Sentenza n. 1013/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione in forma specifica della sentenza del TAR Puglia del 16 maggio 2022, che aveva annullato gli atti della procedura comparativa per un posto di ricercatore a tempo determinato con impegno a tempo definito
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a selezione)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a., domanda di risarcimento per l’impossibilità di ottenere l’esecuzione in forma specifica del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR del 16 maggio 2022. La pronuncia aveva annullato verbali della commissione e il decreto rettorale di approvazione degli atti di una selezione per un posto di ricercatore RTD a tempo definito, senza attribuire direttamente e automaticamente al ricorrente il posto. La rinnovazione della selezione era divenuta impraticabile dopo che il candidato dichiarato vincitore aveva svolto il contratto triennale 2018-2020 e si erano esauriti i relativi finanziamenti. Il ricorrente ha chiesto € 258.408,02, o la diversa somma ritenuta di giustizia, per retribuzioni non percepite, riduzione del trattamento pensionistico, perdita di chance di ulteriori sviluppi di carriera, danno professionale e curriculare, nonché spese legali e consulenziali. Il Politecnico ha eccepito tardività, invocando il termine di 120 giorni dell’art. 30, comma 5, c.p.a.; ha inoltre contestato il nesso tra i danni e l’impossibile esecuzione, rilevando che il giudicato non aveva attribuito il bene della vita e lasciava residua discrezionalità all’Ateneo. Ha negato la prova dei danni e chiesto la detrazione dell’aliunde perceptum.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività: la domanda ex art. 112, comma 3, c.p.a. è tutela sostitutiva del giudicato, distinta dall’ordinaria azione risarcitoria ex art. 30 c.p.a., e soggetta alla prescrizione decennale dell’actio iudicati, non alla decadenza di 120 giorni. La domanda è stata accolta parzialmente. Il giudicato non aveva riconosciuto al ricorrente il diritto certo al contratto, perciò è stata respinta la richiesta di tutte le retribuzioni come dovute; tuttavia, gli atti del precedente giudizio e la comparazione tra i due soli candidati dimostravano una chance seria e concreta di vittoria, stimata al 75%. Il danno per la chance relativa al contratto RTD a tempo definito è stato liquidato in € 42.750, calcolati sul valore netto triennale stimato in € 57.000. È stata riconosciuta in € 5.000 la chance di sviluppo della carriera accademica, includendo in tale valutazione la componente curriculare, senza duplicare il ristoro. Sono state respinte le richieste per il danno pensionistico, ritenuto ipotetico e non provato, e per il danno morale soggettivo, non autonomamente allegato e suscettibile di duplicare componenti già risarcite. È stata respinta la richiesta di detrarre i redditi da libera professione: l’attività era compatibile con un incarico universitario a tempo definito e i dati invocati comprendevano fatturato lordo e annualità non pertinenti. Il Politecnico è stato condannato a pagare complessivamente € 47.750, oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali secondo i criteri indicati in motivazione; dal deposito della sentenza sono dovuti i soli interessi legali fino al pagamento. Spese di lite a carico dell’Amministrazione, liquidate in € 2.000 oltre accessori e contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 112, comma 3, c.p.a.
I presupposti normativi necessari e sufficienti per fondare la pretesa risarcitoria sostitutiva risiedono: - nell’esistenza di un giudicato amministrativo recante un preciso effetto conformativo e/o ripristinatorio in capo alla pubblica amministrazione; - nella sopravvenuta, totale o parziale, impossibilità di dare esecuzione in forma specifica a detto comando; - nella sussistenza di un nesso di causalità risarcibile tra l’inottemperanza o l’impossibilità di esecuzione e il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale sofferto dal privato.
La tutela risarcitoria sostitutiva richiede un giudicato con effetto conformativo o ripristinatorio, l’impossibilità sopravvenuta, totale o parziale, di eseguirlo specificamente e un nesso causale tra tale impossibilità o inottemperanza e il pregiudizio.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine decadenziale di centoventi giorni di cui all’art. 30 c.p.a. costituisce fattispecie distinta dall’ipotesi di responsabilità da mancata o impossibile esecuzione del giudicato ex art. 112, comma 3, c.p.a.; pertanto, l’azione esperita in questa sede partecipa della medesima natura dell’actio iudicati ed è soggetta al termine prescrizionale decennale di cui all’art. 114, comma 1, c.p.a., decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza per la cui ottemperanza è causa, e non a quello decadenziale di centoventi giorni previsto dall’art. 30, comma 5, c.p.a.
L’azione risarcitoria per mancata o impossibile esecuzione del giudicato, proposta in sede di ottemperanza, ha natura di actio iudicati e soggiace alla prescrizione decennale decorrente dal passaggio in giudicato.
art. 30, comma 5, c.p.a.
