Sentenza del 08/06/2021 n. 669 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
art. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986. I.V.A. INERENZA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione della deducibilità di costi e della detraibilità IVA (anno 2006): l'Ufficio aveva disconosciuto costi per complessivi €47.003,68 (di cui €395 per pasti e €44.710 per acquisto di servizi di pulizia da altre imprese), recupero imponibile IVA di €46.572,48 e sanzione amministrativa. L'eccezione principale riguarda il requisito dell'inerenza (art. 109, c.5, D.P.R. n. 917/1986) e l'adeguatezza della documentazione a comprovare le operazioni; l'Amministrazione ha richiamato incongruità e antieconomicità come indici di mancanza di inerenza.
La decisione
La Commissione ha parzialmente accolto l'appello dell'Agenzia: ha ritenuto non provata l'inerenza della spesa relativa a una ricevuta fiscale per pasti del 15 agosto 2006 (Ferragosto) per €235,00 e ha quindi annullato la deduzione di quella specifica voce; ha invece confermato la deducibilità e la detraibilità IVA delle restanti fatture contestate (in particolare i costi per servizi di pulizia per complessivi €44.710,00 e le altre spese per pasti per €395,00 nella parte non riferita al Ferragosto), ritenendole congrue e pertinenti all'attività. L'appello incidentale del contribuente sul riparto spese è stato respinto; le spese di giudizio di entrambi i gradi sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986, art. 109, comma 5
L'inerenza dei componenti negativi del reddito d'impresa si valuta in base alla correlazione fra onere e attività produttiva di reddito imponibile: sono detraibili i costi pertinenti all'attività d'impresa. L'onere della prova è ripartito: l'Ufficio può far valere incongruità o antieconomicità come indizi di carenza di inerenza; spetta al contribuente dimostrare la regolarità e l'effettiva correlazione della spesa con l'attività.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 29002/2019
ordinanza n. 29002 dell'11 novembre 2019
Conferma che l'Ufficio, per negare l'inerenza, può contestare incongruità e antieconomicità come indizi; in presenza di tali contestazioni il contribuente ha l'onere di fornire prova della regolarità dell'operazione.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 24531/2019
ordinanza n. 24531 del 2019
Richiamata nella valutazione probatoria: dichiarazioni e documentazione, se non confutata dall'Amministrazione, possono avere idoneità probatoria a comprovare l'effettiva prestazione del servizio.
Massime di principio
- Le fatture, in linea di principio, sono idonee a comprovare la deducibilità del costo e la detraibilità dell'IVA, ma se l'Ufficio solleva indizi di incongruità o antieconomicità spetta al contribuente fornire elementi aggiuntivi (prove documentali o dichiarazioni) che attestino la regolarità e la effettiva correlazione della spesa con l'attività.
- Irregolarità contabili o inadempienze formali del fornitore (es. impianto contabile inattendibile, assenza di dipendenti presso il fornitore) non determinano automaticamente la non inerenza dei costi della committente; tali profili debbono essere specificamente collegati alla non esistenza o non pertinenza delle prestazioni.
- Le spese manifestamente incongrue rispetto al contesto temporale o economico (es. pasti consumati in giorno festivo come Ferragosto) richiedono prova qualificata dell'effettiva prestazione in quella data; in mancanza, l'inerenza può essere disconosciuta anche se documentate con ricevute o fatture.
- Se l'Amministrazione contesta l'esistenza materiale dell'operazione (operazioni inesistenti), grava su di essa l'onere di dimostrare la nullità/falsità; diversamente, contestazioni basate su mera incongruità trasferiscono l'onere probatorio sul contribuente.
- In casi di contenzioso parziale (accoglimento limitato dell'appello), è frequente la compensazione delle spese di giudizio quando la soccombenza è reciproca e limitata.
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