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Sentenza

Sentenza n. 5458/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -) della informativa antimafia emessa da parte della Prefettura di Caserta - prot. uscita n. -OMISSIS-, avente ad oggetto la trasmissione del provvedimento di Informazione Antimafia Interdittiva ai sensi dell'art 92, comma 2 bis del D.Lgs. n. 159/2011. -) della nota cat. Q2/2/ant/b.n. della Questura di Caserta di cui si ignorano estremi e contenuto; -) delle note del Comando Provinciale Carabinieri di Caserta di cui si ignorano estremi e contenuto; -) della nota del Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Caserta di cui si ignorano estremi e contenuto; -) della nota della Direzione Investigativa Antimafia di Napoli di cui si ignorano estremi e contenuto; -) della relazione redatta dai rappresentanti delle forze dell'ordine incaricate di procedere alle verifiche nei confronti della -OMISSIS-; -) della informativa della Prefettura di Caserta nei confronti della -OMISSIS- recante la permanenza dello stato degli accertamenti delle situazioni di cui agli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del D.LGS 6/9/2011 n. 159, e dei motivi che la sottendono, di cui si ignorano estremi e contenuto; -) delle risoluzioni contrattuali con gli Enti Pubblici con i quali la ricorrente sta avendo attualmente rapporti; -) della nota della Prefettura di Caserta di comunicazione della Informativa Interdittiva antimafia; 11) della nota di trasmissione ANAC dell’avvenuta annotazione nel casellario informatico delle imprese; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4/10/2024: -) degli stessi atti appena elencati; -) del provvedimento della -OMISSIS- del -OMISSIS- recante revoca delle agevolazioni concesse per il “benessere animale”.

Giustizia amministrativa202400356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Caserta e, con motivi aggiunti, provvedimento di revoca delle agevolazioni per il benessere animale e recupero delle somme erogate

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha contestato la sufficienza del quadro indiziario posto a fondamento dell’interdittiva, sostenendo che il rinvenimento di armi e munizioni occultate presso la sede aziendale fosse un episodio isolato e risalente, riferibile soltanto a un ex socio poi estromesso. Ha dedotto che la cessazione dalla compagine sociale dell’ex socio fosse un’effettiva misura di self cleaning e non una manovra elusiva (motivo I); che la Prefettura non potesse considerare la posizione dell’ex socio, ormai estraneo alla società, né estendere a lui gli accertamenti (motivo II); che i fatti fossero inattuali perché risalenti a circa vent’anni prima (motivo III); e che non ricorressero i presupposti per negare le misure di prevenzione collaborativa previste dall’art. 94-bis d.lgs. 159/2011 (motivo IV). Con motivi aggiunti la società ha impugnato la revoca delle agevolazioni per il benessere animale e la richiesta di restituzione anche di contributi riferiti ad annualità anteriori all’interdittiva, deducendo l’illegittima applicazione retroattiva di quest’ultima.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto l’interdittiva fondata su una pluralità di indizi valutati unitariamente: il rinvenimento di armi da sparo e da guerra occultate nel terreno della sede aziendale; i rapporti familiari dei soci con esponenti di rilievo del clan; le indagini penali a carico di soci per detenzione e ricettazione di armi aggravate dalla finalità di agevolare il clan; e la misura cautelare applicata all’ex socio, fratello degli attuali soci. Ha quindi escluso i dedotti deficit istruttori e motivazionali e ha giudicato non decisiva la fuoriuscita dell’ex socio, avvenuta poco dopo la perquisizione e il sequestro, anche perché gli atti penali attestavano la consapevolezza degli altri soci circa l’occultamento delle armi. Ha respinto la censura sull’estensione degli accertamenti: l’art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011 consente di indagare anche soggetti che possano determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell’impresa, inclusi ex gestori recenti e legati da rapporti familiari ai soci rimasti. Ha ritenuto che il mero decorso del tempo sia neutro e non escluda il rischio infiltrativo senza ulteriori elementi positivi e convincenti che dimostrino il superamento dei legami; inoltre, la risalenza ventennale dell’interramento era rimasta indimostrata. Ha considerato adeguatamente motivata la mancata applicazione della prevenzione collaborativa, in ragione della pluralità e non episodicità dei fattori di rischio riferibili alla compagine e all’amministratore. Quanto alle agevolazioni, ha affermato che l’interdittiva integra la condizione risolutiva prevista dall’art. 92, comma 3, d.lgs. 159/2011, con decadenza e recupero anche rispetto a benefici già erogati prima dell’adozione dell’interdittiva: il rapporto privo di preventiva informazione antimafia è precario e gli atti di decadenza e recupero sono ricognitivi dell’avveramento della condizione, non esercizio di autotutela soggetto all’art. 21-nonies l. 241/1990. Ha escluso anche un affidamento tutelabile. Spese a carico della società, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011

    L’ argomentazione è smentita dal dato normativo, posto che l’art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011 consente all’Autorità prefettizia di estendere “gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell'impresa”, ergo anche a coloro che abbiano sino a pochissimi anni prima rivestito all’interno della società ruoli gestionali, come avvenuto nel caso del cit. -OMISSIS- -OMISSIS- (oltretutto, fratello dei soci rimasti).

