Sentenza del 08/06/2021 n. 789 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto distinti ricorsi contro gli avvisi di accertamento per le annualità 2008, 2009 e 2010 (IRES, IRAP, IVA e sanzioni) notificati alla P.C. S.r.l., sostenendo di subire pregiudizio in quanto indicato come "dominuz"/rappresentante di fatto e contestando la legittimità delle notifiche e l'applicazione delle sanzioni amministrative.
La decisione
La CTR ha riunito i tre procedimenti e ha dichiarato inammissibile l'appello per difetto di legitimatio ad causam: poiché gli atti impositivi erano indirizzati alla P.C. S.r.l. e il ricorrente non aveva agito in proprio quale legale rappresentante formalmente destinatario, non aveva titolo a impugnare l'atto. La Corte ha respinto i riferimenti giurisprudenziali dell'appellante ritenendoli non pertinenti (anche per differenze normative e di contesto), ha confermato che per le società di capitali l'amministratore di fatto non equivale al rappresentante legale ai fini delle notifiche e ha compensato le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 472/1997
art. 16; art. 9 (richiamati nel provvedimento)
L'art.16 disciplina la procedura specifica per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e il contenuto dell'atto di contestazione (dati del trasgressore, elementi probatori e criteri di determinazione della sanzione). La Corte ha richiamato tale normativa per rilevare che non basta l'indicazione come "dominuz" per conferire legittimazione ad agire se l'atto è indirizzato formalmente ad altro soggetto.
D.P.R. 602/1973
L'art.98 (ormai abrogato dall'art.16 del D.Lgs.472/1997) prevedeva in passato obbligazione solidale per rappresentanti; la Corte ha ricordato che quella regola non opera più e non può essere invocata per giustificare la legittimazione ad agire del rappresentante di fatto dopo l'entrata in vigore del D.Lgs.472/1997.
D.P.R. 600/1973
L'art.62 (richiamato) attribuisce, limitatamente ai casi in cui la rappresentanza di soggetti diversi dalle persone fisiche non sia determinabile secondo la legge civile, la rappresentanza ai soggetti che ne hanno l'amministrazione anche di fatto. La Corte ha però ritenuto che per le società di capitali la rappresentanza va determinata secondo le regole della legge civile e dei registri pubblici, rendendo irrilevante la sola qualifica di amministratore di fatto.
Codice di Procedura Civile
art. 81; art. 145 (richiami giurisprudenziali)
L'art.81 c.p.c. e la giurisprudenza interpretata dalla Corte sottolineano che la legittimazione ad agire si valuta sulla base della domanda introduttiva: chi agisce in giudizio deve prospettare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio; la mancata prospettazione determina inammissibilità.
Ordinanze e sentenze di legittimità richiamate
Cass. n. 26491/2014; Cass. n. 4622/2009; Cass. n. 15742/2014; Cass. n. 1617/2021
La CTR ha citato tali decisioni per spiegare limiti e differenze: 4622/2009 riguarda situazioni anteriori all'entrata in vigore del D.Lgs.472/1997; 15742/2014 è stata interpretata nel senso che per società di capitali la notifica va riferita ai rappresentanti risultanti da atti pubblici/registro e l'amministratore di fatto non equivale al rappresentante legale; 26491/2014 e 1617/2021 sono utilizzate per sostenere che la legittimazione si verifica sulla base della domanda e della qualità in essa assunta.
D.L. 137/2020 e D.L. 44/2021 (misure procedurali COVID)
art. 27 D.L. 137/20; art. 6 D.L. 44/2021
Predisposero le norme procedurali per l'organizzazione delle udienze da remoto; citate per giustificare lo svolgimento e la discussione dell'udienza in Camera di Consiglio in videoconferenza.
Massime di principio
- Per impugnare un atto impositivo occorre avere legitimatio ad causam: normalmente è legittimato a proporre ricorso il soggetto destinatario dell'atto (o il legale rappresentante formalmente investito della rappresentanza secondo i pubblici registri).
- L'essere indicato come "amministratore di fatto" o "dominuz" non è, di per sé, sufficiente per assumere la qualità di destinatario e dunque per avere titolo a impugnare avvisi notificati ad una società di capitali; la rappresentanza si accerta con riferimento alla legge societaria e ai registri pubblici.
- Dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 472/1997 la disciplina delle sanzioni e delle notifiche è specifica: non possono essere richiamate norme preesistenti (es. art.98 DPR 602/73) per estendere la legittimazione oltre quanto previsto oggi.
- La verifica della legittimazione ad agire si effettua sulla base della domanda introduttiva: il ricorrente deve chiaramente prospettare la propria qualità di titolare del diritto dedotto in giudizio; in mancanza, l'azione è inammissibile.
- Se si ritiene ingiustamente destinatario di un atto o che una notifica viziata produca effetti a proprio danno, le strade corrette sono: far impugnare l'atto dal soggetto formalmente destinatario (con rappresentante legale valido), chiedere l'intervento/integrazione della procura o proporre ricorso solo se si è concretamente destinatari dell'atto o si è stati identificati come rappresentanti risultanti da pubblici registri.
- In situazioni complesse collegabili a procedimenti penali o verifiche della Guardia di Finanza, è opportuno verificare se esistono atti specifici di contestazione personale (art.16 D.Lgs.472/1997) rivolti al soggetto che si intende far intervenire in giudizio: l'assenza di un atto personale impedisce l'impugnazione autonoma.
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