Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28367/2022 del 29/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società in liquidazione, dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze su istanza della Procura della Repubblica, ha impugnato in appello e poi in cassazione la decisione che aveva ritenuto legittima l’iniziativa del Pubblico Ministero. La controversia nasceva da un procedimento avviato dalla Procura a seguito di iscrizione nel registro delle notizie non costituenti reato (modello 45), e non nel registro delle notizie di reato. Con l’unico motivo di ricorso la società denunciava violazione o falsa applicazione degli artt. 6 e 7 l. fall., sostenendo che il potere del P.M. di chiedere il fallimento presupponesse necessariamente la pendenza di un procedimento penale e quindi una formale iscrizione della notitia criminis, presupposto che nel caso concreto mancava. La ricorrente contestava dunque la legittimazione del P.M. a fondare la richiesta di fallimento su atti iscritti a modello 45.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse precluso dall’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la questione era già stata risolta in senso conforme dalla giurisprudenza di legittimità. La Cassazione ha ribadito che l’art. 7 l. fall. attribuisce al Pubblico Ministero la legittimazione a chiedere il fallimento quando abbia appreso la notitia decoctionis nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche al di fuori di un procedimento penale formalmente pendente e senza necessità di preventiva iscrizione di una notitia criminis nel registro degli indagati. Ne consegue che anche la lettura di atti iscritti a modello 45 può costituire fonte idonea a legittimare l’iniziativa del P.M. La Corte ha inoltre rilevato che non era necessario che l’organo inquirente spiegasse al fallendo il contenuto delle investigazioni svolte, essendo rilevante solo l’accertamento dello stato oggettivo di insolvenza. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione degli intimati; disposto altresì l’onere del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 6 l. fall.

    richiamato insieme all’art. 7 l. fall. per escludere che limiti la legittimazione del Pubblico Ministero nei termini sostenuti dalla ricorrente

  • art. 7 l. fall.

    la legittimazione del Pubblico Ministero alla richiesta di fallimento si estende ai casi in cui egli abbia appreso la notitia decoctionis nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, anche senza formale pendenza di un procedimento penale e anche da atti iscritti a modello 45

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il motivo quando la censura è manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza consolidata di legittimità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma introduttiva dell’ulteriore contributo unificato

  • art. 20400/2017

    citata come precedente giurisprudenziale, non come norma

  • art. 23391/2016

    citata come precedente giurisprudenziale, non come norma

  • art. 10679/2014

    citata come precedente giurisprudenziale, non come norma

  • art. 8903/2017

    citata come precedente giurisprudenziale, non come norma

  • art. 9260/2011

    citata come precedente giurisprudenziale, non come norma

  • art. 26407/2021

    citata come precedente giurisprudenziale, non come norma

  • art. 646/2019

    citata come precedente giurisprudenziale, non come norma

Massime di principio

  • La legittimazione del Pubblico Ministero a richiedere il fallimento non richiede necessariamente la formale pendenza di un procedimento penale, purché la notitia decoctionis sia appresa nell’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ufficio.
  • L’art. 7 l. fall. va interpretato in senso ampio: la notizia di insolvenza può provenire anche da attività investigative o da atti acquisiti e valutati dal P.M. in ambito istituzionale, inclusa la consultazione di fascicoli iscritti a modello 45.
  • Ai fini della validità della richiesta di fallimento del P.M. rileva l’accertamento dello stato oggettivo di insolvenza, non l’esito del procedimento penale eventualmente connesso né la preventiva iscrizione di una notitia criminis nel registro degli indagati.
  • Se una questione di diritto è già coperta da consolidata giurisprudenza di legittimità conforme alla decisione impugnata, il motivo di ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.