Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 15457/2026 - Roma, Sezione 3Q

Giustizia amministrativa202603435

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.G.R. Lazio n. 612 del 17 luglio 2025, relativi Allegati 1 e 2 e nota dell’Azienda U.S.L. Latina del 29 agosto 2025 sulle prestazioni aggiuntive per l’abbattimento delle liste d’attesa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le strutture ricorrenti, già accreditate, hanno impugnato in sede giurisdizionale, dopo la trasposizione del ricorso straordinario, la deliberazione regionale che dichiarava soddisfatto il fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale e fissava caratteristiche minime di qualità delle apparecchiature radiologiche per l’accreditamento, nonché la nota dell’ASL Latina sulle prestazioni aggiuntive. Con i primi tre motivi hanno dedotto contraddittorietà e travisamento rispetto alla richiesta temporanea di prestazioni aggiuntive per ridurre le liste d’attesa, difetto di istruttoria perché la stima sarebbe basata su dati storici e finanziari e indeterminatezza della voce «Altre prestazioni». Con i motivi dal quarto all’ottavo hanno contestato, per le apparecchiature di risonanza magnetica, mammografia, radiografia convenzionale, ecografia e per i sistemi RIS/PACS, requisiti tecnici ritenuti eccessivi, sproporzionati, non giustificati o non coerenti con la normativa tecnica e di sicurezza. Con il nono motivo hanno denunciato uno sviamento anticoncorrenziale, sostenendo che i requisiti favorissero alcune tecnologie e produttori rispetto a soluzioni diagnostiche equivalenti. Con il decimo hanno dedotto la lesione del diritto alla salute e dei LEA, prospettando una riduzione dell’offerta accreditata. Hanno inoltre lamentato violazioni della normativa sanitaria, della l. 241/1990, delle norme di settore sulle radiazioni e della disciplina europea e costituzionale richiamata nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso e condannato le ricorrenti a rifondere alla Regione Lazio le spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre oneri di legge. I primi tre motivi sono stati ritenuti generici e non sorretti da un interesse attuale e concreto, poiché il paventato diniego di futuri accreditamenti era eventuale e le ricorrenti erano già accreditate; sono stati comunque respinti nel merito. La determinazione del fabbisogno rientra nella discrezionalità tecnico-programmatoria regionale e non è sindacabile se non per macroscopica irrazionalità, illogicità o travisamento. La richiesta eccezionale e temporanea di prestazioni aggiuntive per recuperare ritardi pregressi nelle liste d’attesa non contraddice la programmazione ordinaria che considera soddisfatto il fabbisogno; l’istruttoria regionale aveva considerato mobilità dei pazienti, autosufficienza, prossimità, prestazioni attese e risorse finanziarie. La voce «Altre prestazioni» è stata ritenuta una categoria aperta e flessibile, chiarita dalla circolare regionale del 12 settembre 2025 come riferita alle prestazioni non comprese in altre branche. I motivi sui requisiti tecnici sono stati dichiarati inammissibili per carenza d’interesse, perché la Regione aveva precisato che i requisiti riguardavano le nuove strutture e non quelle già accreditate; sono stati anche respinti nel merito. Il giudice ha riconosciuto la discrezionalità regionale nel richiedere tecnologie più evolute e standard qualitativi superiori per strutture che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario, nei limiti della ragionevolezza e senza contrasto con le norme di sicurezza e protezione. La circolare del 12 settembre 2025 ha inoltre chiarito che i requisiti per la risonanza magnetica valgono anche per macchinari equivalenti per qualità, prestazioni e tutela del paziente, escludendo la prospettata lesione della concorrenza. La censura RIS/PACS è stata respinta perché i requisiti di integrazione del sistema informativo sono distinti da quelli di certificazione CE riferiti ai dispositivi diagnostici. Il decimo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse e genericità, non potendo le ricorrenti far valere in quei termini l’interesse collettivo alla salute dei cittadini.

Norme richiamate

  • art. 8-quater, comma 1, d.lgs. 502/1992

    La normativa nazionale (in particolare: comma 1 dell’art. 8 quater del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502) attribuisce alle Regioni l’adozione di atti di programmazione e la definizione del fabbisogno di assistenza regionale, secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, anche ai fini del rilascio degli accreditamenti con il SSR.

    La norma attribuisce alle Regioni la programmazione sanitaria e la definizione del fabbisogno, anche in funzione del rilascio degli accreditamenti, per assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenza.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    La determinazione del fabbisogno sanitario è atto tecnico discrezionale rimesso all’Amministrazione regionale, teso ad ottimizzare le risorse del Servizio Sanitario Regionale, anche ai fini dell’integrazione della rete delle strutture pubbliche con quelle private mediante il sistema dell’accreditamento e degli accordi contrattuali ai sensi dell’articolo 8-quinquies d.lgs. n. 502 del 1992, ed inoltre, trattandosi di programmazione non rigido, esso è suscettibile di continui aggiornamenti e revisioni man mano che mutano le situazioni di fabbisogno e di disponibilità delle risorse finanziarie necessarie.

