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Sentenza

Sentenza del 08/06/2021 n. 15927 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento che gli aveva imputato pro quota utili da partecipazione relativi al 2006, contestando: a) la validità della notifica dell'accertamento alla società P. A. s.r.l. (sostenendo di non essere più legale rappresentante e che la notifica alla società era invalida); b) la quantificazione degli imponibili attribuiti ai soci, perché derivati da un ammontare non depurato dei costi societari; e c) questioni processuali connesse alla legittimazione e alla sottoscrizione degli atti da parte di dirigenti la cui nomina era stata poi oggetto di pronuncia della Corte Costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (relativo alla contestazione della legittimazione del sottoscrittore dell'atto in sede di cassazione). Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: mancava negli atti la prova della avvenuta ricezione della raccomandata informativa richiesta per la notifica ex art. 140 c.p.c., con conseguente vizio di notifica della società. Inoltre ha accolto in parte il terzo motivo: pur confermando che opera la presunzione di attribuzione degli utili ai soci nelle società a ristretta base partecipativa (quindi l'onere della prova grava sul socio che contesta la percezione), ha ritenuto fondata la censura sulla mancata deduzione dei costi societari nella ricostruzione induttiva del reddito e ha rinviato la causa alla CTR del Lazio in diversa composizione perché riesamini la questione alla luce delle osservazioni sulla notifica e sull'accertamento del reddito netto (deduzione dei costi). La decisione di merito impugnata è stata cassata nei punti indicati e il processo rinviato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione alla disciplina del processo tributario e alla produzione delle relazioni di notifica (art. 58 comma 2). La Corte ha però ritenuto inammissibile la questione relativa alla sottoscrizione dell'appello sollevata per la prima volta in cassazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60

    Interpretato unitamente alle norme di rito (art. 140 c.p.c.) per stabilire che la notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona solo con la prova dell'avvenuta ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendo sufficiente la sola spedizione.

  • Codice di procedura civile, art. 140

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui la notifica con il ministero del messo comunale e l'affissione richiedono la prova dell'inoltro e della ricezione dell'avviso informativo per perfezionamento.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39

    Richiamati in tema di presunzioni di reddito per società a ristretta base, con la conseguente attribuzione presunta di utili ai soci: la presunzione opera e incombe sul socio l'onere di provare la mancata percezione/distribuzione degli utili.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 (richiamato)

    Utilizzato per spiegare il regime delle notifiche in caso di irreperibilità relativa e il richiamo alla procedura di cui all'art. 140 c.p.c.

  • Cost. Corte Cost. sent. n. 37/2015 (richiamata)

    Men-tionata in relazione alle censure sulla legittimazione del sottoscrittore degli atti pubblici; la Cassazione ha però ritenuto che tale vizio non potesse essere sollevato per la prima volta in sede di legittimità nel contesto del processo tributario.

Massime di principio

  • La notifica con il ministero del messo comunale (art. 140 c.p.c.) si perfeziona solo se è documentata non soltanto la spedizione ma anche la effettiva ricezione dell'avviso informativo (raccomandata) da parte del destinatario; la mancata produzione dell'avviso di ricevimento determina il vizio di notifica.
  • Nelle società a ristretta base partecipativa opera una presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili: il socio che contesta l'imputazione deve provare l'assenza di effettivo conseguimento degli utili o la mancata distribuzione agli stessi.
  • Quando si imputano utili ai soci a seguito di ricostruzione induttiva del reddito societario, il reddito attribuito ai soci deve fondarsi sull'imponibile netto della società: è necessario depurare gli importi dai costi di gestione prima di ripartire l'utile fra i soci.
  • Questioni relative alla legittimazione del sottoscrittore di atti amministrativi non opportunamente sollevate nei gradi di merito o mutate dalla giurisprudenza costituzionale non possono essere esordite per la prima volta in cassazione nel processo tributario, per effetto del principio di conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame.
  • In caso di accertamento societario viziato per notifica, il giudice chiamato a decidere della posizione del socio dovrà comunque valutare autonomamente l'effettivo conseguimento e la distribuzione degli utili; l'eventuale annullamento formale dell'accertamento societario non estingue automaticamente la pretesa nei confronti del socio senza che questi abbia fornito la prova contraria.

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