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Sentenza

Sentenza n. 624/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500496

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Inerzia dell'ASP sulla richiesta di presa in carico e di erogazione, diretta o indiretta, della terapia ABA per il minore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori del minore)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto del minore, affetto da disturbo dello spettro autistico, a ricevere a carico del Servizio sanitario nazionale un trattamento individualizzato con metodologia ABA, nella misura ritenuta necessaria dalle Linee guida e dagli accertamenti medico-legali, nonché la condanna dell'ASP alla presa in carico diretta o mediante rimborso delle prestazioni private. Hanno inoltre domandato il rimborso delle spese sostenute e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, inclusa la perdita di chance del minore. L'unica censura ha dedotto violazione della legge n. 134/2015, dell'art. 32 Cost., delle disposizioni sul Servizio sanitario nazionale, nonché eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, inefficacia e inefficienza dell'azione amministrativa. L'ASP ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo la natura di diritto soggettivo della pretesa e l'assenza di poteri autoritativi, e ha dedotto in subordine l'insindacabilità delle proprie valutazioni tecnico-discrezionali. Nel merito, i ricorrenti hanno prodotto la documentazione sanitaria e le fatture relative alle terapie private; la CTU disposta dal TAR ha accertato la validità scientifica e l'utilità concreta della metodologia ABA, ritenendo necessarie e sufficienti dodici ore settimanali di trattamento, anche in ambito scolastico, familiare ed extrafamiliare, almeno fino ai quattordici anni, con successiva rivalutazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la domanda di condanna dell'ASP al riconoscimento di uno specifico e individualizzato trattamento terapeutico, anche per equivalente monetario, rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché implica l'esercizio di attività amministrativa e tecnica nell'erogazione di un pubblico servizio. Ha inoltre escluso che la discrezionalità tecnica sia insindacabile, precisando che essa può essere scrutinata quando contrasti con logicità, ragionevolezza o regole tecnico-scientifiche. Nel merito, ha ritenuto che la metodologia ABA rientri tra i modelli terapeutici erogabili dal Servizio sanitario nazionale per i disturbi dello spettro autistico, in quanto contemplata dalle Linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità e basata su evidenze scientifiche, ai sensi della legge n. 134/2015 e dell'art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017. Poiché l'ASP aveva prescritto soltanto trattamenti riabilitativi generici e non aveva assicurato uno specifico trattamento per l'autismo, il ricorso è stato accolto. L'ASP è stata condannata alla presa in carico del minore e all'erogazione, direttamente o mediante rimborso, di dodici ore settimanali di terapia ABA, almeno fino ai quattordici anni, con successiva rivalutazione clinica. È stato riconosciuto il rimborso delle spese documentate per la terapia privata dal gennaio 2024 al marzo 2026, pari a euro 15.563,10, detratto quanto eventualmente già rimborsato. Sono stati liquidati euro 2.000,00 complessivi ai genitori per danno non patrimoniale e euro 2.000,00 al minore per perdita di chance, oltre rivalutazione e interessi legali. L'ASP è stata altresì condannata alle spese di lite e al compenso del CTU.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2010

    La domanda di condanna dell'ASL al riconoscimento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

    La domanda relativa alla presa in carico e all'erogazione, diretta o per equivalente, di uno specifico trattamento sanitario individualizzato rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa perché implica l'esercizio di attività discrezionale amministrativa e tecnica nell'erogazione di un pubblico servizio.

  • art. 32 Cost.

    Costituisce fondamento costituzionale della tutela della salute del minore e dell'erogazione delle prestazioni sanitarie necessarie.

  • artt. 1 e 3-septies, commi 4 e 5, d.lgs. 502/1992

    Concorrono a definire le prestazioni sanitarie garantite dal Servizio sanitario nazionale secondo appropriatezza ed evidenza scientifica.

  • art. 26 l. 833/1978

    Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi.

    Impone alle unità sanitarie locali di erogare le prestazioni riabilitative direttamente o, quando non siano in grado di farlo, mediante strutture convenzionate.

  • artt. 1, 2, 3 e 4 l. 134/2015

    Il Servizio sanitario deve garantire, per i disturbi dello spettro autistico, diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato mediante metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.

    La legge impone l'inserimento nei LEA delle prestazioni di diagnosi, cura e trattamento individualizzato dell'autismo e collega l'appropriatezza degli interventi alle Linee guida aggiornate dall'Istituto Superiore di Sanità.

  • art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

    La metodologia ABA, quando appropriata alle condizioni cliniche individuali e supportata dalle Linee guida e dalle evidenze scientifiche, rientra tra i trattamenti erogabili nei LEA.

  • art. 55, comma 10, d.lgs. 104/2010

    Ha consentito al Collegio di soddisfare le esigenze cautelari mediante la celere fissazione dell'udienza di merito e la contestuale disposizione di una CTU.

  • art. 2729 c.c.

    Consente di provare per presunzioni il danno non patrimoniale subito dai genitori in ragione dell'ansia e della frustrazione derivanti dal sostenimento delle spese terapeutiche.

  • artt. 1226 e 2056 c.c.

    Consentono la liquidazione equitativa dei danni non patrimoniali e della perdita di chance.

  • artt. 1218 e 1228 c.c.

Massime di principio

  • La domanda con cui si chiede all'azienda sanitaria la presa in carico di una persona con disabilità e l'erogazione di uno specifico trattamento terapeutico individualizzato, direttamente o mediante rimborso delle prestazioni private, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • La discrezionalità tecnica dell'amministrazione sanitaria non è sottratta al sindacato giurisdizionale: il giudice amministrativo può verificare il rispetto dei principi di logicità e ragionevolezza e delle regole tecnico-scientifiche applicabili, comprese le Linee guida sanitarie pertinenti.
  • La metodologia ABA rientra tra i trattamenti erogabili dal Servizio sanitario nazionale per i disturbi dello spettro autistico quando risulti appropriata alle condizioni cliniche individuali e sia sostenuta dalle Linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità e dalle più avanzate evidenze scientifiche, ai sensi della legge n. 134/2015 e dell'art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017.
  • Quando l'azienda sanitaria riconosce la patologia ma omette di prescrivere o assicurare il trattamento individualizzato scientificamente appropriato, il giudice può accertare il diritto alla presa in carico e determinare, sulla base della CTU e delle condizioni cliniche, la durata e l'intensità del trattamento, lasciando alla successiva rivalutazione clinica la conferma, riduzione o sospensione della terapia.
  • Le spese sostenute privatamente per una prestazione sanitaria dovuta e non assicurata dall'azienda sanitaria possono essere riconosciute a titolo risarcitorio se documentate e causalmente collegate all'inadempimento dell'amministrazione, con detrazione degli eventuali rimborsi già percepiti.
  • La perdita di chance di miglioramento della salute derivante dall'erogazione insufficiente di una terapia appropriata può essere risarcita, anche in via equitativa, quando gli accertamenti medico-legali forniscano elementi concreti per ritenere che una maggiore intensità del trattamento avrebbe offerto una possibilità seria di ulteriore miglioramento.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioGiurisdizione e ripartoDanno da provvedimento illegittimo
RamiSanitàProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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