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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26103/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento con cui veniva richiesto il pagamento dell'IVA 2010 a una s.a.s., poi cancellata dal registro delle imprese il 6 luglio 2012. I soci della società, uno accomandatario e due accomandanti, avevano impugnato la cartella, ma la CTP aveva rigettato il ricorso. La CTR, in accoglimento dell'appello dei soci, aveva invece ritenuto che i debiti fiscali della società non potessero essere trasferiti ai soci perché la società era ormai estinta e non più esistente. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 2495 e 2312 c.c., sostenendo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di recupero di tributi non versati da una società di persone cancellata dal registro delle imprese, la cartella emessa nei confronti della società può essere notificata ai soci, sia perché successori della società estinta, sia perché coobbligati in solido con essa. I contribuenti intimati non si sono costituiti in cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, in caso di estinzione di una società di persone per cancellazione dal registro delle imprese, i soci assumono la qualità di successori della società, in proporzione alle quote di partecipazione, con automatica imputazione dei debiti tributari sociali in forza del principio di trasparenza ex art. 5 TUIR. Ne consegue che i soci sono legittimati passivi della lite e che il debito tributario iscritto a ruolo nei confronti della società estinta può gravare su di essi anche come coobbligati solidali e successori ex lege. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, ritenendola norma sostanziale non retroattiva, non operante per una cancellazione avvenuta nel 2012. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come norma violata nella procedura di riscossione e notifica della cartella ai soci della società estinta

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato come norma violata nella procedura di riscossione e notifica della cartella ai soci della società estinta

  • art. 2495 c.c.

    la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società; la disciplina non esclude la trasmissione dei debiti ai soci

  • art. 2312 c.c.

    richiamato per la disciplina degli effetti della cancellazione della società di persone

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    esprime il principio di trasparenza, in base al quale i redditi e i debiti fiscali della società di persone si imputano ai soci

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014

    norma sostanziale con effetto solo per il futuro, non applicabile a una cancellazione anteriore alla sua entrata in vigore

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

Massime di principio

  • Quando una società di persone è cancellata dal registro delle imprese, la sua estinzione non impedisce l'imputazione ai soci dei debiti tributari sociali, i quali subentrano nella posizione della società in proporzione alle rispettive quote.
  • Nei rapporti tributari delle società di persone, la legittimazione passiva dei soci può derivare sia dalla successione ex lege conseguente all'estinzione della società sia dalla loro qualità di coobbligati solidali.
  • La cartella di pagamento originariamente riferita a una società di persone estinta può essere validamente indirizzata o notificata ai soci per il recupero dei tributi non versati.
  • L'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente alle cancellazioni avvenute prima della sua entrata in vigore.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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