Sentenza n. 1794/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, incluso il ritiro cautelare
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già guardia particolare giurata, ha impugnato il decreto adottato ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. dopo il ritiro cautelare delle armi disposto in seguito alla notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari per violenza sessuale e atti persecutori. Nel corso delle indagini era stata inoltre accertata la disponibilità di sessantacinque cartucce non denunciate, in relazione alle quali era stato avviato un distinto procedimento penale, poi definito mediante oblazione ed estinzione del reato. Il procedimento relativo alle originarie contestazioni di violenza sessuale e atti persecutori era stato definito in primo grado con l’assoluzione dall’accusa di violenza sessuale perché il fatto non sussiste e con l’affermazione di responsabilità per una condotta riqualificata ai sensi dell’art. 660 cod. pen., sentenza appellata. Il ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., erronea valutazione dell’affidabilità e sproporzione della misura; difetto di istruttoria e di motivazione individualizzata per omesso esame delle memorie e degli esiti dei procedimenti penali; eccesso di potere per travisamento, illogicità, sproporzione e sviamento dalla finalità preventiva; mancato bilanciamento tra sicurezza pubblica e diritto al lavoro, nonché disparità di trattamento; erronea considerazione degli effetti dell’assoluzione e dell’estinzione del reato per oblazione e richiamo non pertinente ai principi sul cumulo tra sanzioni penali e amministrative.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il divieto prefettizio. L’assoluzione per violenza sessuale era stata espressamente considerata dall’Amministrazione e non era stata utilizzata come indice di inaffidabilità. Poteva invece essere valorizzata la diversa condotta ritenuta sussistente dal giudice penale e qualificata come molestia o disturbo alle persone ai sensi dell’art. 660 cod. pen., anche se non violenta, non connessa all’uso di armi e oggetto di appello, poiché gli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. consentono di valutare fatti concretamente significativi della complessiva capacità di autocontrollo, del rispetto delle regole e dell’affidabilità del detentore. Autonomo rilievo assumeva inoltre la disponibilità di sessantacinque cartucce non denunciate, direttamente attinente agli obblighi di custodia e controllo delle munizioni. L’estinzione del reato per oblazione non ha eliminato il fatto storico né gli ha attribuito valenza favorevole ai fini della valutazione amministrativa. La Prefettura aveva valutato unitariamente i due elementi e il particolare grado di disciplina, prudenza e affidabilità richiesto a una guardia particolare giurata; non era necessario attendere un effettivo abuso delle armi, essendo la misura diretta alla prevenzione del rischio. Non sussistevano difetto di istruttoria o di motivazione, poiché erano state acquisite le memorie, le informative, la sentenza penale e il provvedimento relativo alle munizioni, e il decreto rendeva riconoscibile il percorso valutativo senza necessità di confutare analiticamente ogni argomento difensivo. Non era ravvisabile travisamento o illogicità, né il divieto aveva natura sanzionatoria: l’incidenza lavorativa derivava dal venir meno del requisito per il servizio armato, mentre il rapporto era proseguito con mansioni non armate. La misura non era irreversibile, potendo l’interessato chiedere un riesame sulla base di sopravvenienze positive, specifiche e documentate. Il bilanciamento con il diritto al lavoro era stato effettuato, ma l’interesse professionale non poteva prevalere sull’interesse primario alla prevenzione dell’abuso delle armi. La disparità di trattamento non era dimostrata per mancata indicazione di situazioni concrete omogenee. I principi sul cumulo tra sanzioni penali e amministrative erano inconferenti, trattandosi di una misura preventiva e non repressiva. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Concorre a fondare il potere di valutazione dell’affidabilità del soggetto rispetto alla disponibilità di armi, munizioni e materie esplodenti.
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Consente l’adozione del divieto e del ritiro cautelare in funzione preventiva, quando non sussistano adeguate garanzie circa il corretto uso delle armi.
art. 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)
Rileva nella verifica dei requisiti di affidabilità richiesti per la detenzione e il porto di armi.
art. 660 cod. pen.
La condotta qualificata come molestia o disturbo alle persone può essere valutata nel procedimento amministrativo quale elemento della complessiva capacità di autocontrollo e del rispetto delle regole, anche se non connessa all’uso di armi.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l’istruttoria risultano completi, previo avviso alle parti.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione è sufficiente quando rende riconoscibile il percorso valutativo, i fatti ritenuti rilevanti e il peso attribuito agli elementi acquisiti, senza imporre la confutazione analitica di ogni argomento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell’oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenere armi e munizioni ha natura preventiva e non sanzionatoria: può essere adottato quando una valutazione complessiva e concreta faccia venir meno le garanzie di affidabilità richieste per il corretto uso delle armi, senza necessità che si sia già verificato un abuso effettivo.
- Nel procedimento amministrativo relativo all’affidabilità nella detenzione di armi possono essere valutati fatti accertati in sede penale anche se la relativa qualificazione è contravvenzionale, la decisione non è definitiva o la condotta non è direttamente connessa all’uso di armi, purché il fatto sia concretamente significativo rispetto alla capacità di autocontrollo, al rispetto delle regole o alla prudenza del soggetto.
- L’estinzione del reato per oblazione non elimina il fatto storico sottostante e non impedisce all’autorità amministrativa di considerarlo, insieme agli altri elementi del caso, quale indice di inaffidabilità ai fini dell’esercizio del potere preventivo in materia di armi.
- L’assoluzione penale impone all’amministrazione di non utilizzare come indice sfavorevole il fatto dichiarato insussistente, ma non impedisce di valutare autonomamente altri fatti della medesima vicenda che siano stati accertati o comunque acquisiti e motivatamente ritenuti rilevanti.
- La motivazione del divieto di detenzione di armi è adeguata quando distingue gli esiti dei procedimenti penali, considera gli apporti partecipativi dell’interessato e rende riconoscibili i fatti valorizzati e il loro peso complessivo; non è necessaria la confutazione analitica di ogni deduzione difensiva.
- L’incidenza del divieto sull’attività lavorativa non ne determina la natura sanzionatoria e non prevale, di per sé, sull’interesse pubblico alla prevenzione dell’abuso delle armi; la misura resta comunque riesaminabile in presenza di sopravvenienze positive, specifiche e documentate.
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