Cassazione Civile, Ordinanza n. 26621/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione ad uso diverso da abitazione. I locatori avevano ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di canoni non corrisposti da parte della conduttrice; l'azienda sanitaria aveva proposto opposizione, sostenendo tra l'altro che vi fosse un altro giudizio pendente tra le stesse parti e che il rifiuto dei locatori di ricevere la riconsegna dell'immobile fosse ingiustificato. Secondo la sentenza d'appello, era stato accertato un deterioramento dell'immobile non riconducibile al normale uso e imputabile alla conduttrice, sicché il rifiuto dei locatori di ricevere la restituzione era legittimo e il dovere di corrispondere i canoni permaneva per il periodo dedotto. In cassazione la conduttrice ha articolato tre motivi: 1) violazione delle norme su litispendenza, sospensione e poteri del giudice, per il mancato accoglimento dell'istanza di sospensione del giudizio in ragione della pendenza di altro processo tra le stesse parti; 2) violazione di norme sostanziali e processuali in tema di locazione, riconsegna dell'immobile, buona fede e onere della prova, deducendo che il rifiuto dei locatori di ricevere la restituzione fosse stato ritenuto legittimo senza adeguata prova dei danni e senza considerare la mancata contestazione degli stessi; 3) violazione dei principi di buona fede, correttezza e divieto di abuso del diritto, lamentando che la corte territoriale non avesse valorizzato la scorrettezza complessiva del comportamento delle controparti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondate, e in parte inammissibili per difetto di specifica allegazione ex art. 366 n. 6 c.p.c., le censure sulla litispendenza e sulla sospensione: il diverso giudizio riguardava canoni relativi a un periodo differente, quindi domande eterogenee e non sovrapponibili; inoltre, essendo il processo già giunto in appello, non era pertinente il richiamo all'art. 295 c.p.c., né poteva utilmente invocarsi l'art. 337 c.p.c. davanti al giudice d'appello. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità della censura, rilevando ancora una carenza di specifica localizzazione degli atti processuali e, soprattutto, che la doglianza mirava in realtà a una diversa valutazione del merito circa l'esistenza dei danni all'immobile e la legittimità del rifiuto di riconsegna, attività preclusa in sede di legittimità. Sul terzo motivo ha dichiarato l'inammissibilità, osservando che la ricorrente, sotto l'etichetta della violazione di legge, contestava in realtà la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, senza indicare un vero errore di sussunzione né un omesso esame di fatti decisivi. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, con distrazione in favore del difensore antistatario delle parti assistite da quest'ultimo, e con attestazione della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Invocato dalla ricorrente in tema di litispendenza, ma ritenuto inconferente.
Invocato dalla ricorrente nel primo motivo, senza fondamento nel caso concreto.
La Corte esclude la sua applicabilità nel giudizio d'appello già definito con sentenza di primo grado.
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non invocabile davanti al giudice d'appello nelle modalità prospettate.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza specifico riscontro accoglimento.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma le censure sono state reputate incentrate sul merito.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma le censure sono state reputate incentrate sul merito.
L'omessa specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali è indicata come motivo di inammissibilità assorbente di più censure.
art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che non è consentito trasformare censure di merito o di motivazione in violazioni di legge.
art. 2-bis d.l. n. 137/2013
Richiamato nel secondo motivo tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisivo nella decisione.
Richiamata dalla ricorrente in materia di locazione, senza che la censura superi il vaglio di ammissibilità.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al recesso e alla riconsegna dell'immobile, ma non condiviso dalla Corte nel senso prospettato.
Richiamato quale parametro di correttezza, ma la relativa doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta al riesame del fatto.
Richiamato quale parametro di buona fede, ma la relativa doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta al riesame del fatto.
Richiamato nel terzo motivo, ma non idoneo a mutare la natura di censura sostanzialmente fattuale.
Richiamato nel terzo motivo, ma la doglianza è stata considerata sostanzialmente diretta al merito.
art. 2 Cost.
Evocato dalla ricorrente insieme ai principi di buona fede e abuso del diritto, senza esito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo in collegamento all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La litispendenza e la sospensione del processo presuppongono una reale sovrapposizione oggettiva tra domande: se i due giudizi riguardano canoni relativi a periodi diversi, le pretese non sono identiche e non ricorre il presupposto per applicare tali istituti.
- Quando il giudizio è già giunto in appello dopo una decisione di primo grado, la sospensione non può essere correttamente ricondotta all'art. 295 c.p.c.; l'eventuale gestione di conflitti tra giudizi deve essere valutata alla luce dell'art. 337 c.p.c. nei limiti e secondo il giudice competente.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste della violazione di legge: se la censura mira in realtà a contestare l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito, essa è inammissibile o comunque non scrutinabile come error in iudicando.
- La deduzione di omesso esame di fatti decisivi richiede l'indicazione specifica del fatto storico asseritamente trascurato e della sua decisività; in mancanza, la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
- La censura di violazione dei principi di buona fede, correttezza o divieto di abuso del diritto non può tradursi in una mera contestazione della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle prove svolta dal giudice di merito.
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