Cassazione Civile, Ordinanza n. 34672/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per IRPE/IRES, IRAP e IVA relativo all'anno 2011, con cui l'Ufficio recuperava l'IVA detratta e i costi dedotti sulla base di fatture emesse da due società fornitrici, ritenute dall'Amministrazione riferite a operazioni oggettivamente inesistenti. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello della società. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., degli artt. 19 e 21 del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 109 TUIR, sostenendo che, una volta forniti elementi presuntivi idonei a dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni, l'onere di provare l'effettività delle prestazioni si spostava sul contribuente; la CTR, invece, avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente la sola esibizione delle fatture e la prova del pagamento. Con il secondo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR non avesse considerato l'inidoneità dei fornitori a eseguire le prestazioni fatturate. La Corte ha trattato congiuntamente i primi due motivi e li ha ritenuti fondati. Ha affermato che la CTR ha erroneamente valorizzato la documentazione contabile e i pagamenti come prova sufficiente dell'esistenza delle operazioni, in contrasto con il principio per cui, quando l'Amministrazione dimostri anche per presunzioni semplici l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle stesse ai fini della detrazione IVA e della deduzione dei costi. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti gli altri due. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio secondo cui, in presenza di elementi presuntivi dell'inesistenza oggettiva delle operazioni, il contribuente deve dimostrare l'effettività delle prestazioni contestate, non bastando la sola fattura, la regolarità contabile o il pagamento.
Norme richiamate
regola il riparto dell'onere della prova; una volta forniti dall'Ufficio elementi presuntivi di inesistenza delle operazioni, incombe sul contribuente la prova dell'effettività delle prestazioni fatturate.
le presunzioni semplici sono idonee a fondare la prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.
la detrazione IVA richiede la prova dell'effettività delle operazioni sottostanti.
la regolarità formale della fattura non è di per sé sufficiente a dimostrare la realtà dell'operazione.
la deducibilità dei costi presuppone l'effettiva esistenza delle operazioni cui i costi si riferiscono.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
dedotto come vizio di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
dedotto come omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni si trasferisce sul contribuente che intenda detrarre l'IVA o dedurre i costi.
- La sola esibizione delle fatture, la regolarità formale delle scritture contabili e la prova del pagamento non sono sufficienti a superare la contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, perché tali elementi possono essere strumentalmente utilizzati anche in presenza di operazioni fittizie.
- In tema di imposte sui redditi e IVA, la deducibilità dei costi e il diritto alla detrazione richiedono la prova sostanziale dell'operazione economica sottostante, non la sola apparenza documentale.
- Il giudice di merito che ritenga provata l'effettività delle operazioni deve confrontarsi con gli elementi presuntivi offerti dall'Ufficio e non può fondare la decisione esclusivamente sulla documentazione contabile prodotta dal contribuente.
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