Parere n. 1665/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla Farmacia Lanzoni del Dott. Dolcini Matteo & C. Sas Contro Il comune di Dozza E nei confronti Della Farmacia di Toscanella dei Dottori Florio Luciana Zelinda Elisabetta Liverani Stefano e C Sas Per l’annullamento della deliberazione n. 20 del 23/04/2024 di conferma della pianta organica delle farmacie del comune per l'anno 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della deliberazione comunale n. 20 del 23 aprile 2024, con cui è stata confermata la pianta organica delle farmacie del Comune di Dozza per l’anno 2024.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha contestato la conferma della pianta organica comunale deducendo: la mancata considerazione della richiesta di trasferimento della propria farmacia, situata nel centro storico, con istituzione di un dispensario; la violazione delle competenze del Consiglio comunale, che si sarebbe limitato ad approvare un progetto già definito dalla Giunta; l’erroneità delle dichiarazioni dell’assessore competente circa l’impossibilità dello spostamento per l’esistenza di una linea di divisione tra le sedi. La questione riguarda inoltre l’ampiezza dell’obbligo di motivazione della conferma della pianta organica e la rilevanza, ai fini della revisione, delle esigenze commerciali e dei diversi bacini di utenza delle farmacie.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il suo rigetto. Non sussiste il difetto di motivazione, poiché la revisione della pianta organica delle farmacie è un atto programmatorio a contenuto generale e, soprattutto in caso di conferma, non richiede una motivazione analitica riferita alle singole situazioni, essendo sufficiente l’indicazione dei criteri ispiratori. Il Comune ha correttamente applicato la legge regionale n. 2/2016, rilevando l’assenza di variazioni significative rispetto al biennio precedente alla luce dei criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento. Le esigenze commerciali prospettate dalla ricorrente sono state ritenute recessive rispetto all’interesse pubblico alla continuità e capillare erogazione del servizio farmaceutico, in particolare nel centro storico, caratterizzato dalla presenza di utenti anziani. La proposta di sostituire la sede con un dispensario è stata considerata non coerente con la funzione suppletiva propria del dispensario, destinato alle zone prive di sede farmaceutica. Sono state respinte anche le censure procedurali: la predisposizione di una proposta puntuale da parte della Giunta non ha privato il Consiglio comunale dei poteri di approvare, respingere o modificare la proposta. Infine, eventuali inesattezze nelle dichiarazioni dell’assessore non incidono sulla validità della deliberazione collegiale, poiché il Consiglio poteva formare il proprio libero convincimento sulla base degli atti disponibili; eventuali vizi nella formazione della volontà dei singoli consiglieri potrebbero essere fatti valere, al più, dagli stessi consiglieri.
Osservazioni
Obbligo di motivazione della conferma della pianta organica
La revisione della pianta organica delle farmacie è un atto programmatorio a contenuto generale. In caso di conferma dell’assetto esistente non è richiesta, in via generale, una motivazione analitica calibrata sulle singole situazioni locali; è sufficiente l’esternazione dei criteri ispiratori adottati dall’amministrazione.
Rilevanza dei criteri di revisione e delle esigenze commerciali
La decisione comunale di confermare la pianta organica è risultata coerente con i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento previsti dalla legge regionale n. 2/2016. Le questioni relative alla sperequazione dei bacini di utenza e alle condizioni commerciali della farmacia, pur rilevanti, sono recessive rispetto all’interesse pubblico alla capillare erogazione del servizio e non impongono una motivazione specifica in caso di conferma.
Proposta di sostituzione della sede con un dispensario
La proposta di istituire un dispensario in luogo della farmacia esistente è disallineata rispetto alla funzione suppletiva del dispensario, destinato alle zone sprovviste di sede farmaceutica. Non è coerente con tale funzione la sostituzione di una farmacia pienamente operativa in un centro storico abitato soprattutto da persone anziane.
