Sentenza del 08/06/2021 n. 753 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione di solleciti/avvisi di pagamento relativi al 2° e 3° trimestre 2018 per TARI. La Ditta contestava l'applicazione piena della tariffa sostenendo l'impossibilità tecnica di utilizzare il servizio di raccolta (il cassonetto più vicino oltre 350 m), chiedeva l'applicazione della riduzione del 40% ex art.59 comma 4 D.lgs. 507/1993, forniva nuova planimetria e rilevava errori sugli importi e sui periodi addebitati; inoltre contestava le sanzioni comminate.
La decisione
il primo grado aveva respinto il ricorso affermando che la TARI è dovuta per il solo possesso/detenzione dei locali e che la prescrizione è quinquennale (art.2948 n.4 c.c.). In appello si è ritenuto che l'avviso relativo al 2° trimestre 2018 fosse definitivo per mancata impugnazione; quanto al 3° trimestre 2018 l'appello è stato parzialmente accolto: riduzione del 40% della tariffa per il 3° trimestre per le particolari condizioni organizzative del servizio (cassonetto distante e difficoltà tecnica di smaltimento). Per il resto la decisione di primo grado è stata confermata. Spese compensate.
Norme richiamate
D.lgs. 507/1993 art.59 comma 4
La norma è stata interpretata come fonte della possibilità di una riduzione della tariffa quando l'organizzazione del servizio non consente una effettiva fruizione o quando le caratteristiche del luogo rendono la raccolta inefficiente; il Tribunale ha ritenuto applicabile la riduzione del 40% in presenza delle condizioni concrete prospettate dal contribuente.
Richiamata in primo grado per affermare la prescrizione quinquennale delle pretese relative a tributi locali; la questione della prescrizione non ha impedito la decisione su merito del 3° trimestre, mentre il 2° trimestre è stato considerato definitivo per mancata impugnazione.
Regolamento comunale TARI
Il regolamento comunale disciplina modalità e riduzioni della tariffa; il giudice ha richiesto un'applicazione non meramente formale del regolamento, valutando l'adeguatezza delle misure operative adottate dal concessionario in relazione alle specificità locali.
Principio generale sul presupposto impositivo della TARI
Confermato il principio che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dalla materiale fruizione del servizio; ciò non esclude però possibilità di riduzioni se il servizio non è effettivamente accessibile o adeguato.
Massime di principio
- La TARI è dovuta in quanto collegata al possesso o alla detenzione di locali/aree produttive di rifiuti, non in ragione dell'uso effettivo del servizio.
- La mancata impugnazione tempestiva di un avviso rende la pretesa definitiva: contestare sempre entro i termini procedurali per non perdere la possibilità di difesa.
- È possibile ottenere riduzioni della tariffa (es. quella prevista dall'art.59 comma 4 del D.lgs. 507/1993) se si dimostra che l'organizzazione del servizio è inadeguata rispetto alle caratteristiche del luogo e la fruizione è materialmente compromessa; è necessario fornire prove specifiche (planimetrie, foto, documentazione sui mezzi alternativi di smaltimento, fatture di ditte incaricate).
- Le eccezioni generiche circa errori di calcolo o confusione dei periodi raramente sono decisive se non supportate da elementi probatori concreti e dettagliati.
- Il concessionario/ente deve valutare e, se necessario, adattare le modalità di raccolta alle peculiarità locali; la mancata adeguatezza può giustificare una riduzione della pretesa impositiva.
- In caso di controversie particolari il giudice può compensare le spese se riconosce ragioni parziali a entrambe le parti.
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