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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33197/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto opposizione avverso una pluralità di verbali di accertamento con sanzioni amministrative per violazioni degli artt. 7 e 14 del codice della strada, relative all’asserita circolazione non autorizzata in corsie riservate ai mezzi pubblici e in zone a traffico limitato. La controversia traeva origine da un errore nella comunicazione alla pubblica amministrazione del numero di targa del veicolo autorizzato all’accesso: era stata indicata una targa con le prime due lettere invertite ("CF" anziché "FC") per la sostituzione di un precedente veicolo. La ricorrente sosteneva che tale errore fosse scusabile, anche in ragione di precedenti decisioni favorevoli tra le stesse parti, e deduceva inoltre vizi motivazionali e violazioni di legge: motivazione apparente e omesso esame di documenti in relazione al contrasto con giudicati precedenti; violazione dell’art. 3 l. n. 689/1981 per mancato riconoscimento dell’assenza di colpa; violazione delle norme regolamentari e di settore sulla formazione e annotazione dei verbali e sull’indicazione del responsabile del procedimento nel sistema informatico.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti e cinque i motivi di ricorso. I primi due motivi sono stati disattesi: il secondo è stato dichiarato inammissibile per il divieto di censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, mentre il primo è stato respinto perché la motivazione del Tribunale è stata ritenuta sufficiente e perché i precedenti giudicati favorevoli non precludevano il riesame delle singole sanzioni, trattandosi di condotte distinte e autonome. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché mirava a sostituire la valutazione di merito del giudice di appello sulla colpa nella digitazione errata della targa. Gli ultimi due motivi sono stati ritenuti infondati, poiché la procedura informatica adottata per i verbali era idonea a costituire un secondo originale e la registrazione nel sistema, con individuazione del responsabile anche per relationem, è stata giudicata sufficiente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva di Roma Capitale. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 codice della strada

    È richiamato come norma violata nei verbali opposti, in relazione all’accesso non autorizzato a corsie riservate e aree a traffico limitato.

  • art. 14 codice della strada

    È richiamato come ulteriore norma violata nei verbali opposti, sempre in relazione alla circolazione non autorizzata.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La Corte esclude che la motivazione della sentenza impugnata sia apparente, ritenendo soddisfatto il minimo costituzionale della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È richiamato per ribadire il requisito costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro del primo motivo, relativo alla dedotta nullità per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il secondo motivo è dichiarato inammissibile in quanto diretto a contestare il vizio motivazionale in presenza di doppia conforme nel giudizio d’appello.

  • art. 348-ter, comma 5 c.p.c.

    Impone l’inammissibilità della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. avverso sentenza di appello conforme alla decisione di primo grado, salvo allegazione di ragioni diverse tra le due decisioni.

  • art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689

    È invocato dalla ricorrente per sostenere l’assenza di colpa nell’errore di digitazione; la Corte osserva che la doglianza tendeva in realtà a sovrapporre una diversa valutazione di merito.

  • art. 383, comma 3 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495

    È richiamato nel quarto motivo sulla mancata annotazione dei verbali nel registro cronologico; la Corte ritiene legittima la procedura informatizzata adottata.

  • art. 6-quater d.l. 18 gennaio 1991, n. 6

    È richiamato nel quinto motivo, in relazione alla mancata indicazione del responsabile dell’inserimento dei dati; la Corte reputa sufficiente l’individuazione del responsabile del procedimento mediante procedura interna.

  • art. 3 d.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39

    È richiamato insieme alla norma precedente per contestare la disciplina dell’indicazione del responsabile nel sistema informatico; la Corte esclude la fondatezza della censura.

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato come base per il contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione fondato sull’omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente ragioni di diversità tra le due decisioni di merito.
  • La deduzione di una violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto o per sostituire l’apprezzamento di merito sulla colpevolezza o sulla scusabilità dell’errore compiuto.
  • Il giudicato formatosi tra le stesse parti su singole contestazioni non preclude il riesame di verbali diversi quando le sanzioni riguardano condotte autonome e distinte, ancorché originate da una medesima vicenda amministrativa di fondo.
  • Una motivazione estremamente sintetica non è nulla se consente comunque di comprendere la ratio decidendi e di escludere il dedotto giudicato, purché la decisione renda percepibile il percorso logico seguito dal giudice.
  • Nell’ambito dei verbali di accertamento gestiti con procedura informatica, la formazione del documento secondo le regole del sistema può valere come secondo originale e l’indicazione del responsabile può essere desunta dalla procedimentalizzazione interna dell’ufficio senza necessità di formale indicazione nominativa in ciascun atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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