Cassazione Civile, Ordinanza n. 23121/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione notificata a una assegnataria di alloggio ERP per il mancato pagamento di canoni ritenuti dovuti per il garage di pertinenza dell'abitazione, sul presupposto che abitazione e garage fossero oggetto di due distinti rapporti locatizi. Il Tribunale aveva annullato l'ingiunzione valorizzando il contratto scritto, che indicava l'immobile come comprensivo di "cantina garage"; la Corte d'appello, invece, aveva accolto il gravame della società di gestione. Avverso l'ordinanza di improcedibilità resa dalla Cassazione sul ricorso originario, la parte soccombente propone revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto: la Corte avrebbe supposto che tutte le notifiche del ricorso per cassazione fossero state eseguite solo via PEC senza asseverazione, trascurando che nei confronti di una delle controparti la notifica era stata eseguita a mezzo posta. Nel merito, con il ricorso per cassazione erano dedotti: 1) tardività dell'appello per violazione degli artt. 327 e 437 c.p.c.; 2) omesso esame di un documento decisivo del Comune attestante l'assenza di morosità; 3) violazione degli artt. 1362 e 2697 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto provata l'esistenza di un autonomo contratto verbale di locazione del garage, in contrasto con il testo del contratto scritto che lo comprendeva nell'alloggio.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, revocando l'ordinanza precedente che aveva dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione. In sede rescissoria ha poi esaminato i motivi originari: ha rigettato il primo motivo, ritenendo tempestivo l'appello perché, nel rito ordinario consolidatosi in primo grado, il termine rilevante è quello di notificazione della citazione e non l'iscrizione a ruolo; ha accolto il secondo motivo, per omesso esame del documento comunale che attestava requisiti incompatibili con una situazione di morosità; ha accolto il terzo motivo, ritenendo violato l'art. 1362 c.c. perché il contratto scritto descriveva l'immobile come comprensivo di "cantina-garage" e non consentiva di inferire, senza prova documentale, un distinto contratto verbale di locazione del solo garage, tanto più in presenza di soggetto pubblico tenuto alla forma scritta. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Firenze anche per le spese.
Norme richiamate
consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio consiste in un errore di percezione o svista materiale decisivo, risultante dal contrasto tra sentenza e atti di causa
la notificazione al contumace in appello va eseguita presso il procuratore domiciliatario nel grado precedente; se eseguita altrove è nulla, non inesistente
in presenza di litisconsorzio necessario processuale e notifica nulla a una parte, va ordinata la rinnovazione della notificazione e la regolazione del contraddittorio
la trattazione del ricorso in camera di consiglio può avvenire secondo il rito camerale semplificato
il termine lungo per impugnare va verificato in relazione al rito effettivamente consolidatosi e alla data di notificazione dell'atto di appello
richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta tardività dell'appello nel rito del lavoro
ha determinato il mutamento del rito in appello nel caso esaminato
richiamato in relazione al rito applicato nel grado di appello
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. n. 53 del 1994
l'assenza di attestazione di conformità nella notificazione via PEC incide sulla validità/efficacia della notifica
il canone letterale impone di valorizzare il senso chiaro e univoco delle espressioni contrattuali; non è ammissibile un'interpretazione che lo contraddica
richiamato come regola sull'onere della prova, che nel caso gravava su chi sosteneva l'esistenza di un distinto contratto di locazione
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
nel ricorso devono essere riportati gli elementi del contratto su cui si fonda la censura
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
dedotto per la nullità della sentenza per violazione delle regole sul rito e sulla tempestività dell'appello
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
consente di denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo risultante da un documento non valutato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, qui in tema di interpretazione contrattuale
art. 22 l. reg. Toscana n. 96/1996
richiamato come parametro per la mobilità negli alloggi ERP, subordinata all'adempimento degli obblighi contrattuali; il riconoscimento della mobilità è stato letto come indizio dell'assenza di morosità
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre quando la decisione sia fondata sulla mancata percezione di un fatto processuale risultante in modo incontrovertibile dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di valutazione controversa e l'errore sia decisivo.
- Se, in un contesto di litisconsorzio necessario processuale, una notificazione del ricorso per cassazione è nulla ma esistente e le altre sono viziate da difetti diversi, la Corte non può trattare la situazione come se tutte le notifiche fossero inesistenti: deve dare rilievo alla notificazione nulla e disporne la rinnovazione ai sensi dell'art. 331 c.p.c., con le ulteriori conseguenze sul contraddittorio.
- Quando il rito ordinario si è consolidato in primo grado, anche se erroneamente applicato, l'appello va proposto con citazione ad udienza fissa e la tempestività si misura sulla notificazione dell'atto, non sull'iscrizione a ruolo.
- L'omesso esame di un documento è censurabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. solo se il documento rappresenta un fatto storico decisivo, idoneo a sovvertire con certezza il ragionamento decisorio del giudice di merito.
- Nell'interpretazione del contratto, il dato letterale ha rilievo primario: quando le espressioni utilizzate sono chiare e univoche, non è consentito attribuire al testo un significato incompatibile con esso, salvo prova di una diversa volontà delle parti ricavabile secondo i criteri ermeneutici.
- In presenza di un soggetto pubblico, la volontà di assumere un'obbligazione non può essere desunta per implicito o per facta concludentia quando l'ordinamento richiede la forma scritta ad substantiam; chi invoca un distinto rapporto contrattuale deve provarne rigorosamente l'esistenza.
- Se un documento dell'ente proprietario o gestore attesta la sussistenza di requisiti incompatibili con la morosità, il giudice di merito deve esaminarlo e confrontarlo con le altre risultanze istruttorie, poiché la sua omissione può integrare vizio di motivazione decisivo.
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