Sentenza del 08/06/2021 n. 747 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Imposta sulla pubblicità richiesta per una freccia direzionale che segnala l'ubicazione dell'ufficio postale all'angolo tra via Roma e via dei Colli Euganei. Poste Italiane ha sostenuto che il cartello è un segnale di indicazione relativo a un servizio di pubblica utilità e/o un avviso al pubblico di superficie inferiore a mezzo metro quadrato, quindi non soggetto all'imposta. La concessionaria ha chiesto il pagamento dell'imposta ma non ha contestato né prodotto prova fotografica sulle dimensioni o sui contenuti pubblicitari del cartello.
La decisione
La Commissione Tributaria d'Appello ha rigettato l'appello proposto da XX srl e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di Poste Italiane. Il giudice ha ritenuto che il cartello rientri nella categoria dei segnali di indicazione ai sensi del codice della strada e, non riportando nome o logo aziendale e avendo superficie inferiore a mezzo metro quadrato, costituisca avviso riguardante un servizio di pubblica utilità esente dall'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 507/1993. Le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
d.lgs. 507/1993
art. 15, comma 2; art. 17, comma 1, lett. b)
Gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato, sono esenti dall'imposta sulla pubblicità. Pertanto la segnaletica direzionale per l'ufficio postale è non imponibile.
d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)
art. 39, comma 1, lett. c)
Il cartello è riconosciuto come 'segnale di indicazione' con funzione informativa per gli utenti della strada, idoneo a escludere la qualificazione come mezzo pubblicitario ai fini dell'imposta.
D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada)
Conferma la tipologia di segnali di indicazione e i relativi caratteri tecnici; la mancata produzione di prova contraria porta ad attribuire al cartello la natura di segnale di indicazione.
Legislazione e giurisprudenza richiamata
sentenza Cons. Stato, sez. VI, n. 2855 del 24/05/2002
Richiamata per la qualificazione di Poste Italiane spa come organismo di diritto pubblico nonostante la forma societaria, a supporto dell'assunto che il cartello attiene a servizio pubblico/ universale.
art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 132 c.p.c.
richiamati nel procedimento
Predisposizioni procedurali richiamate per la sinteticità della sentenza e per la decisione sugli atti prodotti.
d.lgs. 546/1992
Consentita la compensazione delle spese tra le parti, considerata la natura interpretativa della controversia e la mancata costituzione dell'appellata.
Massime di principio
- La segnaletica stradale che svolge funzione informativa di indicazione di servizi di pubblica utilità va qualificata come 'segnale di indicazione' e non come mezzo pubblicitario; in tal caso può essere esente dall'imposta sulla pubblicità se rispetta i limiti di superficie previsti dalla normativa.
- In assenza di specifica contestazione probatoria (es. fotografie che dimostrino dimensioni maggiori o la presenza di elementi promozionali come il logo o nome aziendale), il giudice può ritenere provati i fatti allegati dalla parte che impugna l'accertamento.
- La presenza del nome o del logo dell'impresa sul cartello può cambiare la qualificazione: se il segnale contiene elementi riconducibili a promozione commerciale della società, potrebbe configurarsi la base imponibile; viceversa, se indica solo il servizio pubblico, prevale l'esenzione.
- La qualificazione dell'ente (pubblico/organismo di diritto pubblico vs società di diritto privato) può essere rilevante per l'interpretazione, ma ai fini dell'imposta conta soprattutto la natura dell'avviso (informativo vs pubblicitario) e le caratteristiche materiali del mezzo (superficie, contenuto).
- Quando la controversia riguarda l'interpretazione normativa e una delle parti non si costituisce, il giudice può compensare le spese di lite se ricorrono giusti motivi.
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