Sentenza del 14/11/2018 n. 29296 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché nel frattempo era passata in giudicato la sentenza relativa all’impugnazione dell’atto di contestazione delle sanzioni e il ricorso contro tale atto era stato definitivamente rigettato. È quindi venuto meno l’interesse delle parti alla decisione sul rimborso. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate tra le parti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva versato Euro 372.587,16 a titolo di ravvedimento operoso IVA per il periodo d’imposta 2007 e aveva chiesto il rimborso, sostenendo che il ravvedimento non fosse applicabile e che il pagamento costituisse quindi un indebito oggettivo. Dopo l’accoglimento del ricorso in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che la somma non dovesse essere restituita, ma utilizzata in compensazione o dedotta dalla sanzione dovuta per il tardivo versamento dell’IVA. La società ha contestato, tra l’altro, l’ammissibilità dell’appello dell’Ufficio, l’utilizzazione di una sentenza non ancora definitiva e l’ammissibilità della compensazione con un controcredito ancora sub iudice.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
La società ne ha invocato la violazione sostenendo che l’appello dell’Agenzia delle Entrate fosse inammissibile per difetto di specificità; la censura non è stata esaminata nel merito per la cessazione della materia del contendere.
Disciplina l’efficacia del giudicato. La società contestava che una sentenza non ancora definitiva potesse vincolare il giudizio sul rimborso; la questione è rimasta assorbita dal successivo passaggio in giudicato della decisione sulle sanzioni.
Riguarda la ripetizione dell’indebito oggettivo. Il versamento effettuato mediante ravvedimento operoso non applicabile era stato qualificato dalla CTR come indebito, ma la restituzione era stata esclusa in ragione della compensazione con la sanzione dovuta.
Disciplinano la compensazione. La società sosteneva che non potesse essere opposta dall’Amministrazione poiché il controcredito relativo alle sanzioni era ancora contestato e non definitivamente accertato.
La società ne ha dedotto la violazione in relazione al diritto alla restituzione o alla compensazione dei versamenti tributari indebiti; anche tale questione non è stata decisa nel merito.
Sono stati richiamati per il regolamento delle spese in sede di legittimità in caso di cessazione della materia del contendere. Nel caso concreto, la Corte ha compensato integralmente le spese.
Massime di principio
- Quando, durante il giudizio di cassazione, una decisione sopravvenuta e definitiva elimina il contrasto tra le parti o fa venir meno l’interesse alla decisione, la Corte può dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
- Il pagamento eseguito a titolo di ravvedimento operoso in assenza dei presupposti può integrare un indebito e, in linea generale, può fondare una richiesta di rimborso; tuttavia, la somma può essere imputata a debiti tributari o sanzionatori effettivamente dovuti, purché ne ricorrano i presupposti giuridici.
- Un controcredito dell’Amministrazione contestato in un separato giudizio non può essere considerato definitivamente accertato prima del passaggio in giudicato; l’effetto vincolante del giudicato nasce solo con la definitività della decisione.
- La compensazione delle spese non implica necessariamente la vittoria piena di una parte: può essere disposta quando la controversia si chiude per eventi sopravvenuti o per la particolare complessità e interdipendenza delle questioni.
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