Sentenza n. 1229/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dell’8 aprile 2024 con cui la Prefettura di Brescia ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato, motivando che l’istanza era stata disconosciuta dal richiedente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta e ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Con il primo motivo ha contestato che l’istanza di nulla osta fosse falsa o non autentica, osservando che la procedura richiedeva l’uso dello SPID di livello 2, una dichiarazione asseverata da un professionista contenente numerosi dati e una richiesta all’ANPAL da trasmettere via PEC; ha inoltre chiesto l’esibizione degli atti del procedimento, non avendo ricevuto risposta all’istanza di accesso. Con il secondo motivo ha sostenuto che il mancato avvio del rapporto di lavoro dipendeva dal datore di lavoro, non dal lavoratore, e che pertanto gli spettava il permesso per attesa occupazione ai sensi della circolare ministeriale n. 3836 del 20 agosto 2007. La memoria depositata undici giorni liberi prima dell’udienza è stata dichiarata inammissibile per violazione del termine dell’art. 73, comma 1, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto il primo motivo: lo scambio di corrispondenza prodotto dalla Prefettura dimostrava sufficientemente che il soggetto indicato come richiedente aveva disconosciuto la specifica istanza ed era ricorso alla denuncia, sicché era legittima la motivazione della revoca. Il Collegio ha aggiunto che, anche se l’istanza fosse stata presentata dal datore indicato, questi aveva manifestato di non voler assumere il ricorrente; il nulla osta sarebbe quindi stato comunque revocabile per mancata instaurazione del rapporto con il datore che lo aveva richiesto, ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998. Ha respinto anche il secondo motivo: il permesso per attesa occupazione non spetta quando la procedura d’ingresso non si perfeziona per un difetto originario dei requisiti, né quando il datore, senza giustificato motivo, rifiuta di assumere il lavoratore. La disciplina collega l’ingresso al rapporto con lo specifico datore che ha richiesto il nulla osta; l’eventuale incolpevolezza del lavoratore e il suo affidamento non sostituiscono i requisiti oggettivi di legge. L’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998 e l’art. 37 d.P.R. 394/1999 presuppongono un titolo di soggiorno già posseduto e da rinnovare, non una situazione in cui il rapporto non sia mai stato regolarmente costituito. La circolare del 2007 non è vincolante e non può derogare alla disciplina legislativa successivamente modificata. Ricorso integralmente respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
In ogni caso, quand’anche l’istanza di nulla osta fosse stata presentata effettivamente dal sig. -OMISSIS-, dal citato scambio di corrispondenza tra l’avvocato di questi e la Prefettura emerge comunque che egli non aveva alcuna intenzione di assumere il ricorrente alle sue dipendenze, e pertanto il nulla osta avrebbe dovuto essere revocato ugualmente per mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro che ne aveva fatto richiesta, ai sensi dell’art. 22, comma 5 ter, d.lgs. 286/1998.
Il nulla osta è revocabile quando non si instaura il rapporto di lavoro con il datore che lo aveva richiesto, anche se l’istanza fosse stata effettivamente presentata da quest’ultimo.
art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998
Tanto è ulteriormente confermato dall’art. 22, XI comma, del d.lgs. 286/1998 e dell’art. 37 d.P.R. 394/1999, per cui il rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone che lo straniero sia in possesso di un titolo di soggiorno che debba essere rinnovato, ma non possa esserlo per causa imputabile al datore di lavoro: ed è evidentemente inconciliabile con quella testé esposta la situazione dello straniero che non abbia mai avuto un titolo di soggiorno, e che abbia ottenuto un nulla osta su richiesta di un datore di lavoro, in assenza sin dall’origine dei requisiti per il rilascio del nulla osta stesso, o in difetto della regolare costituzione di un rapporto di lavoro con lo stesso datore.
