Sentenza n. 2468/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione di un alunno della scuola primaria alla classe successiva e relativo verbale di scrutinio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la decisione unanime del Consiglio di classe di non ammettere il minore, frequentante la seconda classe della scuola primaria, alla classe successiva. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 3 del d.lgs. 62/2017 e della circolare ministeriale n. 1865/2017, sostenendo che nella scuola primaria la non ammissione sarebbe consentita soltanto in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione e che la motivazione del verbale non avrebbe raggiunto tale livello. Ha inoltre lamentato che la scuola non avrebbe adeguatamente considerato la grave situazione familiare del minore e i suoi riflessi sul rendimento e sul comportamento. Con un secondo gruppo di censure ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. 62/2017, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e della circolare ministeriale n. 8/2013, nonché difetto di motivazione e istruttoria, illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento. In particolare, ha sostenuto che l’istituto non avrebbe assicurato comunicazioni efficaci e trasparenti con la famiglia, non avrebbe attivato tempestivamente adeguate strategie di recupero dopo le difficoltà emerse nel primo quadrimestre, non avrebbe formalizzato un Piano Didattico Personalizzato dopo una visita neuropsichiatrica infantile e avrebbe convocato i genitori soltanto tardivamente. È stata inoltre contestata la contraddittorietà tra le risultanze del primo quadrimestre e quelle dello scrutinio finale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate entrambe le serie di censure. Ha interpretato l’art. 3 del d.lgs. 62/2017 nel senso che, nella scuola primaria, l’ammissione alla classe successiva costituisce la regola anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, mentre la non ammissione è possibile soltanto all’unanimità, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. Nel caso concreto, l’insufficienza riguardava tutte le discipline e costituiva un dato oggettivo idoneo a integrare l’eccezionalità richiesta dalla legge. Il verbale e la relazione tecnico-pedagogica allegata contenevano una motivazione rafforzata, riferita alla grave e trasversale insufficienza degli apprendimenti, alla scarsa partecipazione, al rifiuto delle attività didattiche, all’assenza di impegno, alle difficoltà relazionali e comportamentali, alle strategie didattiche e comportamentali adottate e alla finalità educativa della ripetizione dell’anno. Il giudice ha sottolineato che la valutazione scolastica costituisce espressione di discrezionalità tecnica e può essere sindacata soltanto per manifesta illogicità, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti, non potendo il giudice sostituire le proprie valutazioni a quelle dei docenti. Ha inoltre ritenuto irrilevante la mancata espressa menzione delle vicissitudini familiari, poiché la motivazione risultava comunque adeguata e fondata sul rendimento e sulla preparazione dimostrata. Quanto alle garanzie procedimentali e alle strategie di sostegno, il TAR ha accertato che la scuola aveva mantenuto numerosi contatti con i genitori, aveva proposto la predisposizione di un PDP e aveva attivato molteplici interventi individualizzati e di supporto. La mancata formalizzazione del PDP è stata ricondotta anche all’assenza dell’assenso necessario della famiglia. In ogni caso, il giudice ha affermato che eventuali carenze informative, procedimentali o nell’attuazione di misure compensative non comportano automaticamente l’illegittimità del giudizio di non ammissione, il quale resta collegato al livello effettivo di apprendimento. È stata esclusa anche la contraddittorietà tra il giudizio del primo quadrimestre e quello finale, ritenendo il peggioramento successivo del comportamento e dell’apprendimento una ragionevole evoluzione del quadro. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 62/2017
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l’istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
La non ammissione nella scuola primaria è una misura eccezionale, deliberabile all’unanimità e sorretta da motivazione rafforzata. L’insufficienza in tutte le discipline può costituire il presupposto oggettivo dell’eccezionalità, se adeguatamente motivata.
art. 1, comma 5, d.lgs. 62/2017
Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
L’obbligo di comunicazione scuola-famiglia è soddisfatto quando l’istituto documenta interlocuzioni numerose e concrete sulle difficoltà didattiche e comportamentali e sulle strategie adottate.
art. 2, comma 2, d.lgs. 62/2017
A seguito della valutazione periodica e finale, l’istituzione scolastica attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
L’attivazione di strategie di miglioramento non implica il diritto dell’alunno al passaggio di classe indipendentemente dal livello di preparazione raggiunto; le iniziative devono essere valutate insieme al dato oggettivo dell’apprendimento.
art. 3 l. 241/1990
La decisione di non ammissione deve essere adeguatamente motivata, ma l’adeguatezza della motivazione può risultare dal verbale di scrutinio e dalla relazione tecnico-pedagogica integrante l’atto.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio.
art. 26 c.p.a.
Richiamato dal TAR per la regolazione delle spese di giudizio.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Richiamato per giustificare, in ragione delle peculiarità della controversia, la compensazione integrale delle spese.
Massime di principio
- Nella scuola primaria l’ammissione alla classe successiva costituisce la regola anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione; la non ammissione è legittima soltanto se deliberata all’unanimità, in un caso eccezionale e sulla base di una motivazione specifica e rafforzata.
- L’insufficienza dell’alunno in tutte le discipline può integrare il caso eccezionale richiesto per la non ammissione alla classe successiva, purché il giudizio sia sostenuto da elementi concreti relativi al rendimento, alla partecipazione, all’impegno, alle competenze e ai prerequisiti necessari per proseguire il percorso scolastico.
- La valutazione relativa all’ammissione o non ammissione alla classe successiva costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione scolastica. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dei docenti e può sindacarla soltanto per manifesta illogicità, manifesta contraddittorietà, difetto di istruttoria o travisamento dei fatti.
- L’obbligo di motivazione rafforzata della non ammissione può essere assolto mediante il verbale di scrutinio integrato da una relazione tecnico-pedagogica che esponga le insufficienze disciplinari, le condotte osservate, gli interventi didattici e comportamentali adottati e la finalità formativa della ripetizione dell’anno.
- Le carenze informative o procedimentali della scuola, così come la mancata o incompleta attuazione di misure compensative o di un Piano Didattico Personalizzato, non determinano automaticamente l’illegittimità del giudizio di non ammissione, che resta fondato sul livello effettivo di apprendimento raggiunto dall’alunno; tali omissioni possono eventualmente rilevare sotto altri profili di responsabilità.
- La disciplina di tutela degli alunni con difficoltà di attenzione o apprendimento mira a garantire condizioni di pari opportunità per il successo formativo, non a consentire il passaggio alla classe successiva indipendentemente dall’effettivo possesso delle competenze e dei prerequisiti necessari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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