Riparto di competenze tra Giunta e Consiglio comunale
La predisposizione da parte della Giunta di una proposta puntualmente conformata non determina lo spossessamento della competenza del Consiglio comunale, quando quest’ultimo conserva il potere di approvare, respingere o modificare la proposta.
Dichiarazioni dell’assessore e formazione della volontà consiliare
Eventuali inesattezze nelle dichiarazioni rese dall’assessore durante la seduta non determinano, di per sé, l’illegittimità della deliberazione. Rileva all’esterno la decisione collegiale contenuta nell’atto consiliare; eventuali vizi concernenti la formazione della volontà dei singoli consiglieri possono essere fatti valere, al più, dagli stessi consiglieri.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario è esaminato mediante il parere vincolante del Consiglio di Stato, che decide sulla fondatezza delle censure proposte.
legge regionale n. 2/2016, art. 4, comma 1
“su impulso della Regione, entro il mese di febbraio di ciascun anno pari, il Comune avvia il procedimento di revisione della propria pianta organica e, applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento, come definiti dalla disciplina statale, elabora un progetto che può essere di revisione o di conferma della pianta organica esistente”
La disposizione consente al Comune di confermare la pianta organica esistente quando non siano ravvisate variazioni rilevanti rispetto al biennio precedente, sulla base dei criteri indicati.
Consiglio di Stato, Sez. III, 9 ottobre 2018, n. 5795
È richiamato a sostegno del principio secondo cui la revisione della pianta organica delle farmacie, quale atto programmatorio a contenuto generale, non richiede normalmente una motivazione analitica riferita alle singole situazioni locali.
Consiglio di Stato, Sez. III, 12 febbraio 2025, n. 1144
È richiamato insieme alla precedente pronuncia per confermare l’adeguatezza dell’indicazione dei criteri ispiratori, soprattutto nell’ipotesi di conferma dell’assetto preesistente.
Massime di principio
- La conferma della pianta organica delle farmacie, quale atto programmatorio a contenuto generale, non richiede normalmente una motivazione analitica sulle singole sedi, essendo sufficiente l’indicazione dei criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento posti a fondamento della decisione.
- Nella revisione della pianta organica delle farmacie, le esigenze commerciali del singolo esercente e le differenze tra bacini di utenza devono essere valutate in rapporto all’interesse pubblico alla capillare e continuativa erogazione del servizio farmaceutico, al quale possono risultare recessive.
- Il dispensario farmaceutico assolve una funzione suppletiva per le zone prive di sede farmaceutica; la sua istituzione non costituisce, di regola, una soluzione coerente quando nel territorio interessato esista già una farmacia pienamente operativa, soprattutto ove essa soddisfi i bisogni di un’utenza fragile.
- La predisposizione di una proposta puntualmente definita da parte della Giunta non viola la competenza deliberativa del Consiglio comunale se quest’ultimo mantiene il potere effettivo di approvare, respingere o modificare la proposta.
- La validità della deliberazione collegiale deve essere valutata sulla base dell’atto adottato dal collegio e degli atti procedimentali disponibili; eventuali inesattezze nelle dichiarazioni di un singolo assessore non incidono necessariamente sull’atto, né possono essere fatte valere dal privato come vizi della formazione della volontà dei consiglieri.
Conferma della pianta organica delle farmacie del Comune di Dozza
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una farmacia privata contro la deliberazione del Comune di Dozza n. 20 del 23 aprile 2024, con cui è stata confermata la pianta organica comunale delle farmacie per l’anno 2024. Il ricorso è stato esaminato dalla Sezione Prima del Consiglio di Stato su richiesta del Ministero della salute.
Censure della ricorrente
La farmacia ricorrente ha dedotto che il Comune non avrebbe considerato la richiesta di trasferimento della sede, situata nel centro storico e caratterizzata da un’utenza limitata e da condizioni logistiche ritenute sfavorevoli. La proposta prevedeva anche l’istituzione di un dispensario nel centro storico.
