Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34556/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto di recupero con cui l’Amministrazione finanziaria contestava a una società l’utilizzo in compensazione, nell’anno 2017, di un credito IVA di euro 691.200, acquistato nel 2016 da altra società a un prezzo pari alla metà del valore nominale e con pagamento dilazionato in cambiali senza interessi. Secondo l’Ufficio, la società cedente era una mera cartiera e, in ogni caso, il credito non sarebbe stato utilizzabile in compensazione ma solo richiesto a rimborso ai sensi dell’art. 5, comma 4-ter, d.l. n. 70 del 1988. I giudici di merito avevano rigettato il ricorso ritenendo, da un lato, che il credito fosse inesistente e, dall’altro, che l’operazione presentasse indici di anomalia tali da escludere la buona fede o comunque da integrare una condotta almeno colposa. In cassazione la società deduceva, con un unico motivo, omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che la Corte tributaria avesse trascurato la causa di non punibilità collegata alla vicenda penale, nella quale l’amministratore era stato assolto per insussistenza del reato in difetto di dolo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il motivo inammissibile perché cumulativo e perplesso, poiché mescolava in modo non distinguibile una censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. e una ex art. 360, n. 3, c.p.c.; inoltre, la doglianza non colpiva la autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sull’affermazione che il credito non era comunque compensabile ma solo eventualmente rimborsabile. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha rilevato la preclusione della doppia conforme e ha escluso che fosse dedotto un vero fatto storico decisivo. Quanto alla violazione di legge, ha osservato che la censura non specificava concretamente in cosa consistesse la violazione dell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997. Ha inoltre valorizzato la motivazione di merito secondo cui gli indici oggettivi dell’operazione erano, da soli, sufficienti a fondare l’addebito almeno colposo. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento dell’importo ex art. 96, comma 3, c.p.c., e all’ulteriore importo previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per cassazione sul vizio motivazionale è stato ritenuto inammissibile perché non riguardava un fatto storico decisivo, ma una diversa valutazione delle deduzioni difensive, ed era comunque ostacolato dalla doppia conforme.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La dedotta violazione di legge è stata ritenuta inammissibile perché formulata in modo generico e non specifico, senza indicare in che cosa consistesse la falsa applicazione della norma invocata.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    La Corte ha escluso che la ricorrente avesse validamente dimostrato la sua violazione e ha ritenuto non decisivo il richiamo alla causa di non punibilità invocata, anche perché il giudice di merito aveva fondato la decisione su autonoma ratio relativa all’illegittima compensazione del credito.

  • art. 5, comma 4-ter, d.l. n. 70 del 1988

    È stato richiamato per affermare che il credito, quand’anche esistente, non era compensabile ma al più richiedibile a rimborso.

  • art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    La Corte ha escluso la sua applicazione poiché la formula assolutoria del processo penale non rientrava tra quelle tipizzate dalla norma.

  • art. 348-ter c.p.c.

    È stato richiamato il principio della doppia conforme, che preclude la deduzione del vizio di motivazione nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata e ha dato rilievo alle conseguenze sanzionatorie processuali.

  • art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

    Richiamato nel dispositivo quale base procedurale per le statuizioni conseguenti alla definizione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997

    Richiamato nel riepilogo della vicenda per descrivere il meccanismo di compensazione utilizzato dalla contribuente.

  • art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato solo per descrivere l’imputazione penale originaria connessa all’uso in compensazione del credito IVA inesistente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile quando cumula in modo indistinto un vizio di motivazione e una violazione di legge senza rendere riconoscibile la specifica censura e senza aggredire tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera mancata adesione del giudice alle tesi difensive o una diversa lettura delle risultanze di causa.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una ratio autonoma e sufficiente, il ricorso è inammissibile se non la censura specificamente.
  • La presenza di una sentenza penale assolutoria non determina automaticamente l’infondatezza dell’accertamento tributario, se il giudice tributario valorizza elementi oggettivi dell’operazione idonei, di per sé, a sorreggere l’addebito almeno sotto il profilo colposo.
  • Se il credito non è giuridicamente utilizzabile in compensazione ma solo, eventualmente, richiedibile a rimborso, l’utilizzo in compensazione resta illegittimo indipendentemente dalle ulteriori vicende soggettive o penali del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.