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Sentenza

Sentenza n. 5459/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di copie da parte del Comune di Pietradefusi trasmesso in data 13 gennaio 2026, nonché del provvedimento di reitera di rigetto trasmesso all’avv. Carmine Monaco il 30 gennaio 2026.

Giustizia amministrativa202601177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti dell’esecuzione di un appalto, concesso limitatamente alla visione e non all’estrazione di copia, confermato da un successivo provvedimento di reitera

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)

Prevale il privato

La controversia

La società capogruppo di un’ATI affidataria dei lavori di adeguamento sismico della casa comunale ha impugnato, con ricorso ex art. 116 c.p.a., il provvedimento comunale del 13 gennaio 2026 e la successiva reitera del 30 gennaio 2026. L’istanza dell’11 dicembre 2025 chiedeva copie di documentazione relativa alla fase esecutiva dell’appalto, comprese determine e delibere, atti di verifica e validazione della progettazione e delle varianti, contestazioni e verbali posti a fondamento della rescissione del contratto, perizie e corrispondenza sulle varianti, documentazione contabile e di pagamento, rendicontazione finanziaria, atti di nomina e sostituzione dei professionisti e documenti relativi all’autorizzazione sismica. Il Comune aveva consentito la sola visione, motivando che la mancata conservazione o presa visione di atti già notificati o comunicati non poteva essere addebitata all’Ufficio. La ricorrente ha dedotto la necessità dei documenti per difendersi nel contenzioso conseguente alla rescissione dell’appalto e il proprio diritto a ottenerne copia; il Comune non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, annullato il diniego parziale e ordinato al Comune di consentire l’accesso mediante estrazione di copia ai documenti richiesti, nei termini indicati in motivazione. Ha ritenuto che il diritto di accesso comprenda sia la visione sia l’estrazione di copia e che la sola visione costituisca un diniego parziale privo di giustificazione normativa quando sia stata richiesta copia. Ha inoltre riconosciuto la sussistenza dell’accesso difensivo, poiché la documentazione riguarda la fase esecutiva dell’appalto di cui l’ATI è parte e può essere necessaria per tutelare le sue ragioni nel contenzioso seguito alla rescissione. È irrilevante che l’interessata avesse già avuto la disponibilità degli atti o non li abbia conservati: tale circostanza non elimina il diritto di ottenerne copia, anche se i documenti siano stati smarriti o distrutti. Il Comune è stato condannato a rifondere le spese, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    La società ricorrente ha agito ex art. 116 c.p.a. per l’annullamento del provvedimento (n. 151 del 13/1/2026) con cui il Comune di Pietradefusi ha riscontrato l’istanza di accesso dalla stessa formulata consentendole la sola “visione diretta di tutti gli atti” e non, invece, il richiesto rilascio di copia,

    La disposizione è il rito utilizzato per impugnare il diniego, anche parziale, di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 22, comma 1, lett. a), l. 241/1990

    Ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. a), della L. n. 241/90 “per diritto di accesso [si intende] il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”.

    Il diritto di accesso comprende entrambe le facoltà di prendere visione dei documenti e di estrarne copia; concedere soltanto la visione quando è stata richiesta copia integra un diniego parziale illegittimo.

  • art. 22, comma 2, l. 241/1990

    L’accesso ai documenti amministrativi costituisce, invero, “principio generale dell’attività amministrativa”, al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza dell’azione amministrativa (art. 22, comma 2 legge n. 241/90).

    L’accesso è principio generale volto a favorire la partecipazione e ad assicurare imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa.

  • art. 22, comma 3, l. 241/1990

    Sono pertanto accessibili, in linea di principio, “tutti i documenti amministrativi” (art. 22, comma 3) che siano detenuti da una pubblica amministrazione e che concernano attività di pubblico interesse, “indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” (art. 22, comma 1, lett. d), legge ult. cit.).

    Sono accessibili, in linea di principio, tutti i documenti amministrativi detenuti dalla pubblica amministrazione e riferiti ad attività di pubblico interesse, anche se soggetti a una disciplina sostanziale privatistica.

  • art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990

    Sono pertanto accessibili, in linea di principio, “tutti i documenti amministrativi” (art. 22, comma 3) che siano detenuti da una pubblica amministrazione e che concernano attività di pubblico interesse, “indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” (art. 22, comma 1, lett. d), legge ult. cit.).

    La natura privatistica della disciplina sostanziale dell’attività cui il documento si riferisce non esclude l’accessibilità, se il documento è detenuto dall’amministrazione e concerne attività di pubblico interesse.

Massime di principio

  • Il diritto di accesso documentale comprende sia la presa visione sia l’estrazione di copia; se l’interessato ha chiesto copia, l’amministrazione non può limitarsi unilateralmente a consentire la sola visione in assenza di una giustificazione prevista dalla legge.
  • L’appaltatore ha diritto di accedere agli atti relativi alla fase esecutiva del contratto pubblico di cui è parte, quando l’acquisizione dei documenti è necessaria per tutelare le proprie ragioni in un contenzioso conseguente alla rescissione del contratto.
  • La precedente disponibilità dei documenti e la mancata conservazione da parte dell’interessato non escludono né attenuano il diritto di ottenerne copia, anche quando gli atti siano stati smarriti o distrutti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivo
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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