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Sentenza

Sentenza n. 15430/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202609022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto emesso il 4 giugno 2026

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto. Il testo non espone i motivi di merito del ricorso, poiché il TAR ha rilevato preliminarmente, dopo aver dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile difetto della procura alle liti: la procura rilasciata all’estero non risultava autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale locale autorizzato, né munita di legalizzazione consolare o, in alternativa, di apostille. Il difetto è stato rilevato anche rispetto alla procura depositata il 28 settembre 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare le censure contro il diniego del visto. Ha ritenuto che una procura rilasciata all’estero debba essere autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato nello Stato estero e, per essere fatta valere in Italia, legalizzata dalle competenti rappresentanze italiane oppure munita di apostille, ove applicabile. L’autenticazione da parte del difensore italiano non è valida, poiché il relativo potere non si estende oltre il territorio nazionale e non è possibile superare tale limite mediante collegamenti video a distanza. Il vizio non è sanabile ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c.: secondo il principio richiamato dall’Adunanza plenaria n. 11/2025, la disciplina della procura nel processo amministrativo è completa e la procura speciale deve preesistere al ricorso o essergli coeva; non è sufficiente una procura depositata successivamente. Il difetto impedisce di riferire giuridicamente il ricorso al ricorrente e preclude la decisione sul merito. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 33 d.P.R. 445/2000

    per essere fatta valere nello Stato italiano deve essere pure munita della legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero

    La procura rilasciata all’estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane perché possa essere fatta valere in Italia, salvo l’alternativa dell’apostille ove applicabile.

  • art. 52, comma 1, lett. f, d.lgs. 71/2011

    per essere fatta valere nello Stato italiano deve essere pure munita della legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero

    La disposizione è richiamata a fondamento del requisito della legalizzazione consolare della procura estera, in alternativa all’apostille nei casi previsti.

  • Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961

    in alternativa, nel caso di Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 1253 del 1966) ed in attuazione di essa, della c.d. apostille

    Per i documenti provenienti da uno Stato aderente, l’apostille costituisce alternativa alla legalizzazione da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

  • l. 1253/1966

    in alternativa, nel caso di Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 1253 del 1966) ed in attuazione di essa, della c.d. apostille

    La legge è indicata quale atto di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja che consente, nei casi previsti, l’uso dell’apostille in alternativa alla legalizzazione consolare.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    tale difetto non può essere neppure sanato ai sensi dell’art. 182 co. 2 c.p.c., come di recente chiarito dal Consiglio di Stato, A.P., n. 11/2025 (“la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa o non contiene lacune da colmare mediante l’applicazione del codice di procedura civile”)

    La disciplina processuale amministrativa della procura è completa e non consente di applicare l’art. 182, comma 2, c.p.c. per sanare successivamente il difetto della procura speciale.

  • art. 35 c.p.a.

    quindi, il ricorso, deve ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 35 c.p.a., in quanto il difetto di sottoscrizione impedisce di collegare giuridicamente l’atto ad al ricorrente, circostanza che osta ad una pronuncia sul merito

    Il ricorso è inammissibile quando il difetto della procura e della sottoscrizione impedisce di collegare giuridicamente l’atto alla parte ricorrente.

Massime di principio

  • La procura alle liti rilasciata all’estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; l’autenticazione effettuata dal difensore italiano non è valida, neppure se realizzata mediante collegamento video a distanza.
  • Per essere fatta valere in Italia, la procura rilasciata all’estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se ricorrono i presupposti previsti dalla Convenzione dell’Aja, munita di apostille.
  • Nel processo amministrativo la disciplina della procura speciale è completa e non può essere integrata con il meccanismo di sanatoria previsto dall’art. 182, comma 2, c.p.c.; la procura deve preesistere al ricorso o, quanto meno, essergli coeva, e non può essere validamente costituita o sanata dopo la proposizione del ricorso.
  • Il difetto della procura che impedisce di collegare giuridicamente il ricorso alla parte determina l’inammissibilità e preclude l’esame del merito.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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