Cassazione Civile, Sentenza n. 27813/2022 del 22/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha chiesto il recupero di un rimborso IVA di €480.000,00 relativo al 2005, sostenendo che le opere edilizie eseguite dalla società sul villaggio turistico insistente su terreno concesso in comodato da un terzo non costituissero beni ammortizzabili e quindi non dessero diritto al rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. c) del d.P.R. n. 633/1972. Le commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano rigettato il ricorso della società ritenendo le opere "spese incrementative su beni di terzi" non riconducibili ai beni ammortizzabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale. La Corte ha ritenuto che il diritto al rimborso dell'IVA per acquisto di beni strumentali non sia escluso quando le opere siano eseguite su immobili di terzi (anche in comodato), purché sussista il nesso di strumentalità e inerenza fra le spese e l'attività d'impresa e le opere siano suscettibili di ammortamento in senso economico-funzionale. La Corte ha deciso la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c., ha accolto il ricorso e ha compensato le spese processuali in considerazione dell'incertezza interpretativa intervenuta e della successiva pronuncia delle Sezioni Unite.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 30, comma 3, lett. c)
La norma che disciplina il rimborso dell'IVA per acquisto di beni strumentali è stata interpretata dalla Corte nel senso che il diritto al rimborso non è escluso se le spese sono sostenute per opere su beni di terzi, purché sussista la strumentalità all'attività d'impresa e le opere siano ammortizzabili sotto il profilo economico-funzionale.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 102 e 103
Richiamati in relazione al concetto di ammortamento e alla disciplina fiscale delle quote di ammortamento; la Corte li ha considerati coerenti con l'interpretazione che privilegia la valutazione economico-funzionale del bene rispetto alla titolarità del diritto reale.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3
Richiamato come motivo di cassazione invocato dalla ricorrente (violazione e falsa applicazione di norme di diritto).
Codice di procedura civile, art. 113
Richiamato nei motivi di cassazione in relazione all'erroneo uso di circolari e risoluzioni dell'Amministrazione come fonte interpretativa vincolante.
Codice di procedura civile, art. 384, secondo comma
La Corte ha deciso la causa nel merito senza rinvio ai giudici di merito, avvalendosi della possibilità prevista da questa norma quando non vi sono necessari accertamenti di fatto.
Codice civile, art. 2426, primo comma, n. 2
«il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione»
Usato per confermare il criterio contabile/ civilistico dell'ammortamento: la Corte lo utilizza per sostenere che l'ammortizzabilità va valutata in base alla durata e al deperimento economico-funzionale, non in base alla proprietà.
Direttiva 2006/112/CE, art. 168, lett. a) e giurisprudenza CGUE (es. C-132/16, C-29/08, C-124/12)
«Il diritto a detrazione è tuttavia ammesso a beneficio del soggetto passivo anche in mancanza di un nesso diretto e immediato... qualora i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce... » (estratto della giurisprudenza CGUE citata)
La Corte ha richiamato la giurisprudenza comunitaria che afferma il principio di neutralità dell'IVA: la detrazione è ammessa anche per lavori su immobili di terzi se sussiste nesso con l'attività economica e i costi sono funzionali alle operazioni imponibili.
Cassazione, Sezioni Unite, 11 maggio 2018, n. 11533
Richiamata come pronuncia dirimente che ha contribuito a consolidare l'orientamento favorevole alla detraibilità/rimborsabilità dell'IVA per opere strumentali eseguite su beni di terzi (locazione/comodato).
Massime di principio
- La detraibilità o rimborsabilità dell'IVA per lavori su immobili non proprietà del soggetto passivo è possibile se esiste un chiaro nesso di strumentalità e inerenza tra le spese e l'attività d'impresa.
- L'ammortizzabilità va valutata con criteri economico-funzionali (deperimento, durata utile, funzione strumentale) e non è esclusa dalla mancanza della titolarità del diritto reale sul bene.
- La proprietà del bene su cui sono eseguiti i lavori non determina automaticamente l'esclusione del diritto alla detrazione: non è decisiva la disciplina civilistica dei rapporti tra le parti, quanto l'effettivo collegamento con l'attività aziendale.
- Documentare la strumentalità: mantenere contratti (comodato/locazione), documentazione tecnica dei lavori, fatture e prova dell'utilizzo nell'attività per sostenere il diritto alla detrazione/rimborso.
- In presenza di interpretazione giuridica incerta e mutamenti giurisprudenziali, valutare il contenzioso: la Corte può compensare le spese quando l'incertezza era rilevante e la questione si risolve in favore del contribuente per successiva giurisprudenza.
- Per casi analoghi, richiamare la giurisprudenza comunitaria e delle Sezioni Unite perché sostengono il principio di neutralità dell'IVA e la possibilità di detrazione a prescindere dalla proprietà del bene quando sussistono i requisiti di strumentalità e ammortizzabilità.
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