Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1667/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai sigg.ri Maria Ausilia Francesca Tomasello, Mario Pollastro, Mariella Mingolelli, Francesco Parrotta Contro Il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale Sicilia E nei confronti Dei sigg.ri Donatella Grippi, Claudio Donnarumma, Clara Pappalardo Per l’annullamento Del provvedimento con il quale gli Uffici scolastici regionali della Sicilia, della Campania e della Calabria li hanno esclusi dalle graduatorie del concorso, di cui al d.m. n. 82 del 24 settembre 2012, relativamente alle classi concorsuali A059 e A047, nonché del provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive;

Giustizia amministrativa201401374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dell'esclusione dalle graduatorie del concorso indetto con d.m. n. 82 del 24 settembre 2012 per le classi concorsuali A059 e A047 e dell'approvazione delle graduatorie definitive

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con cui gli Uffici scolastici regionali di Sicilia, Campania e Calabria li hanno esclusi dalle graduatorie del concorso per titoli ed esami indetto con d.m. n. 82 del 2012, nonché i provvedimenti di approvazione delle graduatorie definitive. Hanno riproposto i motivi già dedotti nel ricorso n. 916/2013, concernenti: la violazione dell'art. 402 del d.lgs. n. 297/1994 e dell'art. 2, comma 2, del d.m. n. 460/1998, per la mancata estensione del regime transitorio di ammissione al concorso anche ai candidati in possesso dei titoli conseguiti in epoca successiva; l'eccesso di potere e la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento e accesso agli uffici pubblici, in ragione dell'asserita disparità di trattamento tra candidati con titoli di studio conseguiti in periodi diversi; la violazione della direttiva 2005/36/CE, dell'art. 4 del d.lgs. n. 206/2007 e del d.m. n. 39/1998, sostenendo che la qualifica professionale di insegnante si acquisirebbe anche mediante l'inserimento nelle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze. Dopo precedenti pareri interlocutori, la Sezione ha rilevato che non è stata acquisita certezza circa la permanenza dell'interesse dei ricorrenti alla decisione, nonostante l'invito a dichiararlo e l'ordine di integrare l'istruttoria sulla situazione individuale di ciascuno.

Il parere

Il parere non definisce nel merito i motivi di ricorso e non decide sulla legittimità delle esclusioni o delle graduatorie. La Sezione ritiene che gli affari non siano ancora maturi per la decisione, poiché non è stata accertata la perdurante sussistenza dell'interesse a coltivare i ricorsi, anche considerando il lungo tempo trascorso e l'assenza di riscontro all'interpello disposto nel parere interlocutorio del 2024. Viene disposto un ultimo interpello diretto ai ricorrenti, da comunicare tramite il loro difensore, affinché dichiarino formalmente, entro trenta giorni dalla ricezione, se intendano ancora ottenere una decisione di merito. La Sezione avverte che, in mancanza di tale dichiarazione, potrà essere pronunciata l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Osservazioni

Persistenza dell'interesse a ricorrere

L'interesse a ricorrere, quale condizione dell'azione ai sensi dell'art. 100 c.p.c., deve consistere in un'utilità pratica, concreta, diretta e immediata e deve permanere ininterrottamente fino alla decisione. Il giudice può verificarne la sussistenza in ogni fase del giudizio, anche tenendo conto del decorso del tempo e del comportamento processuale delle parti.

Adempimento richiesto ai ricorrenti

La segreteria deve comunicare il parere direttamente al difensore dei ricorrenti e al Ministero riferente, assegnando trenta giorni dalla ricezione per acquisire una formale dichiarazione circa la persistenza dell'interesse alla decisione di merito.

Conseguenze della mancata risposta

La mancata dichiarazione di interesse, valutata insieme alla risalenza del ricorso, alle peculiarità del contenzioso e all'assenza di riscontro alle precedenti richieste, potrà condurre a una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse a ricorrere è una condizione dell'azione e deve consistere in un'utilità pratica, concreta, diretta e immediata, persistente sino alla decisione.

  • artt. 81-85 d.lgs. n. 104/2010

    La disciplina della perenzione viene richiamata quale istituto attraverso cui il decorso del tempo può assumere rilievo come indice di sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 402 d.lgs. n. 297/1994

    È indicato dai ricorrenti quale parametro asseritamente violato in relazione ai requisiti di accesso al concorso docente; il parere non esamina nel merito tale censura.

  • art. 2, comma 2, d.m. n. 460/1998

    È richiamato dai ricorrenti in relazione al regime transitorio per l'accesso ai concorsi a cattedra; la questione resta non esaminata per la natura interlocutoria del parere.

  • direttiva 2005/36/CE

    È invocata dai ricorrenti in tema di riconoscimento delle qualifiche professionali degli insegnanti; il parere non formula una valutazione di merito.

  • art. 4 d.lgs. n. 206/2007

    È richiamato dai ricorrenti quale disciplina nazionale collegata alla direttiva sulle qualifiche professionali; la censura non viene decisa.

  • d.m. n. 39/1998

    È richiamato dai ricorrenti in materia di titoli di studio e accesso alle classi di concorso; il parere non ne interpreta l'applicazione sostanziale.