Il permesso per attesa occupazione presuppone un titolo di soggiorno già posseduto, da rinnovare, che non possa essere rinnovato per causa imputabile al datore; non è estensibile allo straniero mai titolare di un permesso, quando manchino ab origine i requisiti del nulla osta o non sia stato regolarmente instaurato il rapporto con il datore richiedente.
art. 37 d.P.R. 394/1999
Tanto è ulteriormente confermato dall’art. 22, XI comma, del d.lgs. 286/1998 e dell’art. 37 d.P.R. 394/1999, per cui il rilascio di un permesso per attesa occupazione presuppone che lo straniero sia in possesso di un titolo di soggiorno che debba essere rinnovato, ma non possa esserlo per causa imputabile al datore di lavoro: ed è evidentemente inconciliabile con quella testé esposta la situazione dello straniero che non abbia mai avuto un titolo di soggiorno, e che abbia ottenuto un nulla osta su richiesta di un datore di lavoro, in assenza sin dall’origine dei requisiti per il rilascio del nulla osta stesso, o in difetto della regolare costituzione di un rapporto di lavoro con lo stesso datore.
La disposizione, letta con l’art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998, circoscrive il permesso per attesa occupazione alla mancata rinnovazione di un titolo di soggiorno già esistente per causa imputabile al datore di lavoro.
art. 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998
estendere in via interpretativa il rilascio del permesso per attesa occupazione a tale diversa ipotesi, renderebbe assai facile l’aggiramento delle regole sull’ingresso regolare in Italia per lavoro, consentendo a chiunque di ottenere un titolo di soggiorno, pur in assenza dei requisiti di legge per il rilascio di un permesso per lavoro subordinato: per conseguire tale obiettivo, infatti, agli stranieri basterebbe entrare in contatto con un’impresa che, per lucro o meno, chieda il rilascio del nulla osta in loro favore nonostante l’assenza dei requisiti di legge [o, si aggiunga, in assenza di una reale volontà di assumere il lavoratore], ottenere il nulla osta in automatico dopo sessanta giorni (in virtù del meccanismo di cui all’art. 22, comma 5.01, d.lgs. 286/1998), ed entrare in Italia prima che la Prefettura sia stata in grado di svolgere i controlli di legge e di procedere alla revoca del nulla osta automaticamente emesso.
Il meccanismo di formazione automatica del nulla osta dopo sessanta giorni non giustifica l’estensione del permesso per attesa occupazione a casi privi dei requisiti legali o di una reale volontà datoriale di assumere, perché ciò consentirebbe di eludere la disciplina dell’ingresso per lavoro.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Il ricorrente ha depositato una memoria in data 3.7.2026, appena undici giorni liberi prima dell’udienza pubblica del 15.7.2026, in violazione del termine di cui all’art. 73, 1° comma, c.p.a., sicché detta memoria è inammissibile.
La memoria depositata senza il rispetto del termine previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. è inammissibile.
Massime di principio
- Il nulla osta al lavoro subordinato è riferito al rapporto tra il lavoratore nominativamente indicato e lo specifico datore che lo ha richiesto; se quel rapporto non viene regolarmente instaurato, il nulla osta non può essere utilizzato per costituire un diverso rapporto e può essere revocato.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non spetta allo straniero che non abbia mai avuto un titolo di soggiorno quando la procedura d’ingresso per lavoro non si sia perfezionata per un difetto originario dei requisiti del nulla osta o per la mancata costituzione del rapporto con il datore richiedente, anche se il lavoratore sia incolpevole.
- Il rifiuto del datore di assumere il lavoratore per il quale aveva chiesto il nulla osta non consente, di per sé, di ottenere un permesso per attesa occupazione: tale istituto non può essere esteso oltre i presupposti stabiliti dalla legge, in quanto ciò eluderebbe le regole sull’ingresso regolare per lavoro.
- Una circolare amministrativa non è vincolante e non può derogare alla disciplina legislativa sopravvenuta; le indicazioni di una circolare non possono fondare un titolo di soggiorno in contrasto con i requisiti previsti dalla legge.
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