Il termine decadenziale di centoventi giorni di cui all’art. 30 c.p.a. costituisce fattispecie distinta dall’ipotesi di responsabilità da mancata o impossibile esecuzione del giudicato ex art. 112, comma 3, c.p.a.; pertanto, l’azione esperita in questa sede partecipa della medesima natura dell’actio iudicati ed è soggetta al termine prescrizionale decennale di cui all’art. 114, comma 1, c.p.a., decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza per la cui ottemperanza è causa, e non a quello decadenziale di centoventi giorni previsto dall’art. 30, comma 5, c.p.a.
Il termine decadenziale di 120 giorni dell’azione ordinaria di risarcimento ex art. 30 c.p.a. non si applica alla domanda di risarcimento sostitutivo proposta ex art. 112, comma 3, c.p.a.
art. 2729 c.c.
In particolare, occorre richiamare quanto già accertato da questo Tribunale nella menzionata sentenza n. -OMISSIS- (punto 2), laddove si è chiarito che: “tenuto conto delle previsioni della lex specialis l’istante deduce con dovizia di elementi come il proprio curriculum sia esattamente attinente a quello oggetto del bando, laddove invece il curriculum del controinteressato è maggiormente centrato sul [SSD] S.S.D. -OMISSIS-. Tali deduzioni trovano conferma nella lettura dei titoli scientifici valutati dalla Commissione. Da tali premesse sarebbe stato logico dedurre, attesa la significativa esperienza dimostrata dal ricorrente sia per studi, sia per l’attività di docenza svolta, che egli (peraltro con maggiore anzianità di studi rispetto al controinteressato) ottenesse una valutazione migliore di quella espressa dalla Commissione, che invece ha considerato preminente il curriculum di un candidato che afferiva ad un settore scientifico riconducibile ad una macro area -OMISSIS-, che include il SSD -OMISSIS- (cui è affine il SSD -OMISSIS-), del tutto distinta rispetto all’altra area -OMISSIS- e dell’-OMISSIS-, che include il SSD -OMISSIS- (quest’ultimo oggetto del bando)”.
Gli elementi già accertati nel giudizio concluso con l’annullamento, inclusa l’attinenza dei titoli del candidato al settore oggetto del bando e la loro sottovalutazione, possono fondare presunzioni gravi, precise e concordanti circa una chance seria e concreta di vittoria.
art. 24, comma 8, l. n. 240/2010
Invero, assumendo la retribuzione annua lorda tabellare prevista, nel periodo di riferimento, per il ricercatore a tempo determinato e con impegno a tempo definito ex art. 24, comma 8, della l. n. 240/2010 (pari a circa € 25.000,00), il montante complessivo lordo riferito al triennio di durata del contratto si attesta su € 75.000,00.
La retribuzione tabellare prevista per il ricercatore a tempo determinato a tempo definito è utilizzata come base per stimare l’utilità netta perduta, senza liquidare automaticamente le retribuzioni lorde come danno.
art. 6, comma 12, l. n. 240/2010
Il legislatore ha dunque sancito la piena ed esplicita compatibilità del ruolo universitario a tempo definito con l’esercizio continuativo della libera professione.
I proventi da libera professione non sono detraibili come aliunde perceptum quando l’attività è compatibile con il rapporto universitario a tempo definito e sarebbe stata legittimamente esercitabile anche insieme a tale incarico.
Massime di principio
- La domanda di risarcimento proposta in sede di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a. è una tutela sostitutiva per equivalente dell’obbligo di eseguire il giudicato, distinta dall’ordinaria azione risarcitoria per illegittimità dell’azione amministrativa, e soggiace alla prescrizione decennale dell’actio iudicati decorrente dal passaggio in giudicato.
- Il risarcimento sostitutivo per impossibile esecuzione del giudicato presuppone un comando giudiziale dotato di effetto conformativo o ripristinatorio, l’impossibilità sopravvenuta di eseguirlo in forma specifica e un nesso causale tra la mancata esecuzione e il pregiudizio lamentato; il comando non deve necessariamente attribuire direttamente e in modo automatico il bene della vita, se l’obbligo conformativo, combinato con la successiva attività amministrativa, avrebbe potuto condurre alla sua attribuzione.
- Quando il giudicato annulla gli atti di una procedura comparativa senza attribuire direttamente il posto, non spettano automaticamente tutte le retribuzioni del rapporto non instaurato; può però essere risarcita la perdita di una chance seria e concreta, dimostrata anche mediante presunzioni fondate sugli elementi già accertati nel giudizio di annullamento e commisurata alla probabilità di conseguire il risultato.
- Il danno da perdita di chance retributiva va commisurato all’utilità netta effettivamente conseguibile, ponderata per la probabilità di successo, e non alla retribuzione lorda integrale. Le componenti curriculari che costituiscono il contenuto della medesima chance non danno luogo a un’autonoma duplicazione risarcitoria.
- L’aliunde perceptum rileva soltanto per redditi derivanti da attività incompatibili con la prestazione o l’incarico mancato; non sono detraibili proventi da attività che sarebbero state legittimamente svolgibili in cumulo con il rapporto non ottenuto, né possono essere utilizzati importi lordi o redditi riferiti a periodi privi di correlazione temporale e causale con il danno.
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