Sentenza n. 5179/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento Cat.n.12B16/Area I Staff 3 OSP, con cui gli è stato confermato il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di conferma del divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio del 13 maggio 2024, adottato a seguito della segnalazione del Commissariato di P.S. relativa al suo coinvolgimento in una violenta lite familiare e alla pendenza di procedimenti penali per sostituzione di persona, truffa e abusivismo edilizio, oltre a una condanna per furto aggravato. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 40 TULPS e dell'art. 698 c.p., nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, carenza istruttoria, sviamento, motivazione mancante o perplessa e inadeguatezza della misura. In particolare, ha contestato la valorizzazione di procedimenti penali ancora pendenti e ha invocato una precedente sentenza di non luogo a procedere relativa ai fatti considerati dall'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ribadito che il divieto di detenzione di armi non presuppone un abuso concreto e accertato delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non offra affidamento di non abusarne, sulla base di una valutazione prognostica complessiva riferita alla persona e al contesto familiare e sociale. Il Prefetto dispone di ampia discrezionalità in materia di pubblica sicurezza e il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di palese illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, istruttoria o motivazione. La valutazione amministrativa dei fatti penalmente rilevanti può prescindere dall'esito del processo penale. Nel caso concreto, la condanna per furto aggravato e la pendenza dei procedimenti per truffa e sostituzione di persona costituivano elementi idonei a fondare il giudizio negativo di affidabilità; la sola condanna per furto può essere valorizzata quale indice di propensione alla violazione delle regole dell'ordinamento, anche se il reato non riguarda direttamente armi o esplosivi. Trattandosi di provvedimento plurimotivato, era sufficiente la legittimità di una sola ragione autonoma a sorreggerlo, rendendo superfluo l'esame delle censure relative agli ulteriori motivi. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
Consente al Prefetto di vietare la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente quando il soggetto non offre sufficiente affidamento di non abusarne; il potere è ampiamente discrezionale e orientato alla tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica.
art. 40 TULPS
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.
art. 43 TULPS
La condanna per furto è annoverata tra le circostanze ostative al rilascio della licenza di porto d'armi; tale previsione conferma che il medesimo fatto può essere valorizzato, nell'ambito dell'art. 39 TULPS, quale indice di inaffidabilità ai fini della detenzione.
art. 698 c.p.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza una specifica applicazione nella motivazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiale esplodente non richiede l'accertamento di un concreto abuso delle armi: è sufficiente una valutazione prognostica, sorretta dal criterio del più probabile che non, dalla quale emerga che l'interessato non offre affidamento di non abusarne.
- La valutazione di affidabilità ai fini della detenzione di armi può fondarsi su una considerazione complessiva della personalità e del contesto familiare e sociale dell'interessato, includendo fatti penalmente rilevanti anche se il relativo procedimento è ancora pendente o si è concluso senza una condanna, purché la valutazione amministrativa sia adeguatamente motivata.
- Una condanna, anche isolata, per furto può essere valorizzata dal Prefetto quale indice di non piena affidabilità ai fini del divieto di detenzione di armi, pur non riguardando direttamente l'uso o la detenzione di armi.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni prefettizie in materia di armi resta circoscritto alla verifica di palese illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, istruttoria o motivazione; non può sostituirsi alla prognosi discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome e indipendenti, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sorreggere l'atto e rende superfluo l'esame delle censure rivolte alle altre motivazioni.
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