Cassazione Civile, Ordinanza n. 31008/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU 2013 emesso da un Comune nei confronti della società proprietaria-concedente di un immobile concesso in locazione finanziaria. Il contratto di leasing, stipulato nel 2003 con un’utilizzatrice, era stato risolto anticipatamente per inadempimento nel 2012, ma l’immobile era stato materialmente restituito solo nel 2014. La società sosteneva che, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, il soggetto passivo IMU dovesse restare l’utilizzatrice fino alla riconsegna effettiva del bene, richiamando anche gli artt. 1591 e 1526 c.c. e la disciplina TASI, assumendo che la formula "per tutta la durata del contratto" comprendesse il periodo tra risoluzione e restituzione materiale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in caso di risoluzione anticipata del leasing, il soggetto passivo IMU torna ad essere il concedente/proprietario dal momento della cessazione del contratto, e non solo dalla materiale riconsegna del bene. Ha escluso la pertinenza del richiamo alla disciplina TASI, perché riferita a un tributo diverso e non interpretativa dell’IMU. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state integralmente compensate per il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità; è stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2011
nel leasing individua il locatario come soggetto passivo IMU dalla stipula e per tutta la durata del contratto; alla risoluzione anticipata il soggetto passivo torna il concedente, anche se il bene non sia ancora stato restituito materialmente
art. 8, comma 2, d.lgs. n. 23 del 2011
il presupposto dell’IMU è il possesso dell’immobile, in coerenza con la ricostruzione della soggettività passiva
richiamato come norma coerente con la logica della restituzione del bene nel leasing traslativo, ma non decisivo ai fini della permanenza del soggetto passivo IMU fino alla riconsegna
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto risolutivo per estendere la soggettività passiva IMU fino alla riconsegna materiale
art. 1, comma 672, L. n. 147 del 2013
disciplina la TASI per i contratti di locazione finanziaria fino alla riconsegna; non è utilizzabile come norma interpretativa dell’IMU
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- In materia di IMU sul bene concesso in leasing, il soggetto passivo resta il locatario per tutta la durata del contratto; se il rapporto si risolve anticipatamente, l’imposta torna a gravare sul concedente dal momento della cessazione del vincolo, non dalla restituzione materiale del bene.
- La locuzione "per tutta la durata del contratto" va letta in senso giuridico-formale, riferendola alla persistenza del rapporto contrattuale e della detenzione qualificata, non alla mera disponibilità di fatto dell’immobile.
- Norme riferite a tributi diversi non possono essere automaticamente trasposte o utilizzate come criteri interpretativi per l’IMU quando il presupposto impositivo e la struttura del tributo siano differenti.
- Nel leasing, ai fini impositivi, rileva la permanenza del vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata del bene; venuto meno il rapporto, la posizione del detentore si degrada a mera detenzione senza titolo.
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