Parere n. 1659/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto, con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dalla prof.ssa Caterina Nudo Per l’annullamento del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, concernente requisiti e modalità della formazione iniziale degli insegnamenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, nonché delle note ministeriali del 29 novembre 2010 e 29 aprile 2011, dei decreti ministeriali 4 aprile 2011, n. 138 e 11 novembre 2011, n. 288 e 23 aprile 2012, n. 74, del bando dell’Ateneo Luspio, n. 713, della graduatoria del concorso per l’ammissione al T.F.R. e dei decreti di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, degli atti ministeriali attuativi, del bando dell'Ateneo Luspio, della graduatoria e degli atti della selezione per l'ammissione al T.F.A. per le classi di concorso A545-A546 (Tedesco).
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, avendo conseguito 22/30 al test di ammissione e 12/30 alla prova scritta, è stata esclusa dalla selezione per non aver raggiunto la soglia minima di 21/30 prevista dall'art. 15, comma 11, del decreto ministeriale n. 249 del 2010. Ha dedotto l'illegittimità della soglia di sbarramento e degli atti applicativi per violazione del principio di programmazione dell'accesso previsto dalla legge n. 264/1999, del principio di proporzionalità, per difetto di istruttoria e per manifesta irrazionalità. Nel corso del procedimento consultivo, considerato il lungo tempo trascorso dalla procedura concorsuale del 2012, la Sezione ha inoltre verificato la persistenza dell'interesse alla decisione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L'interesse a ricorrere deve consistere in un'utilità pratica, concreta, diretta e immediata e deve permanere fino alla decisione. Sebbene la perenzione prevista dagli artt. 81-85 del d.lgs. n. 104/2010 non sia applicabile al ricorso straordinario, il decorso di un periodo molto lungo senza attività processuale, in una vicenda caratterizzata dall'evoluzione delle posizioni giuridiche, può imporre la verifica della permanenza dell'interesse. La ricorrente non ha risposto alla richiesta di informazioni del Presidente della Sezione e non ha impugnato né segnalato gli atti sopravvenuti della procedura, quali l'approvazione della graduatoria definitiva, l'assunzione dei vincitori o lo scorrimento degli idonei. La Sezione ha comunque rilevato che, ove si fosse esaminato il merito, il ricorso sarebbe stato respinto: le soglie minime di punteggio sono legittime quando risultano proporzionate e ragionevoli rispetto alle finalità di selezione e al numero dei posti disponibili. Nel caso concreto la soglia di 21/30 costituiva applicazione dell'art. 15, comma 11, del d.m. n. 249/2010; inoltre, l'art. 6, comma 5, del decreto direttoriale n. 74/2012 prevedeva che, qualora gli ammessi fossero stati meno dei posti disponibili, non si procedesse a integrazioni. La programmazione era stata determinata sulla base del fabbisogno di personale docente, con una maggiorazione del 30%, e la limitata scopertura dei posti non evidenziava ex post sproporzione o irragionevolezza.
Osservazioni
Sopravvenuto difetto di interesse
Il ricorso è improcedibile perché, a fronte del lungo tempo trascorso dalla procedura del 2012, la ricorrente non ha manifestato la persistente utilità della decisione, non ha compiuto atti processuali sintomatici della vitalità dell'interesse e non ha riscontrato la richiesta espressa della Sezione.
Mancata impugnazione o segnalazione degli atti sopravvenuti
Poiché la contestazione riguardava l'esclusione dalla procedura, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare o comunque rappresentare nel giudizio gli atti successivi di approvazione della graduatoria definitiva, di assunzione dei vincitori o di scorrimento degli idonei, notificandoli ai controinteressati ove necessario.
Legittimità della soglia minima di punteggio
Nel merito, la soglia di 21/30 prevista dall'art. 15, comma 11, del d.m. n. 249/2010 è stata ritenuta astrattamente legittima, perché funzionale alla razionalizzazione della valutazione e alla verifica di un livello minimo indefettibile di preparazione, purché proporzionata e ragionevole rispetto ai posti disponibili.
Programmazione dei posti e assenza di sproporzione
La programmazione dei posti era stata definita sulla base del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, con una maggiorazione del 30% riferita all'intero sistema nazionale di istruzione. La limitata scopertura risultante dalle selezioni non dimostrava, ex post, l'irragionevolezza della soglia.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario.
L'interesse a ricorrere è condizione dell'azione
L'interesse deve consistere nell'utilità pratica, concreta, diretta e immediata ricavabile dall'accoglimento e deve persistere sino alla decisione.
istituto della perenzione
Le disposizioni sulla perenzione non si applicano direttamente al ricorso straordinario, ma il decorso del tempo può costituire indice della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 15, comma 11, d.m. 10 settembre 2010, n. 249
punteggio minimo da conseguire alla prova scritta di 21/30
La previsione della soglia minima di 21/30 è ritenuta legittima in quanto strumento di selezione e verifica di un livello minimo di preparazione, ove proporzionata e ragionevole.
art. 6, comma 5, decreto direttoriale 23 aprile 2012, n. 74
nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi
La disposizione esclude l'integrazione della graduatoria quando gli ammessi siano meno dei posti disponibili.
principio di programmazione dell'accesso
È invocata dalla ricorrente quale parametro asseritamente violato dalla soglia di sbarramento; il parere non ravvisa una violazione rilevante.
fabbisogno di personale docente nelle scuole statali
La programmazione dei posti per l'accesso ai percorsi formativi è stata riferita al fabbisogno di personale docente, con maggiorazione del 30% per il fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere, quale condizione dell'azione, deve tradursi in un'utilità pratica, concreta, diretta e immediata e deve permanere ininterrottamente fino alla decisione; il suo venir meno determina l'improcedibilità del ricorso.
