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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28346/2022 del 29/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo all'annualità 2003. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società contribuente, ma la Commissione tributaria regionale aveva poi accolto l'appello della società. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma dalla decisione emerge che il ricorso è stato dichiarato tardivo: la sentenza d'appello era stata depositata il 9 dicembre 2014, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato il 12 gennaio 2016, oltre il termine lungo applicabile ex art. 327 c.p.c. nel testo ratione temporis. La Corte ha quindi esaminato il profilo della tempestività dell'impugnazione, richiamando anche l'irrilevanza, nel caso concreto, della riduzione del termine lungo da un anno a sei mesi introdotta dalla l. n. 69/2009, nonché della modifica del periodo di sospensione feriale introdotta dal d.l. n. 132/2014, applicabile solo dalla sospensione relativa all'anno 2015.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine lungo di impugnazione applicabile al giudizio, calcolato in un anno più la sospensione feriale di 31 giorni. Ha ritenuto non applicabile la riduzione a sei mesi del termine ex l. n. 69/2009, in quanto il giudizio di primo grado era stato instaurato nel 2006, dunque prima dell'entrata in vigore della novella. Ha inoltre affermato che la riduzione del periodo di sospensione feriale a 31 giorni opera dalla sospensione dell'anno solare 2015 e non incide sul caso concreto in modo da rendere tempestivo il ricorso. Il Comune ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    termine di un anno, prolungato di 31 giorni per la sospensione dovuta al periodo feriale

    Nel testo applicabile ratione temporis, il termine lungo per impugnare era di un anno dalla pubblicazione della sentenza, soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.

  • art. 46 L. n. 69/2009

    La novella che ha ridotto a sei mesi il termine lungo di impugnazione non è applicabile ai giudizi già pendenti prima della sua entrata in vigore.

  • art. 58 L. n. 69/2009

    La nuova disciplina si applica solo ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, senza efficacia retroattiva nei procedimenti già pendenti.

  • art. 16, comma 1, d.l. n. 132/2014

    La modifica del periodo di sospensione feriale ha ridotto la sospensione da 46 a 31 giorni, con applicazione dalla sospensione dei termini relativa all'anno solare 2015.

  • art. 1 L. n. 742/1969

    La norma, come sostituita, prevede la sospensione feriale dei termini processuali dal 1 al 31 agosto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il termine lungo per proporre ricorso per cassazione va verificato secondo la disciplina applicabile ratione temporis alla controversia, tenendo conto della data di instaurazione del giudizio di primo grado quando la legge transitoria subordina l'applicazione della novella a tale dato.
  • La riduzione del termine lungo di impugnazione da un anno a sei mesi introdotta dalla l. n. 69/2009 non opera retroattivamente nei giudizi già pendenti prima del 4 luglio 2009.
  • Ai fini del computo del termine di impugnazione lungo, la sospensione feriale dei termini processuali deve essere applicata secondo la disciplina vigente nel periodo rilevante, e la successiva riduzione a 31 giorni incide solo dalla sospensione relativa all'anno 2015.
  • L'impugnazione proposta oltre il termine lungo, anche se di pochi giorni, è inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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