Parere n. 1662/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Daiana Lucian Contro Il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca - Dipartimento per l'istruzione Per l’annullamento Del provvedimento prot. n. 82 del 24/09/2012 di esclusione dalla procedura concorsuale a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, in ragione del mancato raggiungimento, in sede di prova preselettiva, del punteggio minimo richiesto dal bando.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento prot. n. 82 del 24 settembre 2012, recante l'esclusione dalla procedura concorsuale per il mancato raggiungimento del punteggio minimo nella prova preselettiva.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale a posti e cattedre per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado. Ha contestato la legittimità della soglia minima di punteggio prevista per la prova preselettiva, deducendo la violazione delle disposizioni sui concorsi pubblici contenute nel d.lgs. n. 297/1994. L'amministrazione ha eccepito la mancata notifica del ricorso ad almeno un controinteressato e ha chiesto il rigetto nel merito. Nelle more, la ricorrente è stata ammessa con riserva alla prova scritta, all'esito della quale è risultata non idonea. Invitata nel 2026 a chiarire se persistesse l'interesse alla decisione, non ha fornito alcun riscontro.
Il parere
La Sezione ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L'ammissione con riserva alla prova scritta ha consentito alla ricorrente di partecipare proprio alla fase concorsuale cui si riferiva la soglia contestata; pertanto, è venuto meno ogni interesse concreto e attuale alla decisione sull'esclusione originaria. La successiva mancata risposta all'invito presidenziale a confermare la permanenza dell'interesse ha ulteriormente comprovato il venir meno dell'interesse alla definizione del ricorso. Le questioni relative alla notifica ai controinteressati e alla legittimità della soglia non sono state esaminate nel merito.
Osservazioni
Sopravvenuto difetto di interesse
Il ricorso è divenuto improcedibile perché la ricorrente, ammessa con riserva alla prova scritta, ha potuto partecipare alla fase concorsuale cui si riferiva la soglia di sbarramento impugnata. La mancata risposta all'invito del 20 aprile 2026 a dichiarare la persistenza dell'interesse conferma il venir meno di un interesse concreto e attuale alla decisione.
Norme richiamate
d.lgs. n. 297/1994
La ricorrente ha dedotto la violazione delle disposizioni sui concorsi pubblici contenute nel decreto legislativo; il parere non procede tuttavia all'esame della relativa censura nel merito.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, la sopravvenuta partecipazione del ricorrente alla fase concorsuale cui si riferiva l'esclusione impugnata può determinare il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione, quando l'oggetto della controversia sia proprio l'accesso a quella fase.
- La mancata risposta del ricorrente a una richiesta dell'organo decidente volta a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione costituisce un elemento idoneo a comprovare il sopravvenuto difetto di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
Esclusione da un concorso per il reclutamento del personale docente
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una candidata contro il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per l'annullamento del provvedimento prot. n. 82 del 24 settembre 2012, con cui era stata esclusa da una procedura concorsuale per posti e cattedre destinata al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.
Premesse e richiesta
L'esclusione era stata motivata dal mancato raggiungimento del punteggio minimo previsto per la prova preselettiva. La ricorrente ha contestato la legittimità della soglia di sbarramento, deducendo la violazione delle disposizioni sui concorsi pubblici contenute nel d.lgs. n. 297/1994.
Il Ministero ha eccepito che il ricorso non sarebbe stato notificato ad almeno un controinteressato e ha comunque chiesto il rigetto nel merito.
Sviluppo del procedimento
Con un precedente parere interlocutorio del 3 dicembre 2015, la Sezione aveva richiesto chiarimenti alla Provincia autonoma di Trento sull'eventuale trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La Provincia ha riferito che, a seguito della proposizione del ricorso, la candidata era stata ammessa con riserva alla prova scritta.
La candidata ha partecipato alla prova scritta, ma all'esito è risultata non idonea. Successivamente, il 20 aprile 2026, il Presidente della Sezione le ha chiesto di precisare se conservasse un interesse effettivo alla decisione. La ricorrente non ha risposto.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. L'ammissione con riserva alla prova scritta aveva infatti consentito alla ricorrente di partecipare proprio alla fase concorsuale preclusa dal provvedimento originariamente impugnato. Di conseguenza, la contestazione della soglia di sbarramento non conservava più un'utilità concreta e attuale.
La mancata risposta alla richiesta presidenziale di confermare la permanenza dell'interesse ha fornito un ulteriore elemento di riscontro del venir meno dell'interesse alla decisione.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Non sono state esaminate nel merito né la censura relativa alla legittimità della soglia minima né l'eccezione riguardante la mancata notifica ai controinteressati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 8 set 2026Parere n. 1661/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 set 2026Parere n. 1663/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 set 2026Parere n. 1664/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 set 2026Parere n. 1665/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 set 2026Parere n. 1667/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 set 2026Parere n. 1659/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →