Cassazione Civile, Ordinanza n. 01614/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditori)
La controversia
La controversia nasce da una sequenza di contratti preliminari relativi alla vendita di quattro fabbricati, poi modificati da scritture successive. Il promissario acquirente agiva per l’esecuzione specifica ex art. 2932 c.c., mentre i promittenti venditori chiedevano in via riconvenzionale l’annullamento della scrittura dell’8 febbraio 2013 per violenza morale, nonché la risoluzione dei precedenti preliminari e il risarcimento dei danni. I giudici di merito hanno ritenuto che la scrittura del 2013 fosse stata stipulata sotto minaccia ingiusta, consistente nella trattenuta di un assegno dato in garanzia e nella prospettata sua messa all’incasso, e hanno anche liquidato vari danni in favore dei venditori. In cassazione il promissario acquirente ha proposto nove motivi: censura per omesso esame di trattative e documenti; violazione delle norme sulla violenza morale e sul consenso; omessa pronuncia su alcune deduzioni; violazione delle regole sulla valutazione delle prove e sull’attività del CTU; contestazione del danno da incommerciabilità del bene, del costo di demolizione e del danno da interessi passivi sui mutui; contestazione della liquidazione delle spese di lite. I venditori hanno resistito e proposto a loro volta ricorso incidentale tardivo, contestando il periodo e i criteri di quantificazione del danno da incommerciabilità e la misura del risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi del ricorrente principale, confermando l’accertamento di merito sulla violenza morale che aveva viziato la scrittura dell’8 febbraio 2013 e sulla conseguente invalidità del contratto, nonché la liquidazione dei danni in favore dei venditori. In particolare ha escluso che fossero censurabili in cassazione le valutazioni di fatto della Corte territoriale sulla minaccia, sul pregiudizio, sul valore delle prove, sull’attività del consulente tecnico e sulla quantificazione del danno. Ha inoltre confermato il principio secondo cui, nel preliminare di vendita immobiliare, il danno da sostanziale incommerciabilità del bene durante la vigenza del vincolo è in re ipsa. Quanto al ricorso incidentale, ha ritenuto corretto circoscrivere il danno al periodo di vigenza effettiva dei preliminari, cessato con la scrittura del 2013 poi annullata, e ha respinto anche le censure sulla quantificazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato altresì dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita.
la scrittura del 2013 è stata annullata perché il consenso dei venditori era stato viziato da violenza morale.
richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi del consenso; la Corte ha ribadito che la valutazione della sussistenza della violenza morale è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
la minaccia di far valere un diritto può integrare violenza morale se diretta a conseguire un vantaggio ingiusto.
l’omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a un capo di domanda; non è deducibile come vizio autonomo l’omesso esame di singole risultanze istruttorie.
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri officiosi.
la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto; non se si contesta la diversa valutazione del materiale probatorio.
richiamato per delimitare i motivi di ricorso e i rispettivi limiti di ammissibilità in cassazione.
in presenza di doppia conforme il vizio ex n. 5 non è deducibile se non si indica divergenza tra le rationes di fatto delle due decisioni di merito.
disciplina la trattazione camerale e il termine per il deposito delle memorie; la memoria del ricorrente depositata tardivamente è stata dichiarata inammissibile.
richiamato dal ricorrente per contestare l’acquisizione documentale; la Corte ha ribadito i limiti delle preclusioni istruttorie rispetto all’attività del CTU.
usato come criterio di liquidazione equitativa del danno da incommerciabilità del bene.
richiamato per la liquidazione del danno aquiliano secondo i criteri dell’art. 1226 c.c.
l’imprevedibilità limita l’ammontare del danno risarcibile e va valutata in astratto con riferimento alla categoria del rapporto, non al singolo debitore.
escluso il concorso di colpa dei danneggiati, poiché la demolizione era conseguenza del vincolo contrattuale annullato e dell’imposizione pubblica richiamata in sentenza.
richiamato nel motivo di ricorso relativo alla demolizione; la Corte ha ritenuto infondata la censura sul termine edilizio e sulla sua incidenza causale.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
utilizzato per determinare il valore della causa sulla base del prezzo dei preliminari e della domanda riconvenzionale di risoluzione.
richiamato per la liquidazione delle spese di lite in base alla soccombenza e al valore della causa.
Massime di principio
- La minaccia di esercitare un diritto può integrare violenza morale quando sia utilizzata per conseguire un vantaggio ingiusto e un risultato abnorme rispetto a quello ottenibile con il normale esercizio del diritto.
- L’accertamento della violenza morale, della sussistenza della minaccia e della sua idoneità a coartare la volontà è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
- In presenza di doppia conforme il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La censura per violazione dell’art. 115 c.p.c. è ammissibile solo quando si deduca l’utilizzo di prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi; non basta contestare la diversa ponderazione delle prove regolarmente acquisite.
- La censura per violazione dell’art. 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, ma solo per denunciare l’attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto dall’ordinamento.
- Nel preliminare di vendita immobiliare, il danno da sostanziale incommerciabilità del bene durante la vigenza del vincolo è normalmente in re ipsa e può essere liquidato equitativamente senza prova di concrete occasioni di vendita perse.
- Ai fini dell’art. 1225 c.c., la prevedibilità del danno va apprezzata in astratto secondo la normalità della categoria del rapporto e delle circostanze note, non con riferimento alle peculiarità del singolo debitore.
- L’attività del consulente tecnico d’ufficio può comprendere l’acquisizione di documenti necessari alle indagini, purché non siano destinati a provare i fatti principali che restano a carico delle parti.
- L’omessa pronuncia è configurabile soltanto quando manchi una decisione su un capo di domanda o di eccezione, non quando si contesti il mancato esame di singoli elementi istruttori o argomentazioni difensive.
- Ai fini della liquidazione delle spese e del valore della causa, la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto si cumula a quella risarcitoria e il valore va desunto dal contenuto economico del rapporto dedotto in giudizio.
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