    La programmazione del fabbisogno è una valutazione tecnico-discrezionale diretta a organizzare le risorse e l’integrazione tra strutture pubbliche e private attraverso accreditamento e accordi contrattuali; può essere aggiornata al mutare dei bisogni e delle risorse.

  • art. 2, comma 1, l.r. Lazio 4/2003

    In base alla l.r. Lazio 3 marzo 2003 n. 4 (art. 2 co.1), la Regione: “a) definisce con apposito atto programmatorio, adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, in coerenza con il piano sanitario regionale: 1) il fabbisogno complessivo di assistenza in àmbito regionale, nonché in rapporto alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture, aggiornandolo periodicamente sulla base delle esigenze di salute o del mutato quadro epidemiologico; 2) il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie e socio-sanitarie individuate dal piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi di assistenza, gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all’assistenza integrativa, nonché la quantità di prestazioni accreditabili in eccesso rispetto al suddetto fabbisogno, in modo da assicurare un’efficace competizione tra le strutture accreditate, aggiornandolo periodicamente sulla base delle esigenze di salute o del mutato quadro epidemiologico;”

    La disciplina regionale demanda alla Regione la definizione programmatoria del fabbisogno complessivo e per funzioni, della sua distribuzione territoriale e delle prestazioni accreditabili, imponendo aggiornamenti periodici in relazione ai bisogni sanitari e al quadro epidemiologico.

  • art. 3, comma 10-bis, d.l. 73/2024, convertito in l. 107/2024

    Si tratta difatti di una modalità eccezionale e temporanea di erogazione delle prestazioni del SSR prevista dall’art. 3. co. 10 bis del d.l. n. 73 del 2024, conv. in l. n. 107 del 2024, con specifiche risorse all’uopo destinate (cfr. articolo 1, commi 232 e 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213), finalizzate proprio a consentire un recupero di ritardi accumulati nel passato e ricondurre le prestazioni sanitarie nell’ambito di una ordinaria programmazione.

    Le prestazioni aggiuntive attivate per ridurre le liste d’attesa costituiscono una misura eccezionale e temporanea, finanziata specificamente per recuperare ritardi pregressi; la loro richiesta non dimostra di per sé l’irragionevolezza della programmazione ordinaria del fabbisogno.

  • art. 1, commi 232 e 233, l. 213/2023

    Si tratta difatti di una modalità eccezionale e temporanea di erogazione delle prestazioni del SSR prevista dall’art. 3. co. 10 bis del d.l. n. 73 del 2024, conv. in l. n. 107 del 2024, con specifiche risorse all’uopo destinate (cfr. articolo 1, commi 232 e 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213), finalizzate proprio a consentire un recupero di ritardi accumulati nel passato e ricondurre le prestazioni sanitarie nell’ambito di una ordinaria programmazione.

    Le risorse indicate sono destinate a finanziare l’intervento temporaneo volto al recupero dei ritardi accumulati nelle prestazioni sanitarie.

Massime di principio

  • La determinazione regionale del fabbisogno sanitario costituisce esercizio di discrezionalità tecnico-programmatoria, sindacabile dal giudice amministrativo in presenza di macroscopica irrazionalità, illogicità, travisamento, pretestuosità o evidente insostenibilità della valutazione; la mera non condivisibilità o opinabilità della scelta non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella amministrativa.
  • La richiesta eccezionale e temporanea di prestazioni aggiuntive per recuperare ritardi nelle liste d’attesa non è, da sola, incompatibile con una programmazione ordinaria che consideri soddisfatto il fabbisogno a regime, poiché le due misure perseguono finalità e operano su orizzonti temporali differenti.
  • Le censure contro atti programmatori fondate sul rischio di un futuro diniego di accreditamento sono inammissibili per difetto di interesse attuale e concreto quando tale rischio è meramente ipotetico e i ricorrenti risultano già accreditati.
  • La Regione può fissare requisiti qualitativi minimi più elevati per l’accreditamento di strutture che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario, valorizzando l’evoluzione scientifica e tecnologica, purché la scelta non sia macroscopicamente illogica o basata su presupposti fattuali errati e resti rispettosa delle norme di sicurezza e protezione.
  • Una categoria aperta di prestazioni non è indeterminata per il solo fatto di non essere tassativa, se è funzionale a classificare prestazioni emergenti o non ricomprese nelle categorie tradizionali e l’amministrazione ne chiarisce la portata applicativa.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamento
RamiSanità
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.