- Anche quando l'istituto della perenzione non è direttamente applicabile, il giudice può verificare d'ufficio la persistenza dell'interesse alla decisione quando sia decorso un periodo molto lungo senza attività processuale e la vicenda sia soggetta a fisiologica evoluzione mediante atti sopravvenuti.
- Nelle procedure selettive, le soglie minime di punteggio per l'accesso alle prove successive sono legittime se perseguono la verifica di un livello minimo di preparazione e la razionalizzazione dell'attività valutativa, purché siano proporzionate e ragionevoli in rapporto al numero dei posti disponibili e alla programmazione effettuata.
- Quando il ricorrente contesta la propria esclusione da una procedura selettiva risalente nel tempo, deve rappresentare nel giudizio gli atti sopravvenuti che incidono sull'utilità concreta della decisione, inclusi l'approvazione della graduatoria definitiva, l'assunzione dei vincitori e lo scorrimento degli idonei.
Impugnazione della selezione per l'ammissione al T.F.A.
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una professoressa laureata in Lingue e Letterature Straniere contro il decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, gli atti ministeriali attuativi, il bando dell'Ateneo Luspio, la graduatoria e gli atti della selezione per l'ammissione al T.F.A. per le classi di concorso A545-A546, relative al tedesco.
Svolgimento della procedura e motivi di ricorso
La ricorrente aveva conseguito 22/30 al test di ammissione ed era stata ammessa alla prova scritta, alla quale aveva ottenuto 12/30. Poiché il bando, in applicazione dell'art. 15, comma 11, del d.m. n. 249/2010, richiedeva almeno 21/30, la candidata era stata esclusa.
La ricorrente sosteneva che la soglia minima fosse illegittima perché avrebbe costituito un ostacolo irragionevole al diritto allo studio e alla formazione professionale. Deduceva, in particolare, la violazione del principio di programmazione dell'accesso previsto dalla legge n. 264/1999, la violazione del principio di proporzionalità, il difetto di istruttoria e la manifesta irrazionalità della disciplina.
Verifica della persistenza dell'interesse
La Sezione ha rilevato che la procedura concorsuale risaliva al 2012 e che, dopo la presentazione del ricorso, la ricorrente non aveva compiuto atti processuali indicativi della persistenza dell'interesse. Il Presidente della Sezione le aveva quindi chiesto, con nota del 20 aprile 2026, di comunicare se l'interesse alla decisione fosse ancora attuale, avvertendo che il mancato riscontro avrebbe potuto essere valutato come indice di carenza di interesse.
L'interesse a ricorrere, richiamando l'art. 100 c.p.c. e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, deve consistere in un'utilità pratica, concreta, diretta e immediata e deve permanere sino alla decisione. La Sezione ha precisato che, pur non essendo applicabile al ricorso straordinario la perenzione disciplinata dagli artt. 81-85 del d.lgs. n. 104/2010, il lungo decorso del tempo può imporre una verifica della permanenza dell'interesse, soprattutto quando la vicenda sia caratterizzata da una fisiologica evoluzione mediante atti successivi.
Mancata considerazione degli atti sopravvenuti
Secondo la Sezione, una procedura selettiva del 2012 è normalmente seguita dall'approvazione della graduatoria definitiva, dall'assunzione dei vincitori o dallo scorrimento degli idonei. Contestando la propria esclusione, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare gli eventuali atti sopravvenuti, notificarli ai controinteressati e comunque darne notizia nel giudizio. Poiché ciò non è avvenuto e non è stato fornito riscontro alla richiesta della Sezione, è stato ritenuto sopravvenuto il difetto di interesse.
Valutazione subordinata del merito
La Sezione ha aggiunto che, anche ove il ricorso fosse stato esaminato nel merito, esso sarebbe stato respinto.
Le soglie minime di punteggio per l'accesso alle prove successive sono ammissibili quando perseguono la razionalizzazione dell'attività valutativa e la verifica di un livello minimo indefettibile di preparazione. La loro legittimità dipende, tuttavia, dalla proporzionalità e ragionevolezza rispetto al numero dei posti disponibili. Il parere richiama, in proposito, Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 dicembre 2019, n. 6069, Consiglio di Stato, 6 luglio 2021, n. 5147, e TAR Lazio, 31 ottobre 2023, n. 16195.
Nel caso concreto, la soglia di 21/30 era diretta applicazione dell'art. 15, comma 11, del d.m. n. 249/2010. Inoltre, l'art. 6, comma 5, del decreto direttoriale 23 aprile 2012, n. 74 stabiliva che, se il numero degli ammessi fosse stato inferiore ai posti disponibili, non si sarebbe proceduto a integrazione e il corso sarebbe stato attivato per il solo numero degli ammessi.
La programmazione dei posti per l'anno accademico 2011/2012 era stata effettuata sulla base del fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 449/1997, con una maggiorazione del 30% riferita al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione. La limitata scopertura emersa all'esito delle selezioni non è stata ritenuta, ex post, sintomatica di sproporzione o irragionevolezza.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando comunque, in via subordinata, l'infondatezza delle censure nel merito.
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