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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28325/2022 del 29/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia origina da un giudizio risarcitorio per i danni asseritamente subiti nella realizzazione di un fabbricato a causa del ritardo nell’esecuzione e ultimazione dei lavori, ritardo che sarebbe dipeso dal mancato spostamento di cavi del servizio telefonico. Il tribunale aveva condannato la società telefonica al risarcimento. La corte d’appello aveva confermato la decisione ma aveva liquidato le spese del grado in favore della parte vittoriosa in un importo di euro 3.677,00, ritenuto inferiore ai minimi derivanti dal D.M. n. 55/2014 per il valore della causa. La ricorrente ha quindi proposto due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente o violazione del minimo costituzionale della motivazione, per avere la corte liquidato le spese sotto i parametri senza spiegazioni; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c., oltre al D.M. n. 55/2014, perché la liquidazione sarebbe avvenuta sotto i minimi tariffari e senza considerare importanza dell’attività e decoro professionale, con indicazione di importi teoricamente dovuti superiori.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondate le censure sulla liquidazione delle spese del giudizio di appello, osservando che, in tema di compensi professionali successivi al D.M. n. 55/2014, il giudice può scegliere liberamente all’interno della forbice tabellare, ma deve motivare quando si discosti ulteriormente dai valori previsti. Nel caso concreto, la liquidazione di euro 3.677,00 risultava inferiore persino al minimo applicabile allo scaglione di valore della causa, calcolato almeno in euro 4.758,00 e, ove computata anche la fase istruttoria/trattazione, in euro 7.642,00. Non emergeva inoltre alcuna ragione che potesse giustificare l’esclusione della fase istruttoria/trattazione, fase comunque fisiologica nel giudizio di appello. La Corte ha quindi cassato la sentenza in relazione al capo impugnato e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito liquidando i compensi del giudizio di appello in euro 7.642,00 in favore della parte vittoriosa. Ha inoltre condannato la controparte al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    motivo sulla motivazione solo apparente / minimo costituzionale

    è richiamato come parametro per censurare la nullità della sentenza per difetto di motivazione nella liquidazione delle spese.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., secondo comma, oltre che del D.M. n. 55/2014

    è il veicolo per denunciare l’erronea liquidazione delle competenze legali al di sotto dei parametri applicabili.

  • art. 91 c.p.c.

    la soccombenza comporta la condanna alle spese; la loro liquidazione deve rispettare i criteri normativi e tabellari applicabili.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    la determinazione del compenso professionale deve tenere conto dell’importanza dell’opera e del decoro della professione.

  • D.M. n. 55 del 2014

    i valori medi non sono vincolanti, ma il compenso va comunque liquidato entro la forbice tabellare, con motivazione se si deroga ulteriormente; la fase istruttoria e/o di trattazione può essere computata anche se non vi sia stata istruttoria in senso stretto.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito dopo la cassazione.

  • art. 350 c.p.c.

    nel giudizio di appello la fase di trattazione è fisiologica e può giustificare il computo del relativo compenso tabellare.

  • art. 4, comma 5, lett. c, D.M. n. 55 del 2014

    la voce tabellare include la 'fase istruttoria e/o di trattazione' e non richiede necessariamente lo svolgimento di attività istruttoria in senso stretto per essere riconosciuta.

Massime di principio

  • In tema di liquidazione giudiziale dei compensi professionali regolati dal D.M. n. 55/2014, il giudice non è vincolato ai valori medi, ma deve muoversi entro la forbice compresa tra minimo e massimo dello scaglione applicabile.
  • La motivazione diventa necessaria quando il giudice deroga ulteriormente ai parametri tabellari o esclude componenti di fase che, secondo la tabella, sono comunque ricomprese nella liquidazione.
  • La voce tabellare relativa alla 'fase istruttoria e/o di trattazione' può essere riconosciuta anche se nel processo non vi sia stata istruttoria in senso stretto, poiché la previsione comprende alternativamente anche la sola trattazione.
  • Nel giudizio di appello la fase di trattazione è normalmente fisiologica; pertanto, in mancanza di specifica giustificazione, non è legittimo liquidare il compenso come se tale fase non fosse stata svolta.
  • Se la sentenza impugnata contiene tutti gli elementi necessari per rideterminare direttamente le spese, la Corte di cassazione può cassare e decidere nel merito senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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