Massime di principio

  • L'interesse a ricorrere costituisce una condizione dell'azione che deve permanere senza soluzione di continuità fino alla decisione finale e deve tradursi in un'utilità concreta, diretta, attuale e immediata derivante dall'eventuale accoglimento.
  • Il giudice amministrativo può verificare d'ufficio la permanenza dell'interesse in ogni momento del giudizio, anche quando il ricorso sia stato originariamente proponibile e ammissibile.
  • Il considerevole decorso del tempo, valutato insieme alle peculiarità della controversia e al comportamento omissivo dei ricorrenti rispetto alle richieste di conferma, può costituire indice della sopravvenuta carenza di interesse.
  • Prima di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, il giudice può rivolgere ai ricorrenti un ultimo interpello, assegnando un termine per una dichiarazione formale di persistenza dell'interesse e avvertendo delle conseguenze della mancata risposta.

Esclusione da graduatorie di concorso per il reclutamento dei docenti

Il parere riguarda due ricorsi straordinari riuniti, proposti da quattro docenti contro il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e gli Uffici scolastici regionali di Campania, Calabria e Sicilia. L'impugnazione concerne l'esclusione dalle graduatorie del concorso indetto con d.m. n. 82 del 24 settembre 2012, relativamente alle classi concorsuali A059 e A047, e gli atti di approvazione delle graduatorie definitive.

Origine e contenuto delle controversie

Un primo ricorso, proposto da oltre duecento docenti, aveva contestato il d.m. n. 82 del 2012 nella parte relativa ai requisiti di ammissione al concorso, nonché disposizioni analoghe contenute in bandi adottati dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e dalla Provincia autonoma di Bolzano. I ricorrenti sostenevano che il regime transitorio previsto dall'art. 2, comma 2, del d.m. n. 460/1998 avrebbe dovuto essere esteso, in considerazione del tempo trascorso, anche a candidati con titoli conseguiti successivamente alle date indicate dalla disciplina concorsuale.

Il secondo ricorso, oggetto del presente parere, è stato proposto da quattro firmatari del primo giudizio contro le concrete esclusioni disposte dagli Uffici scolastici regionali e contro le graduatorie definitive. I ricorrenti hanno riproposto i medesimi motivi.

Motivi dedotti

Le censure prospettate riguardavano:

  • la violazione e falsa applicazione dell'art. 402 del d.lgs. n. 297/1994 e dell'art. 2, comma 2, del d.m. n. 460/1998, per la mancata estensione del regime derogatorio di ammissione;
  • l'eccesso di potere e la violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, in ragione dell'asserita disparità di trattamento tra candidati con titoli conseguiti in epoche diverse;
  • la contraddittorietà della disciplina, che avrebbe attribuito valore abilitante alla vincita del concorso pur escludendo candidati con titoli più recenti;
  • la violazione della direttiva 2005/36/CE, dell'art. 4 del d.lgs. n. 206/2007 e del d.m. n. 39/1998, con riferimento alla nozione di qualifica professionale dell'insegnante e all'inserimento nelle graduatorie di istituto.

Il parere non affronta nessuna di tali questioni sostanziali.

Istruttoria e precedenti pareri interlocutori

Con il parere interlocutorio n. 2934/2015 la Sezione seconda aveva riunito gli affari e disposto un'istruttoria sulla situazione individuale dei ricorrenti. In particolare, il Ministero avrebbe dovuto chiarire se i ricorrenti fossero stati ammessi con riserva, se non si fossero presentati al concorso, se non avessero superato alcune prove oppure se, dopo aver superato tutte le prove, fossero stati destinatari di uno specifico provvedimento di esclusione e avessero eventualmente prestato acquiescenza.

Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione all'ordine istruttorio, il parere interlocutorio n. 1139/2024 ha disposto un ulteriore adempimento. Il Ministero avrebbe dovuto anzitutto interpellare i legali dei ricorrenti sulla persistenza dell'interesse alla decisione e, solo in caso di risposta positiva, trasmettere la relazione integrativa e la documentazione richiesta nel 2015.

Nessun riscontro è pervenuto alla Sezione.

Interesse a ricorrere

La Sezione ribadisce che l'interesse a ricorrere, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., è una condizione dell'azione. Esso richiede un'utilità pratica, concreta, diretta e immediata derivante dall'eventuale accoglimento del ricorso e deve permanere ininterrottamente fino alla decisione.

Il giudice amministrativo può verificare la persistenza dell'interesse in ogni momento del giudizio. Il decorso del tempo può assumere rilievo, anche in rapporto all'istituto della perenzione disciplinato dagli artt. 81-85 del d.lgs. n. 104/2010, quale indice della sopravvenuta carenza di interesse.

Dispositivo interlocutorio

La Sezione ritiene che i ricorsi non siano ancora maturi per una decisione definitiva, poiché non è stata acquisita certezza sulla volontà dei ricorrenti di coltivare il giudizio. Dispone quindi che il presente parere sia comunicato direttamente al difensore dei ricorrenti e al Ministero riferente, assegnando trenta giorni dalla ricezione per rendere una formale dichiarazione sulla persistenza dell'interesse.

La Sezione avverte espressamente che, in mancanza di risposta, considerati la risalenza degli affari, le peculiarità del contenzioso e l'assenza di riscontro alle precedenti richieste, potrà essere pronunciata l'improcedibilità dei ricorsi per sopravvenuto difetto di interesse. Il merito delle censure relative al d.m. n. 82 del 2012 resta pertanto impregiudicato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.