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Sentenza

Sentenza n. 44/2026 - Aosta, Sezione 1

per l’annullamento - del foglio di contestazione di addebiti disciplinari prot. n. -OMISSIS- emanato dal Dirigente della Sezione della Polizia Stradale di -OMISSIS- il 5 giugno 2026, mediante il quale veniva contestata al ricorrente l'infrazione disciplinare di cui all'art. 3, n. 2 e 6, del d.P.R. n. 737/1981; - del provvedimento emesso il 17 giugno 2026 emesso dal medesimo Dirigente col quale è stata comminata la sanzione disciplinare del “richiamo scritto”; - di qualsiasi altro atto che sia e possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti impugnati e/o che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione.

Giustizia amministrativa202600035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Valle d'Aosta, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: contestazione di addebiti disciplinari del 5 giugno 2026 e sanzione del richiamo scritto del 17 giugno 2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, assegnato dal febbraio 2026 a una sottosezione della Polizia Stradale e incaricato della gestione della logistica alloggiativa, aveva compilato il 27 maggio 2026 la parte riservata all'Ufficio di istanze di proroga della fruizione degli alloggi collettivi di servizio, indicando il termine del 30 novembre 2026 e apponendo la propria sigla. Non aveva sottoscritto il campo riservato al Dirigente e aveva trasmesso il documento tramite MIPG-WEB alla segreteria per il vaglio del Dirigente. Gli era stato contestato l'esercizio non pienamente diligente delle funzioni, per avere assunto iniziative in materia alloggiativa senza coinvolgere la linea gerarchica e suscettibili di creare aspettative nel personale; il 17 giugno 2026 era stato sanzionato con un richiamo scritto. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 13, comma 2, e 17 del d.P.R. n. 737/1981, difetto di istruttoria e insufficienza della motivazione, perché l'Amministrazione si era limitata a dichiarare di aver “visto” le giustificazioni senza valutarle; (2) violazione degli artt. 1 e 3, nn. 2 e 6, del d.P.R. n. 737/1981, per indeterminatezza dell'addebito e mancata indicazione della specifica regola di condotta violata; (3) travisamento dei fatti, poiché l'attività svolta era meramente preparatoria e non decisoria; (4) violazione della proporzionalità della sanzione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il provvedimento disciplinare annullato. Il primo motivo è fondato: la formula “Viste le giustificazioni” attesta una presa visione, ma non il vaglio o la valutazione richiesti dagli artt. 13 e 17 del d.P.R. n. 737/1981 e non dà conto delle ragioni di reiezione delle difese. Sono rimasti inesaminati elementi potenzialmente decisivi: la trasmissione riservata del documento e la conseguente eventuale mancata conoscenza da parte del personale; l'assenza della firma del Dirigente, indicativa della natura preparatoria dell'attività; la dedotta prassi d'Ufficio di far compilare la parte riservata all'estensore prima della valutazione dirigenziale. Tali omissioni hanno determinato anche incompletezza istruttoria e carenza motivazionale. È fondato anche il secondo motivo: il richiamo alle fattispecie di “negligenza in servizio” e “contegno comunque scorretto verso superiori” non specifica quale regola di condotta concreta fosse stata violata. Trattandosi di norme sanzionatorie in bianco, occorre individuare la disposizione di servizio o il puntuale obbligo di condotta violato; né il mancato previo coinvolgimento del Dirigente né il generico riferimento alle criticità della situazione alloggiativa colmano tale lacuna. Il provvedimento è quindi illegittimo anche per difetto di specificità della contestazione. Il giudice non ha autonomamente deciso i motivi terzo e quarto, assorbiti dall'accoglimento. Sentenza semplificata resa ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; spese compensate per la natura dei vizi e la particolarità della vertenza.

Norme richiamate

  • art. 13 d.P.R. n. 737/1981

    Il provvedimento si limita infatti alla mera clausola di stile “Viste le giustificazioni prodotte dalla S.V.”, senza alcuna disamina delle argomentazioni ivi svolte, in violazione dell'obbligo di valutazione previsto dagli artt. 13 e 17 del d.P.R. n. 737/1981 e, più in generale, dell'art. 3 della legge 241/1990: una mera lettura o presa visione delle giustificazioni prodotte dal ricorrente non costituisce né un vaglio né una valutazione delle medesime.

