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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07246/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma dovuta in base a due scritture private con cui la società debitrice si era impegnata a estinguere una pregressa esposizione verso la controparte. L’opposizione al decreto è stata rigettata in primo grado e la decisione è stata confermata in appello. In cassazione la società debitrice ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sulla prova e sull’interpretazione del contratto, sostenendo che la corte territoriale avrebbe male interpretato l’accordo transattivo e il comportamento successivo delle parti, trascurando la comune intenzione di rinnovare i rapporti e la pretesa essenzialità del termine di adempimento; 2) violazione delle norme sul consenso viziato, deducendo che la sottoscrizione del piano di risanamento sarebbe stata estorta tramite pressioni e minacce economiche; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia e per erronea dichiarazione di novità di una questione relativa alla mancata conclusione di un contratto di rimessaggio e all’inadempimento della controparte all’obbligo di contrattazione; 4) violazione delle norme processuali e dell’art. 2697 c.c. per il rigetto delle prove orali richieste, che la ricorrente riteneva decisive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili per difetto di autosufficienza e perché miravano, in sostanza, a una rivalutazione dell’interpretazione contrattuale e del materiale probatorio, attività riservate al giudice di merito. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo perché la ricorrente non ha riportato in modo specifico gli atti e i documenti da cui risultava la dedotta questione già introdotta nei gradi di merito. Il quarto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché la corte d’appello aveva motivato, sia pure sinteticamente, sulla irrilevanza e genericità delle prove orali, e comunque la ricorrente non aveva consentito alla Corte di controllare la decisività dei capitoli di prova. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure ex art. 360 nn. 3 e 4 non possono essere usate per chiedere una nuova valutazione del merito o per denunciare genericamente vizi di motivazione senza specificare il concreto errore di diritto o processuale.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: gli atti e i documenti rilevanti vanno indicati e riportati in modo sufficiente, con localizzazione nel fascicolo, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La violazione delle norme sulla valutazione della prova è deducibile solo nei limiti rigorosi elaborati dalla giurisprudenza: per l’art. 115 se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte o disattende il principio di non contestazione; per l’art. 116 se attribuisce alla prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o non rispetta il prudente apprezzamento.

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia sussiste solo rispetto a un capo autonomo di domanda o eccezione, non rispetto a mere argomentazioni difensive.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente richiede che la motivazione non consenta neppure di ricostruire il percorso logico del निर्णय; una motivazione sintetica ma comprensibile è sufficiente a superare il minimo costituzionale.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non possono essere introdotte questioni nuove; tuttavia, per censurare correttamente la declaratoria di novità, il ricorrente deve indicare puntualmente dove la questione era stata già dedotta nei gradi precedenti.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sull’onere della prova non è ammissibile se si traduce in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o in una contestazione generica della decisione di merito.

  • artt. 1362 c.c. e ss.

    L’interpretazione del contratto è attività di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica specificamente indicati e per il modo in cui essi sarebbero stati disattesi, non per la mera contrapposizione di una diversa lettura.

  • art. 1375 c.c.

    Le regole di buona fede e correttezza invocate dalla ricorrente non consentono, da sole, di sovvertire l’accertamento di merito sull’interpretazione dell’accordo e sull’adempimento delle parti.

  • art. 1435 c.c.

    La deduzione di violenza quale vizio del consenso non è scrutinabile se non è supportata da una corretta allegazione e specificazione dei fatti costitutivi e dei relativi riscontri processuali.

  • art. 1438 c.c.

    La minaccia deve incidere in modo concreto sulla libertà di autodeterminazione; nel caso esaminato la censura è stata ritenuta assorbita e comunque non adeguatamente dimostrata.

  • art. 1444 c.c.

    Il richiamo alla disciplina della convalida non è idoneo a superare i limiti di ammissibilità del ricorso quando la contestazione attiene, in realtà, alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa non esonera dall’onere di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione del provvedimento è sufficiente se consente di ricostruire l’iter logico della decisione, anche quando sia sintetica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, trova applicazione il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: chi deduce violazioni di legge o vizi processuali deve indicare puntualmente gli atti, i documenti e i passaggi rilevanti, riportandone il contenuto essenziale e la collocazione processuale.
  • L’interpretazione del contratto è attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando la censura si risolve nella mera proposta di una lettura alternativa degli stessi elementi di fatto.
  • Per denunciare la violazione dei canoni ermeneutici il ricorrente deve specificare quali criteri siano stati violati e in quale punto la motivazione se ne sia discostata; non basta il richiamo generico agli artt. 1362 e ss. c.c.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo nei casi tipizzati dalla giurisprudenza di legittimità, non quando si contesta soltanto la diversa ponderazione delle prove da parte del giudice di merito.
  • L’omessa pronuncia ricorre soltanto se il giudice omette di decidere su un capo autonomo di domanda o eccezione, non quando tralascia singole argomentazioni difensive o istruttorie.
  • La censura sul rigetto delle prove è inammissibile se il ricorrente non consente alla Corte di verificare la decisività e la specificità dei capitoli di prova e dei provvedimenti di rigetto.
  • Una motivazione sintetica ma intelligibile, che consenta di seguire il ragionamento decisorio, è sufficiente a escludere la nullità della sentenza per difetto di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàAnnullabilità

Testo integrale

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