Sentenza del 08/06/2021 n. 757 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva versato imposta ipotecaria e catastale calcolata in misura proporzionale sul valore di un impianto fotovoltaico e chiedeva il rimborso sostenendo che l'imposta doveva essere applicata in misura fissa perché l'impianto è costituito da pannelli montati su supporti prefabbricati (amovibili) e conserva autonomia fisica e giuridica, dunque va qualificato come bene mobile. In conflitto la qualificazione come bene immobile adottata dall'Agenzia e dal primo giudice. La società invocava, tra l'altro, d.lgs. 347/1990 (artt. 1, 2, 10 e l'art. 1‑bis della tariffa), art. 812 c.c., nonché norme sul recupero dell'indebito (art. 2033 c.c.) e principi di diritto tributario (art. 97 Cost., legge 212/2000). Sono state citate anche circolari dell'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l'elemento discriminante non sia il mero ancoraggio al suolo, ma la capacità della struttura di modificare in modo sensibile l'area su cui insiste, la stabilità e la durata nel tempo (superiore alla precarietà) e la difficoltà di rimozione. Per tali ragioni l'impianto è stato qualificato come bene immobile soggetto all'imposta proporzionale; non è stato riconosciuto l'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., né violazioni della legge n. 212/2000. Le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 347/1990 (imposte ipotecarie e catastali)
artt. 1, 2, 10; art. 1-bis della tariffa allegata
La Commissione ha applicato la normativa ritenendo che per gli effetti tributari gli impianti fotovoltaici, ove presentino rilevanti dimensioni, stabilità e modificazione dell'area, debbano essere considerati beni immobili e quindi soggetti a imposta proporzionale; l'argomento della società che richiedeva l'applicazione della misura fissa per beni mobili non è stato accolto.
art. 812 c.c.
Richiamato dal ricorrente in ordine ai principi relativi all'accessione e alle cose immobili, ma la Commissione ha comunque valutato l'opera complessiva e la sua incidenza sul territorio ritenendola immobile.
art. 2033 c.c.
Invocato come norma sull'indebito oggettivo per chiedere il rimborso; la Commissione ha escluso che il versamento costituisca indebito, condividendo l'operato dell'Amministrazione.
Costituzione
Richiamato dal ricorrente in relazione ai doveri di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione; la Commissione non ha ritenuto integrati profili di violazione di tale principio.
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Il ricorrente lamentava violazioni dello Statuto del contribuente; la Commissione non ha ravvisato violazioni degli articoli indicati nella gestione del caso.
Circolari dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia ha prodotto circolari che, secondo l'Amministrazione e la Commissione, qualificano gli impianti fotovoltaici come immobili (con chiarimenti catastali); il ricorrente ha invece evocato circolari che evidenziano la mobilità dei pannelli, ma la Commissione ha ritenuto prevalente la valutazione sulla stabilità e sull'impatto territoriale complessivo.
Massime di principio
- La qualificazione come bene mobile o immobile non dipende esclusivamente dall'ancoraggio fisico al suolo: rilevano rilevanza e dimensioni della struttura, la stabilità temporale, la modificazione dell'area e la facilità (o difficoltà) di rimozione.
- Un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni che richiede titolo abilitativo, incide sull'assetto urbanistico o rimane stabilmente sul sito per un lungo periodo è più probabilmente qualificato come immobile ai fini delle imposte ipotecarie e catastali.
- Se si vuole contestare la qualificazione adottata dall'Amministrazione è utile documentare in modo chiaro la natura amovibile delle componente impiantistiche (prove tecniche, progetto, modalità di ancoraggio, durata prevista, mancanza di integrazione con l'immobile) e, se possibile, separare contrattualmente la quota di prezzo relativa alle componenti mobili dalla quota relativa al diritto di superficie o alla costruzione.
- Per ottenere rimborsi occorre dimostrare l'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.; ciò richiede prova convincente che la pretesa impositiva fosse erronea in base a norma chiara o consolidata giurisprudenza/interpretazione amministrativa favorevole.
- Le circolari e la prassi dell'Amministrazione possono orientare ma non sono vincolanti: conta la valutazione complessiva del bene e come esso incide sul territorio e sul patrimonio immobiliare.
- In sede di trasferimento/composizione del prezzo è buona prassi ripartire esplicitamente il corrispettivo tra terreno/diritti edificatori e impianti amovibili per evitare contenziosi fiscali successivi.
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