Cassazione Civile, Ordinanza n. 28324/2022 del 29/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La società proprietaria di un immobile ha agito per ottenere il risarcimento dei danni da infiltrazioni d'umido provenienti da locali confinanti. In primo grado il Giudice di pace ha ritenuto, sulla base della consulenza tecnica, che le infiltrazioni dipendessero da una perdita del servizio igienico in uso alla conduttrice dei locali confinanti e non da vetustà delle condutture, condannando la conduttrice al risarcimento. In appello la proprietaria danneggiata ha resistito al gravame principale e ha proposto appello incidentale per ottenere il maggior danno, sostenendo che, ove fosse stata esclusa la responsabilità della conduttrice, la responsabilità avrebbe dovuto essere posta a carico della locatrice; il Tribunale ha rigettato sia l'appello principale sia quello incidentale. In cassazione la società ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 115, 169, 190 e 347 c.p.c. e dell'art. 74 disp. att. c.p.c., assumendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto non provato il maggior danno perché il fascicolo di parte, ritirato al momento della precisazione delle conclusioni, non era stato restituito nei termini di cui all'art. 169 c.p.c., norma che la ricorrente riteneva riferita solo al primo grado; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando che il Tribunale avesse posto a suo carico, in solido, le spese sostenute dalla società terza chiamata/appellata, nonostante la domanda verso quest'ultima fosse stata formulata solo in via subordinata all'eventuale esclusione della responsabilità della conduttrice.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la sentenza impugnata era sorretta da più rationes decidendi autonome e sufficienti sul punto del maggior danno; la censura investiva solo una di esse, priva quindi di decisività. Ha inoltre affermato che l'art. 169 c.p.c. si applica anche al giudizio di appello, in quanto richiamato dall'art. 359 c.p.c., e che il ritiro del fascicolo di parte e la mancata restituzione nel termine rilevano anche nel secondo grado. Il secondo motivo è stato respinto perché, anche se la domanda subordinata verso il terzo è rimasta assorbita dal rigetto dell'appello, il principio di causalità giustifica la condanna solidale delle parti che abbiano dato causa alla partecipazione del terzo al giudizio di appello. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità e a versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro formale dedotto per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
richiamato nella censura sul mancato esame della prova documentale nel fascicolo di parte.
la disciplina del ritiro e della restituzione del fascicolo di parte opera anche in appello, per effetto del rinvio dell'art. 359 c.p.c.
richiamato nella doglianza sulla fase decisoria e sul deposito degli atti.
richiamato nella doglianza sul regime dell'appello.
richiamato nel primo motivo insieme alle norme sul fascicolo di parte.
richiamato per contestare la condanna alle spese in favore del terzo chiamato.
consente l'applicazione al giudizio di appello delle norme dettate per il primo grado, in quanto compatibili, inclusa l'art. 169 c.p.c.
richiamato per escludere che il deposito del fascicolo ritirato in primo grado violi il divieto di nuove prove in appello.
la domanda subordinata contro il terzo riproposta in appello viene assorbita dal rigetto dell'appello principale.
art. 111 Cost.
evocato a sostegno di un'interpretazione dell'art. 169 c.p.c. coerente con la ragionevole durata del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
prevede l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile per difetto di decisività quando censura solo una delle autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata, lasciando intatte le altre che, da sole, sorreggono la statuizione.
- Il ritiro del fascicolo di parte in appello e la sua mancata restituzione nei termini possono legittimare il mancato esame dei documenti ivi contenuti; l'art. 169 c.p.c. si applica anche al secondo grado in virtù dell'art. 359 c.p.c., se compatibile.
- La documentazione contenuta nel fascicolo di parte può provare l'entità del danno o della spesa, ma non supplisce alla mancanza di prova del nesso causale o dell'imputabilità del danno al convenuto.
- In tema di spese processuali, quando una parte abbia dato causa alla chiamata o alla partecipazione di un terzo nel giudizio di appello, il principio di causalità può giustificare la sua condanna, anche in solido con altra parte, al rimborso delle spese sostenute dal terzo.
- La riproposizione in appello di una domanda subordinata contro il terzo non impedisce che, in caso di assorbimento conseguente all'accoglimento o al rigetto della domanda principale, permanga la regolazione delle spese secondo il criterio della causalità.
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