Sentenza n. 15431/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto emesso dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad il 4 agosto 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto. In udienza, il TAR ha rilevato d’ufficio una possibile causa di inammissibilità, previamente sottoposta alle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.: la procura alle liti rilasciata all’estero non risultava autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale estero competente e non era munita di legalizzazione consolare né, in alternativa, di apostille. Il difetto è stato rilevato anche rispetto alla procura depositata il 28 settembre 2026, successivamente al ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare nel merito le censure contro il diniego del visto. Ha ritenuto che la procura rilasciata all’estero dovesse essere autenticata da un pubblico ufficiale competente dello Stato estero, non potendo essere autenticata dal difensore italiano, il cui potere non si estende fuori dal territorio nazionale neppure mediante collegamento video. La procura doveva inoltre essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, per gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja, munita di apostille. Il difetto non era sanabile mediante una procura successiva ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c.: nel processo amministrativo la procura speciale deve preesistere al ricorso o essergli coeva e non può essere conferita o regolarizzata postumamente. In mancanza di valida procura, la sottoscrizione non consentiva di riferire giuridicamente il ricorso al ricorrente, impedendo la decisione di merito. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. 445/2000
inoltre, per essere fatta valere nello Stato italiano deve essere pure munita della legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero (ex art. 33 D.P.R. 445/2000 e art. 52, co. 1, lett. f D. Lgs. 71/2011); in alternativa, nel caso di Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 1253 del 1966) ed in attuazione di essa, della c.d. apostille;
Per essere fatta valere in Italia, la procura rilasciata all’estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane; in alternativa, per uno Stato aderente alla Convenzione dell’Aja, è necessaria l’apostille.
art. 52, comma 1, lett. f, d.lgs. 71/2011
inoltre, per essere fatta valere nello Stato italiano deve essere pure munita della legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero (ex art. 33 D.P.R. 445/2000 e art. 52, co. 1, lett. f D. Lgs. 71/2011); in alternativa, nel caso di Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 1253 del 1966) ed in attuazione di essa, della c.d. apostille;
La procura estera deve essere legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se ricorrono i presupposti convenzionali, munita di apostille.
Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961
inoltre, per essere fatta valere nello Stato italiano deve essere pure munita della legalizzazione del documento da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero (ex art. 33 D.P.R. 445/2000 e art. 52, co. 1, lett. f D. Lgs. 71/2011); in alternativa, nel caso di Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5.10.1961 (ratificata e resa esecutiva in Italia con l. n. 1253 del 1966) ed in attuazione di essa, della c.d. apostille;
Per i documenti provenienti da uno Stato aderente alla Convenzione dell’Aja, l’apostille può sostituire la legalizzazione consolare.
art. 182, comma 2, c.p.c.
tale difetto non può essere neppure sanato ai sensi dell’art. 182 co. 2 c.p.c., come di recente chiarito dal Consiglio di Stato, A.P., n. 11/2025 (“la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa o non contiene lacune da colmare mediante l’applicazione del codice di procedura civile”); dunque, nel processo amministrativo la procura deve preesistere, o, quanto meno, essere coeva al ricorso (e non alla relativa notificazione, né tanto meno al conseguente deposito); è valido solo il ricorso sottoscritto dal legale munito di procura speciale, da indicare specificamente, sicché essa deve preesistere alla stessa elaborazione del ricorso o, comunque, collocarsi nel medesimo contesto temporale;
La disciplina del processo amministrativo non consente di utilizzare l’art. 182, comma 2, c.p.c. per sanare successivamente il difetto di procura: la procura speciale deve preesistere al ricorso o essergli coeva.
art. 35 c.p.a.
quindi, il ricorso, deve ritenersi inammissibile ai sensi dell’art. 35 c.p.a., in quanto il difetto di sottoscrizione impedisce di collegare giuridicamente l’atto ad al ricorrente, circostanza che osta ad una pronuncia sul merito;
Il ricorso è inammissibile quando il difetto di procura e di sottoscrizione impedisce di riferire giuridicamente l’atto alla parte, precludendo la decisione sul merito.
art. 73, comma 3, c.p.a.
all’udienza del 29.9.2026, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., è stato dato avviso alle parti della possibile esistenza di una causa di inammissibilità del ricorso per un difetto attinente la procura alle liti depositata in atti;
La possibile causa di inammissibilità rilevata d’ufficio è stata previamente segnalata alle parti in udienza.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all’estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale dello Stato estero autorizzato ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla all’estero, neppure tramite collegamento video a distanza.
- Per essere fatta valere in Italia, una procura formata all’estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se il documento proviene da uno Stato aderente alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille.
- Nel processo amministrativo, la procura speciale deve preesistere al ricorso o essere a esso coeva; non è sanabile postumamente mediante l’applicazione dell’art. 182, comma 2, c.p.c., poiché la disciplina della procura nel codice del processo amministrativo è completa.
- La mancanza di una valida procura speciale, quando impedisce di collegare giuridicamente il ricorso alla parte, determina l’inammissibilità e preclude l’esame del merito.
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