    Gli accertamenti antimafia possono essere estesi anche a soggetti formalmente usciti dall’impresa quando, per i ruoli gestionali ricoperti fino a tempi recenti e per i rapporti con i soci rimasti, siano in grado di influenzarne le scelte o gli indirizzi.

  • art. 94-bis d.lgs. 159/2011

    La denegata applicazione prefettizia delle misure c.d. di prevenzione collaborativa, infine, è sorretta da idonea motivazione, del tutto coerente con le ragioni indiziarie che hanno giustificato l’adozione del provvedimento interdittivo: ragioni connesse al carattere non certo episodico dell’esposizione della società al rischio di condizionamento da parte delle consorterie criminali, stante la sussistenza di fattori di controindicazione riferibili alla compagine sociale e all’amministratore della società colpita dall’interdittiva.

    La prevenzione collaborativa può essere negata con motivazione coerente con il quadro indiziario quando l’esposizione dell’impresa al rischio di condizionamento non è episodica e gli elementi ostativi riguardano la compagine sociale e l’amministratore.

  • art. 92, comma 3, d.lgs. 159/2011

    Ne deriva, in conclusione, che in materia di contributi, finanziamenti, agevolazioni e altre erogazioni pubbliche l’informazione antimafia interdittiva integra la condizione risolutiva prevista dall’art. 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che determina a sua volta ipso iure la decadenza dei benefici già erogati e l’obbligo di recupero degli importi corrisposti.

    L’interdittiva antimafia attiva la condizione risolutiva cui sono sottoposte le erogazioni pubbliche, determinando automaticamente la decadenza dai benefici già corrisposti e il recupero delle somme, anche se l’interdittiva interviene successivamente all’erogazione.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il provvedimento di decadenza e di recupero delle somme già erogate non costituisce, quindi, esercizio di un potere di secondo grado espressione di autotutela amministrativa, ma un mero atto ricognitivo dell’avverarsi -con la retroattività connaturata al meccanismo condizionale- della condizione risolutiva prevista dall’art. 92, comma 3, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ed è estraneo, dunque, all’ambito applicativo dell’art. 21 nonies della l. 7 agosto 1990, n. 241.

    La decadenza e il recupero conseguenti all’interdittiva non sono esercizio di autotutela decisoria, ma atti ricognitivi dell’avveramento della condizione risolutiva; pertanto non si applica il termine e il regime dell’annullamento d’ufficio previsti dall’art. 21-nonies.

Massime di principio

  • Ai fini dell’informazione antimafia, il decorso del tempo è di per sé neutro: fatti risalenti possono sostenere la prognosi interdittiva se, valutati nel loro complesso, continuano a delineare un pericolo concreto e attuale; per superare tale quadro occorrono fatti positivi e convincenti che dimostrino il mutamento della situazione e l’interruzione dei legami rilevanti.
  • La Prefettura può estendere gli accertamenti antimafia a soggetti non più formalmente appartenenti alla compagine sociale quando essi, anche per ruoli gestionali ricoperti fino a tempi recenti, possano determinare in qualsiasi modo le scelte e gli indirizzi dell’impresa.
  • La fuoriuscita dalla compagine sociale di un soggetto controindicato non esclude automaticamente il rischio di infiltrazione; può essere valutata come misura elusiva, in particolare quando è ravvicinata alla scoperta dei fatti e gli altri soci risultano consapevoli delle condotte rilevanti.
  • Per contributi, finanziamenti, agevolazioni e altre erogazioni pubbliche, l’interdittiva antimafia realizza la condizione risolutiva prevista dall’art. 92, comma 3, d.lgs. 159/2011 e comporta la decadenza dai benefici già erogati e il recupero delle somme, senza necessità di esercitare l’annullamento d’ufficio e senza che sorga, in ragione della mera erogazione anteriore all’interdittiva, un affidamento tutelabile.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaRevoca e recupero dei contributi
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoContributi e finanziamenti pubblici
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiEccesso di potereAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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