Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/06/2021 n. 747 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Imposta sulla pubblicità richiesta per una freccia direzionale che segnala l'ubicazione dell'ufficio postale all'angolo tra via Roma e via dei Colli Euganei. Poste Italiane ha sostenuto che il cartello è un segnale di indicazione relativo a un servizio di pubblica utilità e/o un avviso al pubblico di superficie inferiore a mezzo metro quadrato, quindi non soggetto all'imposta. La concessionaria ha chiesto il pagamento dell'imposta ma non ha contestato né prodotto prova fotografica sulle dimensioni o sui contenuti pubblicitari del cartello.

La decisione

La Commissione Tributaria d'Appello ha rigettato l'appello proposto da XX srl e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di Poste Italiane. Il giudice ha ritenuto che il cartello rientri nella categoria dei segnali di indicazione ai sensi del codice della strada e, non riportando nome o logo aziendale e avendo superficie inferiore a mezzo metro quadrato, costituisca avviso riguardante un servizio di pubblica utilità esente dall'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 507/1993. Le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 507/1993

    art. 15, comma 2; art. 17, comma 1, lett. b)

    Gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato, sono esenti dall'imposta sulla pubblicità. Pertanto la segnaletica direzionale per l'ufficio postale è non imponibile.

  • d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada)

    art. 39, comma 1, lett. c)

    Il cartello è riconosciuto come 'segnale di indicazione' con funzione informativa per gli utenti della strada, idoneo a escludere la qualificazione come mezzo pubblicitario ai fini dell'imposta.

  • D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada)

    Conferma la tipologia di segnali di indicazione e i relativi caratteri tecnici; la mancata produzione di prova contraria porta ad attribuire al cartello la natura di segnale di indicazione.

  • Legislazione e giurisprudenza richiamata

    sentenza Cons. Stato, sez. VI, n. 2855 del 24/05/2002

    Richiamata per la qualificazione di Poste Italiane spa come organismo di diritto pubblico nonostante la forma societaria, a supporto dell'assunto che il cartello attiene a servizio pubblico/ universale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c. e art. 132 c.p.c.

    richiamati nel procedimento

    Predisposizioni procedurali richiamate per la sinteticità della sentenza e per la decisione sugli atti prodotti.

  • d.lgs. 546/1992

    Consentita la compensazione delle spese tra le parti, considerata la natura interpretativa della controversia e la mancata costituzione dell'appellata.

Massime di principio

  • La segnaletica stradale che svolge funzione informativa di indicazione di servizi di pubblica utilità va qualificata come 'segnale di indicazione' e non come mezzo pubblicitario; in tal caso può essere esente dall'imposta sulla pubblicità se rispetta i limiti di superficie previsti dalla normativa.
  • In assenza di specifica contestazione probatoria (es. fotografie che dimostrino dimensioni maggiori o la presenza di elementi promozionali come il logo o nome aziendale), il giudice può ritenere provati i fatti allegati dalla parte che impugna l'accertamento.
  • La presenza del nome o del logo dell'impresa sul cartello può cambiare la qualificazione: se il segnale contiene elementi riconducibili a promozione commerciale della società, potrebbe configurarsi la base imponibile; viceversa, se indica solo il servizio pubblico, prevale l'esenzione.
  • La qualificazione dell'ente (pubblico/organismo di diritto pubblico vs società di diritto privato) può essere rilevante per l'interpretazione, ma ai fini dell'imposta conta soprattutto la natura dell'avviso (informativo vs pubblicitario) e le caratteristiche materiali del mezzo (superficie, contenuto).
  • Quando la controversia riguarda l'interpretazione normativa e una delle parti non si costituisce, il giudice può compensare le spese di lite se ricorrono giusti motivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.