Sono stati inoltre denunciati vizi procedurali, poiché il Consiglio comunale avrebbe approvato un progetto di conferma già definito dalla Giunta, senza svolgere un’autonoma valutazione. La ricorrente ha contestato anche le dichiarazioni dell’assessore competente, secondo cui lo spostamento non sarebbe stato possibile per l’esistenza di una linea di divisione tra le sedi farmaceutiche.
Quadro normativo e natura dell’atto
La legge regionale n. 2/2016, all’articolo 4, comma 1, stabilisce che il Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno pari, avvii il procedimento di revisione della propria pianta organica e, applicando i criteri demografico, topografico, urbanistico e del decentramento definiti dalla disciplina statale, elabori un progetto di revisione o di conferma della pianta organica esistente.
Il Consiglio di Stato ha qualificato la revisione della pianta organica come atto programmatorio a contenuto generale. Ne deriva che, soprattutto in caso di conferma dell’assetto pregresso, non è normalmente necessaria una motivazione analitica riferita alle singole situazioni locali.
Valutazione dell’obbligo di motivazione
Il difetto di motivazione è stato escluso. Il Comune ha ritenuto che non fossero intervenute variazioni rilevanti rispetto al biennio precedente con riguardo ai criteri normativamente previsti e ha pertanto confermato la pianta organica esistente.
Secondo il parere, tale motivazione è sufficiente perché rende riconoscibili i criteri ispiratori della decisione. Il contributo della farmacia ricorrente era invece incentrato soprattutto sulla sproporzione tra i bacini di utenza e sulle condizioni commerciali della sede. Tali profili, pur non irrilevanti, non prevalgono sull’interesse pubblico alla capillare erogazione del servizio farmaceutico e non impongono, in caso di conferma, una motivazione specifica e analitica.
Funzione del dispensario farmaceutico
La proposta di sostituire la sede farmaceutica del centro storico con un dispensario è stata ritenuta non coerente con la funzione tradizionale del dispensario, che è suppletiva e riguarda le zone sprovviste di una sede farmaceutica.
Nel caso esaminato, la farmacia esisteva ed era pienamente operativa. Il fatto che l’utenza fosse numericamente ridotta non escludeva l’interesse pubblico alla conservazione del servizio, anche perché i residenti del centro storico erano rappresentati soprattutto da persone anziane, portatrici di un bisogno farmaceutico ritenuto particolarmente rilevante.
Competenze degli organi comunali
È stata respinta la censura secondo cui la Giunta avrebbe già definito in modo vincolante il contenuto della decisione, privando il Consiglio comunale della propria competenza.
Il Consiglio comunale si è pronunciato sulla proposta e conservava pieni poteri di approvarla, respingerla o modificarla. La circostanza che la proposta fosse dettagliata e non meramente generica non ha alterato il riparto ordinario delle competenze né limitato le prerogative del Consiglio.
Dichiarazioni dell’assessore e validità della deliberazione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata anche la censura relativa alle dichiarazioni dell’assessore. Il Consiglio comunale poteva formare il proprio libero convincimento sulla base degli atti messi a disposizione e degli approfondimenti svolti.
All’esterno rileva la decisione collegiale trasfusa nella deliberazione. Eventuali vizi nella formazione della volontà dei singoli consiglieri potrebbero, al più, essere fatti valere dagli stessi consiglieri, ma non dal soggetto privato che subisce gli effetti della deliberazione.
Esito
La Sezione ha concluso che tutte le censure erano infondate e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. La deliberazione comunale di conferma della pianta organica delle farmacie per l’anno 2024 è stata quindi ritenuta legittima.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 8 set 2026Parere n. 1661/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 set 2026Parere n. 1662/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 set 2026Parere n. 1663/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 set 2026Parere n. 1664/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 set 2026Parere n. 1667/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 8 set 2026Parere n. 1659/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →