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Parere

Parere n. 1661/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Lidia Folli, Contro Il Consiglio Nazionale delle Ricerche E, nei confronti Del sig. Francesco Lattanzi Per l’annullamento della nota 9 marzo 2010 prot. n. 19507 con la quale il CNR ha comunicato alla ricorrente la non ammissione alla selezione per complessivi 776 posti per la progressione di livello in vari profili di inquadramento tra cui quello di “operatore di amministrazione, livello VII.

Giustizia amministrativa201301123

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della nota del CNR del 9 marzo 2010, prot. n. 19507, recante la non ammissione alla selezione per la progressione interna al profilo di operatore di amministrazione, livello VII.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato la propria non ammissione a una selezione indetta dal CNR ai sensi dell’art. 8, comma 4, del CCNL 2002-2005, sostenendo di avere inserito nel plico la domanda di partecipazione richiesta dal bando e che il suo mancato rinvenimento fosse imputabile a disguidi interni dell’amministrazione. In subordine, ha dedotto che il contenuto della domanda fosse comunque desumibile dagli altri documenti prodotti, consistenti nella relazione sull’attività svolta, nell’attestazione di verifica dell’attività e nel curriculum. La Sezione ha inoltre verificato se gli elementi della domanda fossero ricavabili aliunde, se la domanda contenesse dichiarazioni da rendere necessariamente entro il termine di scadenza e se i posti residui fossero stati utilizzati.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha espresso parere per il suo rigetto. L’istruttoria svolta dal CNR ha accertato che nel plico pervenuto entro il termine dell’8 settembre 2009 erano presenti soltanto l’attestazione di verifica dell’attività e il curriculum, non la domanda di partecipazione. In assenza di prove o seri indizi contrari, le risultanze dell’indagine interna dell’amministrazione e le dichiarazioni del pubblico ufficiale hanno fede privilegiata. Non era inoltre obbligatorio attivare il soccorso istruttorio, poiché l’omissione riguardava l’intero documento e non la sola sottoscrizione. La stretta applicazione del bando e il rispetto della par condicio imponevano l’esclusione, espressamente prevista in caso di mancata allegazione della documentazione richiesta. Infine, il contenuto della domanda non poteva essere desunto dagli altri documenti, aventi carattere accessorio e non univocamente significativo rispetto agli elementi essenziali della partecipazione.

Osservazioni

Mancata allegazione della domanda di partecipazione

L’istruttoria interna del CNR ha accertato che nel plico erano presenti soltanto l’attestazione di verifica dell’attività e il curriculum, mentre mancava la domanda di partecipazione richiesta dal bando.

Valore probatorio dell’istruttoria amministrativa

In mancanza di prove o seri indizi idonei a dimostrare l’effettivo inserimento della domanda nel plico, le dichiarazioni del pubblico ufficiale, rese all’esito di una specifica istruttoria interna, assumono fede privilegiata.

Soccorso istruttorio

Non sussisteva un obbligo di attivare il soccorso istruttorio, poiché l’omissione riguardava l’intero documento richiesto e non una mera irregolarità della sottoscrizione. La par condicio e la previsione espressa del bando imponevano l’esclusione.

Desumibilità aliunde del contenuto della domanda

Il contenuto della domanda non poteva essere ricavato dagli altri documenti prodotti, che avevano natura accessoria e non consentivano di individuare univocamente gli elementi essenziali richiesti per la partecipazione.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 4, CCNL 2002-2005

    Costituisce la base contrattuale della selezione interna per la progressione di livello indetta dal CNR.

  • bando CNR n. 364.72 del 25 giugno 2009

    Richiedeva la presentazione della domanda di partecipazione e degli ulteriori documenti indicati dall’art. 3, prevedendo l’esclusione in caso di mancata allegazione della documentazione richiesta.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, la mancata allegazione di un documento espressamente richiesto dal bando può giustificare l’esclusione quando il bando la preveda e il documento contenga elementi essenziali per la partecipazione.
  • Il soccorso istruttorio non è obbligatorio quando l’omissione riguarda l’intero documento richiesto, anziché una mera irregolarità formale o la sola sottoscrizione, soprattutto quando la sua attivazione comprometterebbe la par condicio tra i candidati.
  • Le risultanze di una specifica istruttoria interna dell’amministrazione e le dichiarazioni del pubblico ufficiale possono assumere fede privilegiata circa la documentazione effettivamente contenuta in un plico, salvo che il ricorrente produca prove o seri indizi contrari.
  • La documentazione accessoria presentata dal candidato non consente di sostituire la domanda di partecipazione quando gli elementi essenziali richiesti dal bando non siano da essa desumibili in modo univoco.

Non ammissione a selezione interna del CNR per mancata allegazione della domanda

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una dipendente contro la nota con cui il Consiglio Nazionale delle Ricerche le ha comunicato la non ammissione a una selezione interna per la progressione di livello nel profilo di operatore di amministrazione, livello VII.

Premesse e svolgimento della procedura

Il CNR aveva indetto, con bando n. 364.72 del 25 giugno 2009, una selezione ai sensi dell’art. 8, comma 4, del CCNL 2002-2005, per complessivi 776 posti in vari profili, di cui 9 relativi al profilo interessato.

Il bando richiedeva la presentazione, entro l’8 settembre 2009, di:

  • domanda di partecipazione redatta secondo l’allegato A;
  • relazione sull’attività svolta nel triennio 2005-2007;
  • attestazione di verifica dell’attività sottoscritta dal dirigente competente, secondo l’allegato B;
  • curriculum autocertificato redatto secondo l’allegato C.

La ricorrente sosteneva di avere inserito nel plico anche la domanda di partecipazione e attribuiva il suo mancato rinvenimento a disguidi interni al CNR. In subordine, affermava che il contenuto della domanda fosse comunque ricavabile dagli altri documenti trasmessi.

Istruttoria disposta dalla Sezione

Con precedente parere interlocutorio, la Sezione aveva chiesto al CNR di chiarire:

  • quali documenti fossero effettivamente presenti nel plico;
  • se la domanda contenesse dichiarazioni non ricavabili aliunde e da rendere entro il termine di scadenza del bando;
  • se i posti residui relativi al profilo fossero rimasti scoperti o fossero stati utilizzati per lo scorrimento di altre graduatorie.

Il CNR ha riferito di avere svolto un’indagine interna, anche a seguito dell’esposto della ricorrente, accertando che entro il termine erano pervenuti soltanto l’attestazione di verifica dell’attività e il curriculum. La domanda di partecipazione non era presente nel plico.

A seguito della sollecitazione del Presidente del 20 aprile 2026, né il Ministero né la ricorrente hanno fornito ulteriori riscontri; la Sezione ha comunque deciso il ricorso sulla base degli atti disponibili.

Valutazioni sulla prova della documentazione contenuta nel plico

La Sezione ha attribuito rilievo all’indagine interna specificamente svolta dall’amministrazione. In assenza di prove o seri indizi contrari idonei a dimostrare l’effettivo inserimento della domanda, le dichiarazioni del pubblico ufficiale rese all’esito dell’istruttoria assumono fede privilegiata.

Ne consegue che non è stata accolta la ricostruzione della ricorrente secondo cui la domanda sarebbe stata inserita nel plico ma successivamente smarrita dall’amministrazione.

Soccorso istruttorio e par condicio

Il Consiglio di Stato ha escluso l’obbligatorietà del soccorso istruttorio. La fattispecie non riguardava una semplice irregolarità della domanda o la mancanza della sola sottoscrizione, ipotesi nelle quali il soccorso può essere praticabile secondo la giurisprudenza richiamata dal parere, ma l’omessa presentazione dell’intero documento.

La natura concorsuale della procedura imponeva inoltre il rispetto della par condicio tra i candidati. Poiché il bando prevedeva espressamente l’esclusione in caso di mancata allegazione della documentazione richiesta, l’amministrazione doveva applicare tale previsione.

Impossibilità di ricavare la domanda dagli altri documenti

La Sezione ha escluso anche che il contenuto della domanda potesse essere desunto dagli atti presenti nel plico. La procedura riguardava una progressione interna articolata in più profili di inquadramento e richiedeva che gli elementi essenziali per la partecipazione fossero dichiarati nella domanda predisposta secondo l’allegato A.

La relazione sull’attività, l’attestazione di verifica e il curriculum avevano invece contenuto accessorio e non univocamente significativo. Non potevano quindi sostituire la domanda né consentire all’amministrazione di ricostruire con certezza la volontà partecipativa e gli ulteriori elementi richiesti dal bando.

Conclusioni

La Sezione Prima ha ritenuto infondato il ricorso straordinario e ha espresso parere per il suo rigetto. La non ammissione è stata ritenuta legittima perché fondata sulla mancata allegazione di un documento essenziale, espressamente richiesto dal bando, non surrogabile mediante soccorso istruttorio o attraverso la documentazione accessoria prodotta.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

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