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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28352/2022 del 29/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Una società a responsabilità limitata in liquidazione, dichiarata fallita su istanza del Pubblico Ministero, ha proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e, dopo il rigetto del reclamo in appello, ha ricorso per cassazione. La vicenda nasce da un rilevante contenzioso tributario relativo a diritti di confine e IVA per oltre duecento milioni di euro, nonché da accertamenti della polizia giudiziaria e della Guardia di Finanza che avevano indotto il P.M. a richiedere il fallimento. La Corte d’appello ha ritenuto legittima la richiesta del P.M. ex art. 7 l. fall. e ha ravvisato lo stato di insolvenza della società, valorizzando sia la prognosi sfavorevole sul giudizio tributario, sia l’assenza di un attivo certo e capiente rispetto al passivo emergente. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 7 l. fall. e 24 Cost., sostenendo che il P.M. non potesse chiedere il fallimento sulla base di un procedimento penale definito anni prima e di un fascicolo iscritto al modello 45, non essendo emersa una notitia decoctionis nel corso di un procedimento penale in senso proprio; 2) violazione degli artt. 5 e 15 l. fall. e 2490 c.c., per avere la Corte d’appello valutato in modo incoerente attivo e passivo, considerandolo in alcuni punti come certo e in altri come solo eventuale; 3) violazione degli artt. 116 e 384 c.p.c., per avere attribuito alla precedente sentenza di cassazione sul contenzioso doganale un valore probatorio o vincolante non consentito, trascurando che nel giudizio di rinvio la società poteva ancora provare la propria buona fede e l’inverificabilità della falsità dei documenti di importazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché l’art. 7 l. fall. va interpretato nel senso di consentire la richiesta del P.M. ogni volta che l’organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis, senza che sia necessaria l’iscrizione di una notitia criminis a carico del fallendo o di terzi, e perché l’esito del procedimento penale è irrilevante rispetto all’accertamento dello stato di insolvenza. Ha poi dichiarato inammissibili congiuntamente il secondo e il terzo motivo, osservando che la Corte d’appello aveva fondato la decisione su più rationes decidendi autonome e concorrenti: da un lato, la probabile soccombenza della società nel giudizio tributario; dall’altro, la mancanza di un attivo reale e certo capace di coprire i debiti. Poiché il ricorso non aveva specificamente censurato tutte le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, è stato dichiarato inammissibile nel suo complesso. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in favore dello Stato, essendo la curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva respinto il reclamo della società contro la sentenza dichiarativa di fallimento. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure: il primo motivo perché l’art. 7 l. fall. non richiede una notizia di reato in senso tecnico, ma soltanto che il P.M. abbia appreso istituzionalmente la notitia decoctionis; il secondo e il terzo perché colpivano solo una delle rationes decidendi della sentenza impugnata, lasciando intatta l’autonoma valutazione sulla sproporzione tra passivo e attivo e sulla inattendibilità dei dati contabili. Condanna alle spese in favore dell’erario ai sensi dell’art. 133 d.P.R. 115/2002 e applicazione del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 7 l. fall.

    La legittimazione del Pubblico Ministero a richiedere il fallimento sussiste ogni volta che l’organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis nel corso di un procedimento penale; non è necessaria la preventiva iscrizione di una notitia criminis né rileva che il procedimento penale si sia concluso in senso assolutorio.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla legittimazione del P.M.; la Corte non ne accoglie la lettura proposta.

  • art. 5 l. fall.

    Lo stato di insolvenza richiede una situazione di impotenza strutturale, e non meramente transitoria, a soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali.

  • art. 15 l. fall.

    Richiamato unitamente agli altri precetti fallimentari nella censura sul giudizio di insolvenza; la Corte ribadisce l’accertamento complessivo della situazione patrimoniale.

  • art. 2490 c.c.

    Nel caso di società in liquidazione, la valutazione del patrimonio deve tener conto della capacità dell’attivo di soddisfare integralmente i creditori.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile perché la censura si pone in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il terzo motivo è articolato come violazione processuale per errata applicazione degli artt. 116 e 384 c.p.c.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare l’asserita erronea valutazione del materiale probatorio da parte della Corte d’appello.

  • art. 384 c.p.c.

    Richiamato per contestare l’asserita indebita attribuzione di efficacia vincolante alla precedente pronuncia di cassazione.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    Le spese del giudizio di cassazione sono poste a carico della ricorrente in favore dello Stato, in ragione dell’ammissione della controparte al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Cass. 26407/2021

    Richiamata per confermare l’interpretazione estensiva della legittimazione del P.M. ex art. 7 l. fall.

  • Cass. 646/2019

    Richiamata nello stesso senso sull’art. 7 l. fall.

  • Cass. 20400/2017

    Richiamata nello stesso senso sull’art. 7 l. fall.

  • Cass. 23391/2016

    Richiamata nello stesso senso sull’art. 7 l. fall.

  • Cass. 10679/2014

    Richiamata nello stesso senso sull’art. 7 l. fall.

  • Cass. 5215/2008

    Lo stato di insolvenza richiede la prova dell’impotenza strutturale a pagare regolarmente le obbligazioni.

  • Cass. 23437/2017

    Ai fini dell’insolvenza, i debiti e l’attivo vanno valutati in modo complessivo, considerando anche la capacità dell’attivo di essere prontamente utilizzato per soddisfare i creditori.

  • Cass. 28193/2020

    Nella società in liquidazione occorre verificare se il patrimonio sociale consenta il soddisfacimento integrale dei creditori.

  • Cass., Sez. U, 7931/2013

    Se la decisione è sorretta da più rationes decidendi autonome, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibili le censure sulle altre per difetto di interesse.

  • Cass. 16314/2019

    Conferma il principio della necessaria impugnazione di tutte le rationes autonome.

  • Cass. 4293/2016

    Conferma il principio della necessaria impugnazione di tutte le rationes autonome.

Massime di principio

  • La richiesta di fallimento del Pubblico Ministero è legittima ogni volta che, nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali e nel corso di un procedimento penale, egli abbia acquisito elementi idonei a far emergere la notitia decoctionis; non è necessario che vi sia una formale iscrizione di notizia di reato a carico dell’imprenditore, né che il procedimento penale si concluda con esito coerente con la successiva valutazione fallimentare.
  • Ai fini della dichiarazione di insolvenza, il giudice deve compiere una valutazione complessiva della situazione patrimoniale dell’imprenditore, accertando se esista un’impotenza strutturale e non meramente transitoria a soddisfare regolarmente i debiti con mezzi normali; i debiti e l’attivo possono essere considerati anche in via incidentale, purché con ragionevole certezza quanto a entità e concreta attitudine satisfattiva.
  • Nella società in liquidazione l’accertamento dell’insolvenza deve verificare se il patrimonio sociale sia in grado di assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori; non è sufficiente la presenza di poste attive meramente eventuali o ancora controverse se il passivo certo o ragionevolmente accertato risulti superiore all’attivo.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a reggere il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non aggredisce tutte le rationes: la mancata censura di una sola di esse rende inutile l’esame delle altre per difetto di interesse.
  • La censura che si limiti a contestare l’apprezzamento probatorio o la ricostruzione di una sola parte della motivazione non può condurre alla cassazione della sentenza se resta ferma un’autonoma e sufficiente ratio decidendi non specificamente impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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