Cassazione Civile, Ordinanza n. 28367/2022 del 29/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società in liquidazione, dichiarata fallita dal Tribunale di Firenze su istanza della Procura della Repubblica, ha impugnato in appello e poi in cassazione la decisione che aveva ritenuto legittima l’iniziativa del Pubblico Ministero. La controversia nasceva da un procedimento avviato dalla Procura a seguito di iscrizione nel registro delle notizie non costituenti reato (modello 45), e non nel registro delle notizie di reato. Con l’unico motivo di ricorso la società denunciava violazione o falsa applicazione degli artt. 6 e 7 l. fall., sostenendo che il potere del P.M. di chiedere il fallimento presupponesse necessariamente la pendenza di un procedimento penale e quindi una formale iscrizione della notitia criminis, presupposto che nel caso concreto mancava. La ricorrente contestava dunque la legittimazione del P.M. a fondare la richiesta di fallimento su atti iscritti a modello 45.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse precluso dall’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., poiché la questione era già stata risolta in senso conforme dalla giurisprudenza di legittimità. La Cassazione ha ribadito che l’art. 7 l. fall. attribuisce al Pubblico Ministero la legittimazione a chiedere il fallimento quando abbia appreso la notitia decoctionis nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche al di fuori di un procedimento penale formalmente pendente e senza necessità di preventiva iscrizione di una notitia criminis nel registro degli indagati. Ne consegue che anche la lettura di atti iscritti a modello 45 può costituire fonte idonea a legittimare l’iniziativa del P.M. La Corte ha inoltre rilevato che non era necessario che l’organo inquirente spiegasse al fallendo il contenuto delle investigazioni svolte, essendo rilevante solo l’accertamento dello stato oggettivo di insolvenza. Nessuna statuizione sulle spese, per mancata costituzione degli intimati; disposto altresì l’onere del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
richiamato insieme all’art. 7 l. fall. per escludere che limiti la legittimazione del Pubblico Ministero nei termini sostenuti dalla ricorrente
la legittimazione del Pubblico Ministero alla richiesta di fallimento si estende ai casi in cui egli abbia appreso la notitia decoctionis nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, anche senza formale pendenza di un procedimento penale e anche da atti iscritti a modello 45
consente di dichiarare inammissibile il motivo quando la censura è manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza consolidata di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma introduttiva dell’ulteriore contributo unificato
art. 20400/2017
citata come precedente giurisprudenziale, non come norma
art. 23391/2016
citata come precedente giurisprudenziale, non come norma
art. 10679/2014
citata come precedente giurisprudenziale, non come norma
art. 8903/2017
citata come precedente giurisprudenziale, non come norma
art. 9260/2011
citata come precedente giurisprudenziale, non come norma
art. 26407/2021
citata come precedente giurisprudenziale, non come norma
art. 646/2019
citata come precedente giurisprudenziale, non come norma
Massime di principio
- La legittimazione del Pubblico Ministero a richiedere il fallimento non richiede necessariamente la formale pendenza di un procedimento penale, purché la notitia decoctionis sia appresa nell’esercizio delle funzioni istituzionali dell’ufficio.
- L’art. 7 l. fall. va interpretato in senso ampio: la notizia di insolvenza può provenire anche da attività investigative o da atti acquisiti e valutati dal P.M. in ambito istituzionale, inclusa la consultazione di fascicoli iscritti a modello 45.
- Ai fini della validità della richiesta di fallimento del P.M. rileva l’accertamento dello stato oggettivo di insolvenza, non l’esito del procedimento penale eventualmente connesso né la preventiva iscrizione di una notitia criminis nel registro degli indagati.
- Se una questione di diritto è già coperta da consolidata giurisprudenza di legittimità conforme alla decisione impugnata, il motivo di ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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