatto del promotore all'intermediario preponente.
Invocato dalla ricorrente in relazione all'acquisizione e valutazione delle prove ai fini della dedotta corresponsabilità.
Richiamato come base delle censure di legittimità per vizi motivazionali e violazioni di legge.
Richiamato nella memoria illustrativa della controricorrente.
Usato per la dichiarazione di distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- La mera consegna di denaro al promotore finanziario con modalità non conformi alle regole di settore non esclude, di per sé, la responsabilità dell'intermediario preponente per l'illecito del promotore, né integra automaticamente concorso colposo dell'investitore.
- Per configurare il concorso colposo dell'investitore ex art. 1227 c.c. occorrono elementi di anomalia qualificata, idonei a dimostrare almeno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione delle regole imposte al promotore.
- Le norme e i regolamenti che disciplinano le modalità di incasso delle somme da parte del promotore hanno funzione protettiva del risparmiatore e non possono essere letti come fonte di un onere di diligenza a carico di quest'ultimo.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione di merito dei fatti se il ricorso non indica con precisione dove e come tali fatti siano stati ritualmente dedotti nei gradi di merito, soprattutto quando si invochi una diversa ricostruzione del concorso di colpa.
- La responsabilità dell'intermediario per il fatto del promotore presuppone il nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito e l'attività di intermediazione svolta dal promotore.
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