    L'obbligo di vagliare le giustificazioni disciplinari richiede un esame effettivo delle argomentazioni del dipendente; la mera presa visione non equivale alla valutazione prescritta.

  • art. 17 d.P.R. n. 737/1981

    Il provvedimento si limita infatti alla mera clausola di stile “Viste le giustificazioni prodotte dalla S.V.”, senza alcuna disamina delle argomentazioni ivi svolte, in violazione dell'obbligo di valutazione previsto dagli artt. 13 e 17 del d.P.R. n. 737/1981 e, più in generale, dell'art. 3 della legge 241/1990: una mera lettura o presa visione delle giustificazioni prodotte dal ricorrente non costituisce né un vaglio né una valutazione delle medesime.

    La decisione disciplinare deve valutare concretamente le giustificazioni presentate e non può limitarsi a una formula attestante che sono state viste.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento si limita infatti alla mera clausola di stile “Viste le giustificazioni prodotte dalla S.V.”, senza alcuna disamina delle argomentazioni ivi svolte, in violazione dell'obbligo di valutazione previsto dagli artt. 13 e 17 del d.P.R. n. 737/1981 e, più in generale, dell'art. 3 della legge 241/1990: una mera lettura o presa visione delle giustificazioni prodotte dal ricorrente non costituisce né un vaglio né una valutazione delle medesime.

    L'obbligo di motivazione impone di dare conto dell'esame delle difese pertinenti e delle ragioni per cui sono ritenute infondate o irrilevanti.

  • art. 14 d.P.R. n. 737/1981

    Deve rilevarsi, infatti, che le fattispecie sanzionatorie di cui all'art. 3, nn. 2 e 6, del d.P.R. n. 737/1981 (“negligenza in servizio” e “contegno comunque scorretto verso superiori”) hanno natura di norme sanzionatorie in bianco, che richiedono di essere lette in combinato disposto con una specifica regola di condotta la cui violazione integri la condotta negligente o scorretta.

    L'addebito disciplinare deve specificare la regola concreta di condotta violata; il mero richiamo alla fattispecie sanzionatoria generale non soddisfa l'onere di specificazione della trasgressione.

  • art. 3, nn. 2 e 6, d.P.R. n. 737/1981

    Deve rilevarsi, infatti, che le fattispecie sanzionatorie di cui all'art. 3, nn. 2 e 6, del d.P.R. n. 737/1981 (“negligenza in servizio” e “contegno comunque scorretto verso superiori”) hanno natura di norme sanzionatorie in bianco, che richiedono di essere lette in combinato disposto con una specifica regola di condotta la cui violazione integri la condotta negligente o scorretta.

    Le ipotesi di negligenza in servizio e di contegno scorretto verso i superiori sono norme sanzionatorie in bianco: la loro applicazione richiede l'individuazione della specifica regola di condotta violata.

  • art. 60 c.p.a.

    Alla camera di consiglio del giorno 10 settembre 2026 la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo, sussistendone i presupposti.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, dopo l'avviso alle parti previsto dall'art. 60 c.p.a.

Massime di principio

  • In un procedimento disciplinare, la mera formula con cui l'Amministrazione dichiara di aver preso visione delle giustificazioni non integra il vaglio o la valutazione richiesti: occorre esaminare effettivamente le difese e motivare perché le argomentazioni rilevanti siano respinte o ritenute irrilevanti.
  • Quando le giustificazioni prospettano circostanze concrete potenzialmente decisive per qualificare la condotta o escluderne la riprovevolezza, l'Amministrazione deve verificarle e darne conto; la loro omissione può comportare difetto di istruttoria oltre che carenza motivazionale.
  • Le fattispecie disciplinari di negligenza in servizio e di contegno scorretto verso i superiori previste dall'art. 3, nn. 2 e 6, del d.P.R. n. 737/1981 sono norme sanzionatorie in bianco: l'addebito deve indicare la specifica disposizione di servizio o il puntuale obbligo di condotta violato, non essendo sufficiente il richiamo alla clausola sanzionatoria generale o a circostanze formulate genericamente.

Come è indicizzato

MaterieProcedimento disciplinareMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoria

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